(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
  REGIONI SUI RENDICONTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO 2016,  SECONDO  LE
  PROCEDURE DI CUI  ALL'ART.  1,  COMMA  166  E  SEGUENTI,  LEGGE  23
  DICEMBRE  2005,  N.  266,  RICHIAMATO   DALL'ART.   1,   COMMA   3,
  DECRETO-LEGGE  10   OTTOBRE   2012,   N.   174,   CONVERTITO,   CON
  MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
    1. La sezione  delle  autonomie  procede  annualmente,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
all'approvazione  delle  linee  guida  e  dei  correlati  questionari
finalizzati alla predisposizione delle relazioni che  gli  organi  di
revisione economico-finanziaria, istituiti presso le regioni ai sensi
dell'art. 72, decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art.  14,  comma
1, lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  adottano  sul
bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul  rendiconto
dell'esercizio medesimo. 
    Del regime normativo, della funzione e delle  finalita'  di  tale
strumento istruttorio, giunto al  suo  quinto  aggiornamento,  si  e'
diffusamente detto nelle precedenti edizioni, alle  quali,  pertanto,
si fa rinvio (da ultimo, vedasi deliberazione n. 19/2016/INPR). 
    In estrema sintesi,  si  rammenta  che  le  cennate  linee  guida
costituiscono le basi per una piu'  proficua  collaborazione  tra  la
Corte dei conti  e  le  istituzioni  territoriali  nonche'  strumento
essenziale per una piu' efficace e sinergica cooperazione tra  organi
di controllo interno ed esterno. Ad esse fanno  riferimento  tanto  i
collegi dei revisori dei conti per le attivita' di controllo ad  essi
demandate, quanto le sezioni regionali di controllo per le  verifiche
connesse  al  giudizio  di  parificazione  e  alle  molteplici  altre
competenze loro affidate, oltre alla stessa sezione  delle  autonomie
per  il  referto  al  Parlamento  sulla  gestione  finanziaria  delle
regioni. Con particolare riferimento al giudizio di parificazione, si
ricorda  che  l'ausilio  offerto  dalle  Linee  guida  si  sostanzia,
principalmente, nell'anticipazione della relazione del  Collegio  dei
revisori alla proposta  di  rendiconto  della  giunta  regionale,  in
quanto la pronuncia della sezione regionale di controllo si interpone
tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto. 
    Resta fermo che  le  linee  guida  non  limitano  le  sezioni  di
controllo a svolgere approfondimenti istruttori, ove ne ravvisino  la
necessita',  anche  per  ulteriori  profili  contabili  e  gestionali
ritenuti di interesse. 
    2. Nel licenziare le presenti linee guida, relative al rendiconto
dell'esercizio 2016, una particolare raccomandazione va rivolta  agli
organi di revisione contabile affinche' vigilino  attentamente  sulla
corretta osservanza  dei  principi  sanciti  dalla  nuova  disciplina
contabile introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011,  che  si
avvia, ormai, ad entrare definitivamente a regime. 
    Particolare attenzione dovra'  essere  rivolta  ai  due  pilastri
della riforma, costituiti dal «fondo  pluriennale  vincolato»  e  dal
«fondo crediti di dubbia  esigibilita'»,  in  quanto  dalla  corretta
applicazione   di   questi   istituti   dipende,   in   gran   parte,
l'affidabilita' delle previsioni di bilancio e la  veridicita'  delle
informazioni complementari alle rappresentazioni di rendiconto. 
    In  questa  prospettiva,  e'  essenziale  anche  l'analisi  della
situazione  di  cassa,  poiche'  eccessivi  disallineamenti  fra   la
gestione di cassa e quella di competenza, specie dopo  l'introduzione
della competenza finanziaria potenziata, possono  essere  sintomatici
di criticita' rilevanti. Giova rammentare, infatti, che, anche se  la
legge n. 243/2012 e successive modifiche e integrazioni si  concentra
sugli equilibri di competenza e gli schemi  di  bilancio  di  cui  al
decreto legislativo n. 118/2011 non includono la dimostrazione  degli
equilibri di cassa, l'analisi della gestione di cassa resta  cruciale
per l'attivita' di controllo sotto il profilo  della  «sana  gestione
finanziaria», in quanto i principi della copertura delle spese e  del
buon andamento - declinati a livello costituzionale dagli articoli 81
e 97 - devono trovare applicazione sostanziale con la verifica  delle
risorse effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute. 
    E' utile, inoltre, richiamare anche gli indirizzi e le  soluzioni
interpretative forniti dalla sezione delle autonomie  in  materia  di
contabilita' armonizzata con le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e
n. 32/INPR del 2015 e con le deliberazioni n. 3/QMIG, n.  9/INPR,  n.
16/QMIG, n. 26/QMIG del 2016. 
    3. Le presenti linee guida e la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  sezioni
regionali di controllo delle regioni a  statuto  speciale  e  le  due
province autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalla
sentenza n. 23/2014 della Corte costituzionale, potranno  utilizzarle
nel  rispetto  dei  regimi  di  autonomia   differenziata   ad   esse
applicabili. In tale ottica, i revisori dei  predetti  enti  potranno
richiamare,  negli  appositi  quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la
normativa di settore  eventualmente  applicata  in  luogo  di  quella
nazionale citata nel questionario. 
    4. Al pari degli scorsi anni, lo schema di relazione-questionario
presenta una parte «fissa», contenente «quadri  contabili»  destinati
ad implementare la banca dati «Con.Te.» (Contabilita'  territoriale),
affiancata da una parte «variabile»,  recante  «quesiti»  relativi  a
informazioni  di  carattere   qualitativo   su   profili   gestionali
potenzialmente   idonei   ad    incidere    sulla    sana    gestione
economico-finanziaria dell'ente. 
    Le attuali indicazioni istruttorie intendono favorire il naturale
percorso  dell'armonizzazione  senza  gravare  eccessivamente   sugli
organi  di  revisione  e  sugli   enti,   nella   prospettiva   della
razionalizzazione e semplificazione degli oneri di  informazione,  da
tempo  perseguita  dalla  Corte,  ed  in  coerenza  con  la  politica
istituzionale di evitare richieste di dati  ed  elementi  informativi
gia' acquisiti o  acquisibili  da  altra  fonte.  Verra'  utilizzato,
pertanto,  il  flusso  informativo   operativamente   governato   dal
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  l'applicativo
«Bilanci armonizzati» all'interno della Banca  dati  delle  pubbliche
amministrazioni (BDAP), alla cui realizzazione la Corte dei conti  ha
contribuito nel  comune  obiettivo  della  costruzione  di  un  unico
sistema di acquisizione dei nuovi schemi contabili. 
    Pertanto, non sara' piu' richiesta la compilazione di gran  parte
dei quadri contabili presenti  sul  sistema  Con.Te.,  in  quanto  le
informazioni necessarie per le attivita' di controllo saranno attinte
direttamente dalla BDAP  (il  cui  sistema  informativo  e'  gia'  in
esercizio). 
    Piu' precisamente, i quadri contabili da 8.1 a 8.9  non  andranno
compilati se gli enti avranno trasmesso alla BDAP  tutti  gli  schemi
contabili previsti dal decreto legislativo n. 118/2011. 
    Si rammenta che, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma  1,
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12  maggio
2016, vanno inviati alla BDAP sia lo schema di  rendiconto  approvato
dalla giunta sia il rendiconto approvato dal  consiglio.  In  assenza
della  delibera  di  giunta,  devono  essere  trasmessi  i  dati   di
preconsuntivo, entro trenta giorni dalla scadenza prevista  dall'art.
18, comma  1,  lettera  b),  decreto  legislativo  n.  118/2011,  per
l'approvazione da parte della Giunta. Il mancato rispetto dei termini
comporta  le  sanzioni  indicate  nell'art.  9,  comma   1-quinquies,
decreto-legge n. 113/2016. 
    Resta fermo che le amministrazioni e i revisori dovranno  fornire
tutte le informazioni necessarie per  il  giudizio  di  parificazione
(comprese quelle attinenti alla parte «quesiti») coerentemente con la
tempistica normativamente prevista e secondo le  indicazioni  fornite
dalle sezioni di controllo territorialmente competenti. 
    Per gli enti che, per qualsiasi motivo, non alimenteranno la BDAP
resta l'obbligo di compilare i quadri contabili nel sistema Con.Te. 
    Le regioni in ritardo nell'approvazione del rendiconto e che  non
abbiano inviato nemmeno i dati di preconsuntivo come  prescritto  dal
richiamato art. 4, del decreto ministeriale 12 maggio 2016,  dovranno
fornire i dati provvisori sul sistema Con. Te. entro il 30  settembre
2017. 
    I quadri contabili relativi  a  «Indebitamento»  (8.10  e  8.11),
«Sanita'» (8.12,  8.13,  8.14),  «Fondo  di  cassa»  (8.15,  presente
nell'edizione  precedente  nella  sezione  «quesiti»)  come  pure  il
prospetto relativo agli  equilibri  di  cassa  (3.19,  nella  sezione
«quesiti»), vanno comunque compilati, in quanto relativi a  dati  non
desumibili direttamente  dagli  schemi  di  bilancio  armonizzato  ma
attinenti a profili di particolare rilievo della gestione regionale. 
    Resta in capo ai revisori dei conti presso le regioni l'onere  di
verificare la coerenza dei dati presenti nella  predetta  banca  dati
con quanto risultante dai documenti approvati dall'ente. 
    A tal fine, i revisori regionali dovranno registrarsi nel sistema
BDAP - Bilanci armonizzati, per poter accedere in  visualizzazione  a
tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso  presenti
(Schemi di bilancio, piano dei conti integrato - con i relativi  dati
contabili analitici - e piano degli indicatori e risultati attesi). 
    La registrazione potra' essere eseguita sia  dal  Presidente  del
collegio dei revisori (PCR) sia dai Collaboratori  del  Collegio  dei
revisori (CCR) e dovra' essere effettuata  selezionando  il  seguente
link  «Nuova  registrazione»  presente  nella  Home  page  di   BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce  «Supporto»
all'interno della home page. 
    Anche sul portale «FITNET» (Finanza territoriale  network)  della
Corte dei conti sara' disponibile una sintetica guida  operativa  per
effettuare la registrazione. 
    5. Come in passato, non sara' richiesta la compilazione  sia  dei
dati quantitativi del personale,  in  quanto  reperibili  tramite  il
Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche (SICO), sia delle informazioni sul rispetto  dei  saldi  di
finanza  pubblica,  acquisibili  dall'apposita   banca   dati   della
Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, secondo il consueto  sistema
di monitoraggio introdotto con il patto di stabilita' interno. 
    Per quanto riguarda le informazioni sugli organismi  partecipati,
oltre alle notizie richieste nella sezione  «quesiti»,  non  dovranno
essere forniti altri dati di natura contabile, in quanto,  a  seguito
di apposito protocollo d'intesa con il MEF - Dipartimento del tesoro,
gli  stessi  sono   acquisiti   per   il   tramite   dell'applicativo
«Partecipazioni»   implementato   dal   predetto    Dipartimento    e
riconfigurato anche per sopperire  alle  esigenze  istruttorie  della
Corte dei conti. I revisori  degli  enti  sono,  pertanto,  esonerati
dall'obbligo di alimentare la banca dati  in  «SIQuEL»,  ma  dovranno
comunque controllare la coerenza delle  informazioni  inserite  dagli
enti  nella  banca  dati  del  Dipartimento  del  tesoro  con  quelle
rilevabili  dalla  documentazione  oggetto  di  verifica   da   parte
dell'organo  di  revisione.  Nel  caso   di   omessa   o   incompleta
comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente
struttura  dell'ente  la  necessita'  di  inserire  le   informazioni
carenti. 
    Al fine di poter esercitare la relativa attivita'  di  controllo,
ove non abbiano gia' provveduto, dovranno accreditarsi  sul  «Portale
tesoro»      https://portaletesoro.mef.gov.it/      come       utenti
dell'applicativo partecipazioni per  l'ente  di  cui  sono  revisori,
seguendo la procedura  guidata  di  registrazione  e  consultando  le
istruzioni reperibili sul medesimo sito. 
    Resta fermo l'obbligo di inserimento di informazioni nella  banca
dati  allocata  in  SIQuEL   relativamente   all'esercizio   2014   e
precedenti, qualora mancanti, secondo  le  istruzioni  impartite  con
deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR. 
    6. Come per gli anni  precedenti,  lo  schema  di  relazione  sui
consuntivi regionali  per  l'esercizio  2016  e'  strutturato  in  un
questionario a risposta  sintetica  da  compilare  on  line  mediante
l'applicativo Con.Te., all'occorrenza utilizzabile anche da parte dei
responsabili degli uffici regionali. 
    In    ordine     alle     modalita'     di     gestione     della
relazione-questionario, si ricorda che il sistema Con.Te. e' distinto
in due macro funzioni: la parte «quesiti», dedicata alle informazioni
di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante  fogli  di
lavoro, e la parte «quadri contabili», dedicata  all'acquisizione  di
dati numerici, sviluppata per consentire la  successiva  gestione  ed
elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo. Di questa
seconda parte del questionario sara' consentita la compilazione o  la
modifica anche in tempi diversi,  salvando  a  piu'  riprese  i  dati
immessi al fine di  memorizzarli  provvisoriamente  prima  dell'invio
finale («Validazione»).  Sara'  disponibile  anche  una  funzione  di
annullamento  dell'invio  effettuato  («Annulla   validazione»)   per
permettere l'integrazione/rettifica dei dati. 
    Utilizzando l'apposito menu  a  tendina,  e'  possibile  allegare
anche ulteriori documenti, preferibilmente in formato elaborabile. 
    La parte «quesiti» e' suddivisa in nove sezioni cosi' articolate: 
      la prima sezione (domande preliminari) mira  a  realizzare  una
prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere  contabile
e finanziario; 
      la seconda sezione (regolarita' della gestione amministrativa e
contabile)  e'  volta  ad  intercettare  la  presenza  di   eventuali
problematiche in materia di gestione del personale o di non  corretta
rappresentazione contabile delle effettive risultanze della  gestione
finanziaria; 
      la  terza  sezione  (gestione   contabile)   contiene   domande
correlate  a  profili  di  carattere  eminentemente  contabile,   con
particolari  approfondimenti  sull'utilizzo  del  fondo   pluriennale
vincolato o dell'avanzo  di  amministrazione  e  sugli  equilibri  di
cassa; 
      la quarta sezione (sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa  a  ricostruire  lo  stock  del  debito  e  ad
analizzarne la composizione, con particolare attenzione  al  rispetto
dei vincoli di indebitamento; 
      la quinta sezione (organismi partecipati) mira a verificare  il
rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione
dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,  con  riferimento
anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni; 
      la sesta sezione  (rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica)
contiene domande dirette  a  verificare  l'effettivo  rispetto  degli
obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge di stabilita'  per  il
2016; 
      la settima sezione (servizio sanitario regionale) e' diretta ad
evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; 
      la nona sezione (analisi fondi per eventi sismici del 2016)  e'
riservata alle quattro regioni interessate dagli eventi  sismici  del
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e mira  a  una  prima  analisi
della gestione dei fondi destinati ai relativi interventi; 
      la decima sezione (note) e' dedicata ai  chiarimenti  necessari
per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di
informazioni integrative. 
    La parte «quadri contabili» dell'ottava sezione  questionario  e'
tradizionalmente  dedicata   alla   raccolta   dei   dati   contabili
dell'ultimo triennio, cosi' articolata: 
      VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e delle spese; 
      VIII.4 Andamento dei risultati di amministrazione; 
      VIII.5 Andamento degli  equilibri  di  competenza  e  di  cassa
(rispettivamente, di  parte  corrente,  di  conto  capitale  e  delle
contabilita' speciali); 
      VIII.6 Analisi delle contabilita' speciali; 
      VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi; 
      VIII.9 Analisi dello stato patrimoniale; 
      VIII.10-11  Analisi  dell'indebitamento,  degli  strumenti   di
finanza derivata e del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
      VIII.12 Andamento dell'indebitamento degli  enti  del  servizio
sanitario regionale; 
      VIII.13 Analisi delle erogazioni di  cassa  e  dei  contenziosi
giudiziari in materia sanitaria; 
      VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato; 
      VIII.15 Fondo di cassa. 
    I dati gia'  noti  al  sistema,  relativi  agli  anni  pregressi,
saranno  automaticamente  precompilati  negli  appositi  quadri   del
questionario. 
    Come gia' rappresentato nel precedente paragrafo,  e'  importante
che tutti gli  organi  di  revisione  contabile  compilino  i  quadri
relativi a «Indebitamento» (8.10  e  8.11),  «Sanita'»  (8.12,  8.13,
8.14), «Fondo di cassa» (8.15) indipendentemente  dalla  trasmissione
alla BDAP degli schemi contabili previsti dal decreto legislativo  n.
118/2011. 
    7. Con riferimento ai profili operativi del supporto informatico,
si evidenzia che la seconda parte del questionario si articola in due
distinte fasi temporali: 
      1. nella fase di «preconsuntivo» sono inseriti i dati  relativi
al rendiconto approvato dalla giunta,  o,  in  mancanza,  i  dati  di
preconsuntivo resi disponibili dall'amministrazione; 
      2. nella fase di «rendiconto definitivo» sono inseriti  i  dati
relativi al rendiconto approvato con legge regionale. 
    Per agevolare il compito degli organi di  revisione,  il  sistema
prevede che, all'atto dell'apertura della seconda fase da parte degli
amministratori di sistema, i dati della fase di «preconsuntivo» siano
riversati  automaticamente  in  quella  di  «rendiconto  definitivo»,
sicche' i compilatori dovranno limitarsi soltanto a confermare i dati
della precedente fase contabile (senza doverli nuovamente  inserire),
salva la possibilita' di procedere a rettifiche ove necessario. 
    In sede di compilazione on-line, il sistema visualizza  i  quadri
contabili con riferimento alle singole annualita' della serie storica
richiesta. Le informazioni relative agli anni  precedenti,  ove  gia'
inserite e  validate  in  conformita'  al  rendiconto  approvato  dal
Consiglio  regionale,  risulteranno  precompilate,  fatta  salva   la
possibilita' di apportare le necessarie correzioni e/o integrazioni. 
    Per   esigenze   legate   allo   sviluppo   del   software,    la
relazione-questionario disponibile on  line  potra'  mostrare  talune
differenze di carattere  meramente  formale  rispetto  alla  versione
pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale.  La  sezione   delle   autonomie
comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile  agli  utenti
la versione on-line. 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area servizi on-line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con.Te. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore
del collegio  dei  revisori -  CCR;  Responsabile  ragioneria/servizi
finanziari della regione - RSFR; Responsabile dati regione -  RDR)  e
ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare  su
Con.Te. Al riguardo, si sottolinea che per i citati  profili  RSFR  e
RDR l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da
una diretta corrispondenza con i  profili  professionali  contemplati
dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 
    L'accesso al sistema SIQuEL e' necessario per fornire i  dati  di
dettaglio relativi agli strumenti di finanza derivata  (Sezione  VIII
della parte «quadri contabili», tabella 8.10.5). 
    All'interno del sistema Con.Te. saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie  per  accedere  alle  predette  banche  dati,   oltre   ai
riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo
dei sistemi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico