Art. 12. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza sugli obblighi derivanti alla societa' concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' affidata all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. 2. La societa' concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attivita' svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale da' altresi' conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualita' dell'offerta proposta cosi' come percepita dall'utenza e della corporate reputation della societa' concessionaria.