(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Allevamento 
    Dopo lo svezzamento, che puo' concludersi tra 3 e 8 mesi di eta',
e fino alla macellazione, i bovini sono allevati nella stessa azienda
e sono alimentati con foraggi conservati provenienti, per  almeno  il
70%, da prati naturali costituiti da essenze spontanee della zona  di
produzione e/o da prati  artificiali  costituiti  prevalentemente  da
graminacee e/o leguminose. 
    E'  consentito  inoltre  l'uso  di  mangimi  semplici  o  mangimi
composti eventualmente addizionati con mangimi minerali-vitaminici  e
additivi ammessi dalla normativa vigente. 
    I mangimi semplici o composti sono esclusivamente costituiti  dai
seguenti prodotti di origine vegetale: 
      cereali e loro prodotti e sottoprodotti; 
      prodotti e sottoprodotti di  semi  e  frutti  di  leguminose  e
oleaginose; 
      prodotti e sottoprodotti della lavorazione  delle  barbabietole
da zucchero. 
    Per  ottenere  il  giusto   accrescimento   dei   bovini   e   il
raggiungimento del peso delle carcasse previsto,  nonche'  l'ottimale
tenore in grasso delle carcasse, il  mangime  composto  somministrato
deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di  cereali
superiore al 60% del totale dei componenti il mangime stesso. 
    I foraggi e i mangimi possono essere  forniti  agli  animali  sia
separatamente sia miscelati. In ogni caso,  la  razione  deve  essere
calcolata  in  modo  da  assicurare  livelli   nutritivi   medio-alti
superiori a 0,8  UFC/kg  di  sostanza  secca  e  una  quota  proteica
compresa tra il 12% ed il 15% per kg di sostanza  secca  in  funzione
dello  stadio  di  sviluppo   dell'animale   dallo   svezzamento   al
finissaggio. 
    E' inoltre consentito l'utilizzo di insilati di  cereali  purche'
prodotti esclusivamente nella zona indicata all'art. 3. 
    I  bovini  devono  avere   un   accrescimento   ponderale   medio
giornaliero,  misurato  dividendo  il  peso  morto  a  freddo   della
carcassa, per l'eta' alla macellazione espressa in giorni,  superiore
a 620 g per i maschi e superiore a  400  g  per  le  femmine;  per  i
castrati non sono previsti accrescimenti ponderali  medi  giornalieri
minimi; la castrazione deve essere praticata entro i 12 mesi di eta'. 
Macellazione 
    Al termine della macellazione le carcasse devono essere  valutate
secondo la tabella  comunitaria  di  classificazione  delle  carcasse
bovine. 
    Successivamente e non piu' di un'ora dopo la  macellazione  viene
rilevato il peso a caldo della carcassa. Il  peso  della  carcassa  a
freddo corrisponde al peso a caldo diminuito del 2%. 
    Il peso a freddo delle  carcasse  e'  riferito  al  corpo  intero
dell'animale  macellato,  dopo  le  operazioni   di   dissanguamento,
scuoiamento ed eviscerazione, privato  della  pelle,  della  testa  e
della lingua, della parte  distale  degli  arti,  della  corata,  del
contenuto  gastroenterico  e  degli  intestini,  della  coda,   della
rognonata, del diaframma e del pilastro del diaframma,  degli  organi
sessuali,  del  midollo  spinale.  Nel  caso  in  cui,  per   ragioni
commerciali, la presentazione della  carcassa  differisca  da  quella
sopra descritta, il peso della  carcassa  e'  adattato  applicando  i
seguenti  coefficienti  correttivi  per  ritornare  al   peso   della
presentazione di riferimento. 
    Coefficienti correttivi di diminuzione in  percentuale  sul  peso
della carcassa 
    1. Rognoni -0,4% 
    2. Grasso della rognonata -2% 
    3. Grasso di bacino -0,5% 
    4. Fegato -2,5% 
    5. Diaframma -0,4% 
    6. Pilastro del diaframma -0,4% 
    7. Coda -0,4% 
    8. Midollo spinale -0,05% 
    9. Grasso mammario -1% 
    10. Testicoli -0,3% 
    11. Grasso scrotale -0,5% 
    12. Corona della fesa -0,3% 
    13. Vena giugulare e grasso adiacente -0,3% 
    Al termine, alle mezzene e' apposto un timbro riportante il  logo
della denominazione riportato nel successivo articolo 8 sulla  faccia
esterna dei tagli della sottofesa, della lombata,  tra  la  5°  e  6°
vertebra dorsale e tra la 2° e 3° vertebra lombare,  della  pancia  e
della spalla.