(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza  sul  rispetto
  degli obblighi di pubblicazione di cui al  decreto  legislativo  14
  marzo 2013, n. 33 
 
                             L'AUTORITA' 
 
    Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre  2012,
n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di
seguito   Autorita')   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
sull'effettiva   applicazione   e   sull'efficacia    delle    misure
anticorruzione  adottate  dalle  pubbliche  amministrazioni   e   sul
rispetto    delle    regole    sulla    trasparenza    dell'attivita'
amministrativa; 
    Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,
secondo cui l'Autorita' «esercita poteri ispettivi mediante richiesta
di  notizie,  informazioni,   atti   e   documenti   alle   pubbliche
amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di  prevenzione  della
corruzione  delle  singole  amministrazioni  e  dalle  regole   sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorita'  il  compito  di
controllare l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti  dalla  normativa  vigente,  esercitando  poteri   ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti  e  documenti  alle
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione
di dati, documenti  e  informazioni  ai  sensi  del  citato  decreto,
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa  vigente
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i  piani
e le regole sulla trasparenza; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.  97,  recante  la
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.
114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere  notizie  e
segnalazioni di illeciti; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  che  ha
apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione  nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Visto  il  Piano  nazionale   anticorruzione   e   i   successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e s.m.i.; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
febbraio 2016, con il quale e' stato approvato il Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    Vista la delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  Piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'autorita'»; 
    Vista la delibera  n.  1306  del  21  dicembre  2016  recante  la
«Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia  e  ambiti  di
attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di  coordinamento  al
Presidente ed ai Consiglieri»; 
    Visto l'atto di organizzazione di II livello  concernente  «Linee
di indirizzo operative per il regolare andamento delle  attivita'  ed
il raccordo funzionale in attuazione della delibera n.  1196  del  23
novembre 2016»; 
    Considerata   la   necessita'   di   adeguare    la    disciplina
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di  trasparenza
alle richiamate novita' legislative; 
    Considerata  la  necessita'  di  meglio  precisare,   alla   luce
dell'esperienza  formatasi  nei  primi  tre  anni  di  attivita'   di
vigilanza,   il   ruolo   e   i   poteri   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione; 
    Considerato che l'attivita' di vigilanza svolta dall'Autorita' ha
la finalita' di controllare,  anche  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute,  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, nonche' di dare  adeguato  sostegno
all'adeguamento, da parte delle amministrazioni e agli altri soggetti
tenuti, alla disciplina sulla trasparenza; 
 
                              E m a n a 
 
    il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
      b) «Presidente», il Presidente dell'autorita'; 
      c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorita'; 
      d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente  in  merito  ai
procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri  di  vigilanza  sugli
obblighi di trasparenza; 
      e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
      f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i  soggetti  di
cui all'art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tenuti
all'applicazione della normativa sulla trasparenza; 
      g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza; 
      h)  «OIV»,  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  di  cui
all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 44 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
      i) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i    procedimenti
dell'Autorita'  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  di   vigilanza
sull'esatto adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33. 
 
                               Art. 3. 
 
 
   Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 
 
    1. L'attivita' di vigilanza  si  conforma  agli  indirizzi,  alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio
dell'autorita'. 
    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  il  Consiglio  approva  una
direttiva programmatica elaborata anche alla luce  delle  disfunzioni
riscontrate  dagli  uffici   nel   corso   dell'attivita'   dell'anno
precedente. 
    3.  Il  Consiglio,  sulla  base  della  direttiva  programmatica,
approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni»,  svolte  secondo
le  modalita'  operative  contenute  nelle  «Linee   guida   per   lo
svolgimento  delle  ispezioni»,  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'autorita'. 
    4. La direttiva annuale e' pubblicata  in  forma  sintetica,  con
l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attivita'  di  vigilanza,
sul sito istituzionale dell'autorita'. 
    5.  Il  Consiglio  puo'  integrare  la  direttiva   ove   ritenga
necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione 
 
    1.  L'attivita'   di   vigilanza   dell'Autorita'   e'   attivata
dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art.
3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del
Consiglio. 
    2. L'attivita' di vigilanza puo',  altresi',  essere  attivata  a
seguito di segnalazioni presentate all'Autorita' secondo le modalita'
di cui all'art. 5. 
    3. Gli  OIV  e  i  RPCT  segnalano  casi  di  gravi  o  reiterate
violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte  le
proprie funzioni. 
    4. Nel caso di segnalazione da parte di  un  dipendente  pubblico
che segnala  illeciti  (c.d.  whistleblower),  la  trattazione  della
stessa e' svolta  dall'ufficio  competente,  ai  sensi  del  presente
regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita'  in  materia,
nel rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Modalita' di presentazione della segnalazione 
 
    1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, e' presentata,  di
norma,  mediante  il  modulo  allegato   al   presente   regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e,  ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. 
    2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni
suo campo  obbligatorio,  corredato  della  eventuale  documentazione
giustificativa, firmato e accompagnato da copia di  un  documento  di
identita' o di altro documento valido del segnalante.  Il  segnalante
indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di  posta  elettronica
certificata,   cui   possono   essere   indirizzate   le    eventuali
comunicazioni dell'Autorita'. 
    3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui  al  comma
1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di  un  documento
di identita'  o  di  altro  documento  valido  del  segnalante,  deve
comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Segnalazioni anonime 
 
    1. Ai fini del presente regolamento sono considerate  anonime  le
segnalazioni che: 
      a) non rechino alcuna sottoscrizione; 
      b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 
      c) pur apparendo  riferibili  a  un  soggetto  non  consentano,
comunque, di individuarlo con certezza. 
    2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 
    3. Le segnalazioni anonime che riguardano  fatti  di  particolare
rilevanza  o  gravita'  e   presentino   informazioni   adeguatamente
circostanziate potranno essere tenute in considerazione  al  fine  di
integrare le informazioni  in  possesso  dell'ufficio  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo'  altresi'
proporre  al  Consiglio  di  avviare  un  autonomo  procedimento   di
vigilanza. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Archiviazione delle segnalazioni 
 
    1. Il dirigente provvede  all'archiviazione  delle  segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: 
      a) manifesta infondatezza della segnalazione; 
      b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata  documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
      c) segnalazione concernente dati per i quali non  e'  previsto,
per legge, alcun obbligo di pubblicazione; 
      d) manifesta incompetenza dell'autorita'; 
      e)  questioni  di  carattere  prevalentemente   personale   del
segnalante tese ad ottenere  l'accertamento  nel  merito  di  proprie
vicende soggettive; 
    2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante solo nel  caso  di
espressa richiesta scritta. 
    3. La segnalazione si intende comunque archiviata se  l'Autorita'
non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei  termini
di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento. 
    4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza anche con  riferimento
a  segnalazioni  gia'  oggetto  di  archiviazione  di  cui  ai  commi
precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto  o  di  diritto
ovvero   di   diversa   e   ulteriore   valutazione   del   Consiglio
dell'autorita'. 
    5. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  ove  ricorrono  i
presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione  alla
competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte  dei
conti. 
    6. Il dirigente  invia,  con  cadenza  bimestrale,  al  Consiglio
l'elenco  delle  segnalazioni  archiviate  ai  sensi   del   presente
articolo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
          Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio 
                  innanzi al giudice amministrativo 
 
    1. Il dirigente puo' non avviare il procedimento di vigilanza  in
caso di pendenza di un ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al  giudice
amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora
avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se  vi  siano  i
presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 
    2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni  e
attribuito alle stesse l'ordine di  priorita'  di  cui  all'art.  10,
comma 1, puo' individuare uno  o  piu'  funzionari  cui  affidare  lo
svolgimento dell'istruttoria. 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Ordine di priorita' delle segnalazioni 
 
    1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono
trattate secondo il seguente ordine di priorita': 
      a)  segnalazioni  relative  all'inadempimento  di  obblighi  di
pubblicazione, che comportino l'avvio di un procedimento di ordine  o
di segnalazione dell'Autorita', in particolare nei casi di un  numero
consistente di inadempimenti, ovvero nei casi previsti  dall'art.  4,
comma 2. 
      b) richieste di accesso civico cui l'amministrazione non  abbia
risposto o  abbia  risposto  negativamente,  trasmesse  all'Autorita'
nella forma di segnalazione; 
      c) segnalazioni concernenti fatti  aventi  possibile  rilevanza
amministrativa e  contabile,  con  particolare  riferimento  a  gravi
violazioni di legge. 
    2.  Le  segnalazioni  concernenti  fatti  di  rilievo  penale   o
contabile, possono, previa comunicazione  da  parte  dell'ufficio  al
Consiglio, essere inviate alla  Procura  della  Repubblica  e/o  alla
Procura della  Corte  dei  conti  competenti  per  territorio,  fermi
restando i profili di interesse dell'Autorita' sui quali continua  ad
essere esercitata la vigilanza. 
    3. Le segnalazioni, comprese quelle  per  le  quali  l'intervento
dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui  sono  assenti  le
informazioni di cui all'art. 5, comma 2,  o  dei  documenti  e  degli
elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al  fine
di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme  in  materia
di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche  ai
fini della  predisposizione  della  direttiva  programmatica  di  cui
all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'autorita'
nonche'  degli  atti,  delle  proposte  e  della  Relazione   annuale
dell'autorita'. 
    4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del  comma
2  dell'art.  5,  nonche'  le  segnalazioni   presentate   senza   la
dimostrazione del preventivo esercizio  della  richiesta  di  accesso
civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
sono considerate non prioritarie. 
 
                              Art. 11. 
 
 
            Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
 
    1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi  dell'art.  12,
si conclude, salvo i casi di archiviazione  o  di  presa  d'atto  del
conformarsi della amministrazione  alle  indicazioni  dell'autorita',
con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante  atto
dirigenziale in caso di procedimento in  forma  semplificata  di  cui
all'art. 19, di uno dei seguenti atti: 
      a) atto con il quale l'Autorita' registra che l'amministrazione
ha  adottato,  nel  caso  esaminato,  buone  pratiche  amministrative
meritevoli di segnalazione; 
      b)   raccomandazione   non   vincolante,    indirizzata    alle
amministrazioni  interessate,  volta  alla  pubblicazione  di   dati,
documenti e informazioni non oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria
e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi
aggiornamenti, nonche' in  Linee  guida  in  materia  di  trasparenza
dell'autorita'; 
      c)  segnalazione   del   mancato   rispetto   dell'obbligo   di
pubblicazione, quale illecito disciplinare,  indirizzata  all'ufficio
di cui all'art. 55-bis, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  ed  altresi'   ai   vertici   politici,   agli   OIV
dell'amministrazione interessata e,  se  del  caso,  alla  Corte  dei
conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilita'  di
cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33; 
      d) ordine, indirizzato  alle  amministrazioni  interessate,  di
procedere alla pubblicazione di documenti e  informazioni,  ai  sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
      e) ordine, indirizzato  alle  amministrazioni  interessate,  di
adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente. 
    2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione  della  sezione
trasparenza  del  PTPC  sono  trattate  esclusivamente  in  sede   di
procedimento per l'irrogazione delle sanzioni  di  cui  all'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione
all'ufficio competente. 
    3. Le segnalazioni relative alla  violazione  degli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'art. 47 del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento  per
l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                 Avvio del procedimento di vigilanza 
 
    1. La comunicazione di avvio del procedimento e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento ed indica l'oggetto  del  procedimento,
le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti,  nonche',  ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine  di
conclusione del procedimento istruttorio,  l'ufficio  competente  con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 
    2. Il termine per la comunicazione di avvio  del  procedimento  a
seguito di segnalazione, decorrente dalla data di  ricevimento  della
stessa e', di norma, di 60 giorni. 
    3. La comunicazione, laddove ne ricorrano  i  presupposti,  rende
noto in modo esplicito  che  il  procedimento  puo'  concludersi  con
l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione.  Nei
casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso  dell'attivita'  istruttoria,
la sussistenza di elementi che rendono possibile la  conclusione  del
procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione,  ne
da' tempestivamente informazione  alle  parti  mediante  integrazione
della comunicazione di avvio del procedimento. 
    4. La comunicazione  puo'  essere  preceduta  da  una  richiesta,
indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni
utili per l'avvio del procedimento. 
    5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata al RPCT,  per  i
profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione
interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe. 
    6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con  cadenza  bimestrale,
l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
    1. Possono partecipare all'istruttoria: 
      a) i soggetti ai quali e' stata  inviata  la  comunicazione  di
avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5; 
      b) altri soggetti portatori di interessi diretti,  concreti  ed
attuali  correlati  all'oggetto  del  procedimento  che  ne  facciano
motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di  avvio  del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 
    2. I soggetti che intervengono nel procedimento  in  corso  hanno
facolta' di: 
      a) accedere ai documenti del procedimento, nel  rispetto  delle
modalita'  e  nei  termini  previsti  dal  «Regolamento   concernente
l'accesso ai documenti formati o  detenuti  dall'Autorita'  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016; 
      b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni  e  pareri,
che  sono  valutati  dall'ufficio  ove  pertinenti  all'oggetto   del
procedimento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
    1. Il responsabile  del  procedimento  formula  per  iscritto  le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano: 
      a) i fatti e le circostanze in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
      b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta; tale
termine  e'  stabilito  in  relazione  all'urgenza  del  caso,   alla
quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti  richiesti  e
non e' inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni. 
    2. I documenti di cui e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
    3. Le richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                              Audizioni 
 
    1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti  ai  quali
e' stata data comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art. 12. 
    2. I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento possono presentare, entro  10  giorni  dal  ricevimento,
istanza   di   audizione   all'ufficio.   Il   dirigente,    valutata
positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 
    3. Nel  corso  delle  audizioni,  i  soggetti  convocati  possono
comparire in persona del RPCT,  per  i  profili  di  competenza,  del
proprio rappresentante legale oppure di procuratore  speciale  munito
di   apposita   documentazione   giustificativa   del    potere    di
rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti. 
    4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi  al  Consiglio,  dai
soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento  per  l'adozione
di un atto di ordine o di segnalazione e, limitatamente  ai  casi  di
maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art.  11,
comma 1, lettera b).  La  richiesta  di  audizione  deve  specificare
l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la  stessa
si ritiene  necessaria.  Il  Presidente,  valutata  positivamente  la
richiesta, fissa la data  dell'audizione  e,  per  il  tramite  della
segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 
    5. Delle audizioni e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                              Ispezioni 
 
    1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il  dirigente  puo'
chiedere al Consiglio lo svolgimento di  un'attivita'  ispettiva,  da
eseguire secondo le modalita'  indicate  nelle  Linee  guida  per  lo
svolgimento  delle  ispezioni,  pubblicato  sul  sito   istituzionale
dell'autorita'. 
    2.  Il  mandato  ispettivo  e'  disposto  con  provvedimento  del
Presidente, nel quale e' indicata la composizione del team ispettivo,
l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza
o  di  altri  organi  dello  Stato,  l'ambito  soggettivo,  l'oggetto
dell'accertamento. 
    3. Entro il termine assegnato per la  conclusione  dell'attivita'
ispettiva, che comunque  non  puo'  essere  superiore  a  60  giorni,
l'ispettore  redige  la  relazione  contenente  le  risultanze  degli
accertamenti   ispettivi   che   viene   tempestivamente    trasmessa
all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti. 
 
                              Art. 17. 
 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
    1.  I  termini  del  procedimento,  nel  caso  di  questioni   di
particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al
di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che  non
puo' eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi: 
      a) ulteriori  approfondimenti  mediante  richieste  documentali
integrative  alle  parti  o  ad  altre  amministrazioni  o  autorita'
nazionali ed estere; 
      b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16; 
      c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita'  altre
amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 
    2. Nell'ipotesi di richieste documentali  o  di  acquisizioni  di
pareri da altre amministrazioni  o  autorita'  nazionali  ed  estere,
l'istruttoria puo' essere conclusa  prescindendo  dalle  informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 
    3.  Nei  casi  indicati  al  comma  1,  i  termini  riprendono  a
decorrere,  rispettivamente,  dalla  data   di   ricevimento   o   di
acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  procedimento   delle
integrazioni documentali, dalla data  di  ricezione  della  relazione
ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto. 
    4. La sospensione dei termini procedimentali e'  comunicata  alle
parti interessate. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
    1. Entro  120  giorni  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione
dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui  all'art.  12,  salva
l'applicazione della sospensione di cui  all'art.  17,  il  dirigente
sottopone al Consiglio una proposta di  delibera  avente  ad  oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11. 
    2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota  avente
ad  oggetto  la  comunicazione  di  presa   d'atto   della   volonta'
manifestata  dall'amministrazione  di  adeguarsi  agli  obblighi   di
pubblicazione. 
    3. La nota dirigenziale di  cui  al  comma  2,  che  conclude  un
procedimento  avviato  per  l'adozione  di  un  ordine   o   di   una
segnalazione dell'Autorita', e' sottoposta alla previa autorizzazione
del Consiglio. 
    4. Il dirigente sottopone  al  Consiglio,  con  cadenza  mensile,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                 Procedimento in forma semplificata 
 
    1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti
casi: 
      a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento; 
      b) e' possibile applicare al  caso  di  specie  una  precedente
pronuncia dell'autorita'. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, il  dirigente  adotta  un  proprio
atto  di   conclusione   del   procedimento,   che   sostituisce   la
comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12. 
    3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma
semplificata, con i  quali  e'  adottato  un  atto  di  ordine  o  di
segnalazione   dell'Autorita',   sono    sottoposti    alla    previa
autorizzazione del Consiglio. 
    4.  Gli  atti  dirigenziali  di  cui  al  comma  3,  prima  della
definitiva adozione,  sono  comunicati  all'amministrazione,  con  la
fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale
presentazione di controdeduzioni. 
    5. Il dirigente, fuori dai  casi  di  cui  al  comma  3,  informa
mensilmente il Consiglio  dei  procedimenti  conclusi  ai  sensi  del
presente articolo. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                  Comunicazione dell'atto adottato 
                   e verifica sulla sua esecuzione 
 
    1. Gli atti conclusivi del procedimento,  adottati  con  delibera
del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento
in forma semplificata, sono comunicati al  RPCT,  all'amministrazione
interessata nonche' ai soggetti che hanno presentato la  segnalazione
e pubblicati sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'.  Il  Consiglio
puo',    inoltre,    disporne    la    pubblicazione     sul     sito
dell'amministrazione interessata. 
    2.  L'amministrazione  interessata   e'   tenuta   a   comunicare
all'Autorita'  il  proprio  riscontro  entro  il  termine  assegnato,
variabile da un  minimo  di  20  ad  un  massimo  di  45  giorni  dal
ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti  intenda
adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro
quale termine. 
    3. In caso di mancato riscontro, nei  termini  di  cui  al  comma
precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta  un  atto
di  constatazione  del   mancato   adeguamento   dell'amministrazione
all'atto dell'Autorita'. L'atto e' pubblicato sul sito  istituzionale
dell'Autorita'. In caso di mancato  adeguamento  dell'amministrazione
ad un ordine dell'Autorita', con l'atto di constatazione si  provvede
a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di  pubblicazione  quale
illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art.  55-bis,  comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresi' ai vertici
politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se  del  caso,
alla Corte dei conti, ai  fini  dell'attivazione  delle  altre  forme
responsabilita'  di  cui  al  comma  4  dell'art.  45   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di
mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorita'  puo'  disporre
la  pubblicazione  dell'atto  di   constatazione   anche   sul   sito
dell'amministrazione interessata. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                            Comunicazioni 
 
    1. Le  segnalazioni  inviate  all'Autorita'  e  le  comunicazioni
previste dal presente regolamento sono effettuate,  salve  specifiche
esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata  ai
sensi della vigente normativa. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Il presente regolamento si  applica  anche  alle  segnalazioni
gia' pervenute all'autorita', per  le  quali  non  sia  stato  ancora
avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore. 
    2. Con effetto dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza  disciplinati
dal presente regolamento, la delibera n. 146  del  18  novembre  2014
«Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine». 
 
                              Art. 23. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.