(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
 
                             Allegato 1 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE
  PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE 
Danno lieve per edifici in muratura 
    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi
sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici
dichiarati inagibili secondo  la  procedura  AeDES,  che  non  supera
nessuna delle condizioni di seguito definite: 
      lesioni passanti, concentrate o diffuse,  di  ampiezza  fino  a
millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano,  interessino
fino al 30%  della  superficie  totale  prospettica  delle  strutture
portanti verticali del piano medesimo; 
      evidenza di schiacciamenti che interessino  fino  al  5%  delle
murature portanti conteggiate come  numero  di  elementi  interessati
dallo schiacciamento rispetto al numero  di  elementi  resistenti  al
singolo piano; 
      presenza di crolli significativi nelle strutture portanti,  nei
solai o nelle scale, anche parziali; 
      distacchi   ben   definiti   fra   strutture    verticali    ed
orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari; 
      pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la  cui  entita'
dello spostamento residuo, valutata  come  deformazione  del  singolo
piano (drift), fino  a  0,005  h  (dove  h  e'  l'altezza  del  piano
interessato dal fuori piombo); 
      crollo di elementi di chiusura (tamponamenti),  interposti  fra
colonne  in  muratura  portanti,  per  un'estensione  in   superficie
prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato; 
      perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo,
di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno  stesso  livello,
purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra. 
Danno lieve per edifici in cemento armato 
    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi
sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici
dichiarati  inagibili,  che  non  supera  le  condizioni  di  seguito
definite: 
      lesioni passanti nelle tamponature o  nei  tramezzi  principali
(di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore  a  mm.
0,5 e fino a 2 mm., che interessano, ad un solo piano, un  numero  di
elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo
piano fino al 25%; 
      presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli  di
tamponatura, per un'estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello; 
      perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo,
di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno  stesso  livello,
purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra,  prescindendo
dalla entita' fisica del danno; 
      lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm  e  fino
ad 1 mm, per non piu' di due travi interessate; 
      lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e  fino
ad 1 mm., per non piu' di due pilastri interessati; 
      evidenti lesioni per schiacciamento del non  piu'  del  5%  dei
pilastri; 
      lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza  ai
carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali)
negli orizzontamenti e nelle coperture. 
Danno lieve per edifici a struttura mista 
    Si  intende  per  danno  lieve  quello  sopra  descritto  per  la
tipologia costruttiva  prevalente  in  relazione  alla  capacita'  di
resistere alle azioni sismiche. 
    Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per  tipologie
costruttive  diverse  dalla  muratura  e  dal  cemento   armato,   il
professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri  simili
a quelli adottati per le tipologie qui trattate. 
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione
  prevalentemente produttiva 
    Per edifici  a  prevalente  destinazione  ad  uffici,  commercio,
industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende  agrituristiche
o residenze pertinenziali delle attivita' produttive  inserite  nello
stesso edificio, realizzati con struttura portante  in  muratura,  in
cemento armato tradizionale o mista, il danno  lieve  e'  individuato
sulla base delle  stesse  condizioni  stabilite  per  gli  edifici  a
prevalente destinazione residenziale. 
    Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali
con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero  animali  od
attrezzature. 
    Per edifici a prevalente destinazione  commerciale,  industriale,
artigianale,  residenze  pertinenziali  delle  attivita'   produttive
inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata
in cemento armato o in acciaio per danno lieve si  intende  il  danno
diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici  verticali
e/o  orizzontali,  senza  crolli,  o  concentrato   sulle   strutture
verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli  elementi  di
un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o  in  sommita',
che richiedono, per il recupero della funzionalita' dell'edificio, un
intervento di rafforzamento locale.