Art. 5. Metodo di ottenimento Allevamento Dopo lo svezzamento, che puo' concludersi tra 3 e 8 mesi di eta', e fino alla macellazione, i bovini sono allevati nella stessa azienda e sono alimentati con foraggi conservati provenienti, per almeno il 70%, da prati naturali costituiti da essenze spontanee della zona di produzione e/o da prati artificiali costituiti prevalentemente da graminacee e/o leguminose. E' consentito inoltre l'uso di mangimi semplici o mangimi composti eventualmente addizionati con mangimi minerali-vitaminici e additivi ammessi dalla normativa vigente. I mangimi semplici o composti sono esclusivamente costituiti dai seguenti prodotti di origine vegetale: cereali e loro prodotti e sottoprodotti; prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose e oleaginose; prodotti e sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero. Per ottenere il giusto accrescimento dei bovini e il raggiungimento del peso delle carcasse previsto, nonche' l'ottimale tenore in grasso delle carcasse, il mangime composto somministrato deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di cereali superiore al 60% del totale dei componenti il mangime stesso. I foraggi e i mangimi possono essere forniti agli animali sia separatamente sia miscelati. In ogni caso, la razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi medio-alti superiori a 0,8 UFC/kg di sostanza secca e una quota proteica compresa tra il 12% ed il 15% per kg di sostanza secca in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale dallo svezzamento al finissaggio. E' inoltre consentito l'utilizzo di insilati di cereali purche' prodotti esclusivamente nella zona indicata all'art. 3. I bovini devono avere un accrescimento ponderale medio giornaliero, misurato dividendo il peso morto a freddo della carcassa, per l'eta' alla macellazione espressa in giorni, superiore a 620 g per i maschi e superiore a 400 g per le femmine; per i castrati non sono previsti accrescimenti ponderali medi giornalieri minimi; la castrazione deve essere praticata entro i 12 mesi di eta'. Macellazione Al termine della macellazione le carcasse devono essere valutate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine. Successivamente e non piu' di un'ora dopo la macellazione viene rilevato il peso a caldo della carcassa. Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo diminuito del 2%. Il peso a freddo delle carcasse e' riferito al corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, scuoiamento ed eviscerazione, privato della pelle, della testa e della lingua, della parte distale degli arti, della corata, del contenuto gastroenterico e degli intestini, della coda, della rognonata, del diaframma e del pilastro del diaframma, degli organi sessuali, del midollo spinale. Nel caso in cui, per ragioni commerciali, la presentazione della carcassa differisca da quella sopra descritta, il peso della carcassa e' adattato applicando i seguenti coefficienti correttivi per ritornare al peso della presentazione di riferimento. Coefficienti correttivi di diminuzione in percentuale sul peso della carcassa 1. Rognoni -0,4% 2. Grasso della rognonata -2% 3. Grasso di bacino -0,5% 4. Fegato -2,5% 5. Diaframma -0,4% 6. Pilastro del diaframma -0,4% 7. Coda -0,4% 8. Midollo spinale -0,05% 9. Grasso mammario -1% 10. Testicoli -0,3% 11. Grasso scrotale -0,5% 12. Corona della fesa -0,3% 13. Vena giugulare e grasso adiacente -0,3% Al termine, alle mezzene e' apposto un timbro riportante il logo della denominazione riportato nel successivo articolo 8 sulla faccia esterna dei tagli della sottofesa, della lombata, tra la 5° e 6° vertebra dorsale e tra la 2° e 3° vertebra lombare, della pancia e della spalla.