(Schema di Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e  la
  RAI per  la  concessione  per  il  servizio  pubblico  radiofonico,
  televisivo e multimediale. 
 
Premesso 
    che la concessione del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e multimediale  e'  affidata,  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto
legislativo 31  luglio  2005,  n.  177  e  successive  modificazioni,
recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici»
(di seguito «TUSMAR») alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.  fino
al 29 aprile 2017; 
    che sussiste la necessita', ai sensi  dell'artico  45,  comma  1,
ultimo periodo del TUSMAR, in cui si riconosce l'unicita'  della  RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.a. nel ruolo di  gestore  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale,  di  rinnovare  la
predetta concessione e annessa convenzione di durata  decennale,  tra
il Ministero dello  sviluppo  economico  e  la  RAI  Radiotelevisione
Italiana S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  legalmente  rappresentata  da
..................... . 
    (di seguito «RAI» o «societa' concessionaria») 
    tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
 
                               Art. 1. 
 
Oggetto della concessione e definizione della  missione  di  servizio
           pubblico radiofonico televisivo e multimediale 
 
    1.  La  concessione  ha  per   oggetto   il   servizio   pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale da intendersi come servizio di
interesse  generale,  consistente  nell'attivita'  di  produzione   e
diffusione  su  tutte  le  piattaforme  distributive   di   contenuti
audiovisivi e multimediali diretti, anche attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie, a garantire un'informazione completa e  imparziale,
nonche' a favorire l'istruzione, la crescita civile, la  facolta'  di
giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale, promuovere
la  lingua  italiana,  la  cultura,  la  creativita'  e  l'educazione
ambientale,  salvaguardare   l'identita'   nazionale   e   assicurare
prestazioni di utilita' sociale. 
    2. Il servizio pubblico e' affidato in esclusiva per  concessione
alla RAI, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, che  lo  svolge
alle condizioni e con le modalita' di  cui  al  presente  atto  e  in
conformita' alle previsioni  contenute  nel  contratto  nazionale  di
servizio di durata quinquennale, stipulato  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e  di
contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i  diritti  e
gli obblighi della societa' concessionaria. 
    3. La concessione comprende: 
      a)  l'installazione  e  l'esercizio  tecnico   degli   impianti
destinati alla diffusione  di  programmi  sonori  e  televisivi  e  i
connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e  la
distribuzione; 
      b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti,
sia sul territorio  nazionale  che  all'estero,  nel  rispetto  degli
accordi internazionali recepiti dall'Italia, degli indirizzi generali
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art.  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni  di  legge  in
materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI. 
      c) la trasmissione, mediante altre piattaforme distributive, di
contenuti audiovisivi e multimediali. 
    4. L'informazione e i  programmi  della  societa'  concessionaria
devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettivita', completezza
e imparzialita' propri del servizio pubblico, chiamato a  contribuire
al corretto svolgimento  della  vita  democratica,  anche  attraverso
l'apertura alle diverse  opinioni  politiche,  sociali,  culturali  e
religiose e alle tendenze di natura generazionale. 
    5. La societa' concessionaria ispira la propria azione a principi
di trasparenza, secondo quanto previsto nel piano  triennale  per  la
prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre
2012,  n.  190,  efficacia,  efficienza  e  competitivita'   e   deve
predisporre un piano industriale, un modello organizzativo e un piano
editoriale coerente con la  missione  e  gli  obblighi  del  servizio
pubblico, che puo' prevedere la rimodulazione del numero  dei  canali
non generalisti e abbia come obiettivo  anche  l'efficientamento  dei
costi, la piena  utilizzazione  e  la  valorizzazione  delle  risorse
interne. 
    6.  La  societa'  concessionaria  e'   garante   della   qualita'
dell'informazione, anche con  riferimento  alle  relative  fonti,  in
tutti  i  generi  della  programmazione,  secondo   i   principi   di
pluralismo, obiettivita', completezza, imparzialita' e  indipendenza.
La societa' concessionaria promuove le pari opportunita' tra uomini e
donne e assicura il rigoroso rispetto della dignita'  della  persona,
nonche' della deontologia professionale dei giornalisti. 
    7. L'informazione diffusa dalla societa' concessionaria su  tutte
le piattaforme distributive deve garantire  un  uso  piu'  efficiente
delle risorse, attraverso  un  piano  di  riorganizzazione  che  puo'
prevedere  anche  la   ridefinizione   del   numero   delle   testate
giornalistiche. Tale informazione deve altresi' garantire: 
      a) la presentazione veritiera dei fatti  e  degli  avvenimenti,
nonche' l'obiettivita' e l'imparzialita' dei dati forniti, in modo da
offrire  ai  cittadini  informazioni  idonee  a  favorire  la  libera
formazione delle opinioni; 
      b) la trasmissione quotidiana di informazione via  televisione,
radio, nonche' mediante le altre piattaforme distributive, secondo le
modalita' definite nel contratto nazionale di servizio; 
      c) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via
televisione e altre piattaforme distributive,  secondo  le  modalita'
definite nel contratto nazionale di servizio; 
      d) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni  di
informazione e di propaganda elettorale e politica in  condizioni  di
parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e  secondo  le
modalita' indicate dalla legge; 
      e)  la  trasmissione  dei  comunicati  e  delle   dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; 
      f) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di  manipolare  in  maniera  non  riconoscibile  allo
spettatore il contenuto delle informazioni.