Allegato Schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Premesso che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito «TUSMAR») alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. fino al 29 aprile 2017; che sussiste la necessita', ai sensi dell'artico 45, comma 1, ultimo periodo del TUSMAR, in cui si riconosce l'unicita' della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di rinnovare la predetta concessione e annessa convenzione di durata decennale, tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata da ..................... . (di seguito «RAI» o «societa' concessionaria») tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. Oggetto della concessione e definizione della missione di servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale 1. La concessione ha per oggetto il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale da intendersi come servizio di interesse generale, consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti audiovisivi e multimediali diretti, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, a garantire un'informazione completa e imparziale, nonche' a favorire l'istruzione, la crescita civile, la facolta' di giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura, la creativita' e l'educazione ambientale, salvaguardare l'identita' nazionale e assicurare prestazioni di utilita' sociale. 2. Il servizio pubblico e' affidato in esclusiva per concessione alla RAI, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, che lo svolge alle condizioni e con le modalita' di cui al presente atto e in conformita' alle previsioni contenute nel contratto nazionale di servizio di durata quinquennale, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. 3. La concessione comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi e i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione; b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia sul territorio nazionale che all'estero, nel rispetto degli accordi internazionali recepiti dall'Italia, degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI. c) la trasmissione, mediante altre piattaforme distributive, di contenuti audiovisivi e multimediali. 4. L'informazione e i programmi della societa' concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettivita', completezza e imparzialita' propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose e alle tendenze di natura generazionale. 5. La societa' concessionaria ispira la propria azione a principi di trasparenza, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, efficacia, efficienza e competitivita' e deve predisporre un piano industriale, un modello organizzativo e un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico, che puo' prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e abbia come obiettivo anche l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne. 6. La societa' concessionaria e' garante della qualita' dell'informazione, anche con riferimento alle relative fonti, in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di pluralismo, obiettivita', completezza, imparzialita' e indipendenza. La societa' concessionaria promuove le pari opportunita' tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignita' della persona, nonche' della deontologia professionale dei giornalisti. 7. L'informazione diffusa dalla societa' concessionaria su tutte le piattaforme distributive deve garantire un uso piu' efficiente delle risorse, attraverso un piano di riorganizzazione che puo' prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche. Tale informazione deve altresi' garantire: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonche' l'obiettivita' e l'imparzialita' dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni; b) la trasmissione quotidiana di informazione via televisione, radio, nonche' mediante le altre piattaforme distributive, secondo le modalita' definite nel contratto nazionale di servizio; c) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e altre piattaforme distributive, secondo le modalita' definite nel contratto nazionale di servizio; d) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; e) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; f) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.