Art. 13. Finanziamento del servizio pubblico 1. Il costo delle attivita' derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' coperto dal versamento, di una quota del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, che dovra' assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio. 2. Ai fini di una corretta individuazione dei costi rilevanti anche per la determinazione annuale dell'ammontare del canone di abbonamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUSMAR, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le rispettive competenze, verificano annualmente la realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, l'attuazione del piano editoriale, il rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, nonche' la distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e la corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, da parte della societa' concessionaria. 3. La societa' concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2. 4. La quota del canone di abbonamento riversata alla societa' concessionaria e' in ogni caso utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico affidati con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Resta ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni.