(Schema di Convenzione-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1.  La  vigilanza  sugli   obblighi   derivanti   alla   societa'
concessionaria del  servizio  pubblico  dalla  presente  concessione,
dalle disposizioni normative  vigenti,  dal  contratto  nazionale  di
servizio e dagli specifici contratti  di  servizio  conclusi  con  le
Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e'  affidata
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e  al  Ministero
dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. 
    2. La societa' concessionaria redige annualmente,  entro  quattro
mesi  dalla  conclusione  dell'esercizio  precedente,   un   bilancio
sociale, che  dia  anche  conto  delle  attivita'  svolte  in  ambito
socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del  pluralismo
informativo e politico, alla tutela dei minori e  dei  diritti  delle
minoranze,  alla  rappresentazione  dell'immagine  femminile  e  alla
promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale da'  altresi'
conto  dei  risultati  di  indagini   demoscopiche   sulla   qualita'
dell'offerta  proposta  cosi'  come  percepita  dall'utenza  e  della
corporate reputation della societa' concessionaria.