(Schema di Convenzione-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                 Finanziamento del servizio pubblico 
 
    1. Il costo  delle  attivita'  derivanti  dal  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e' coperto dal versamento,  di
una quota del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge  21
febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880  e
successive modificazioni, che dovra' assicurare l'equilibrato assetto
economico della gestione  in  relazione  agli  obblighi  posti  dalla
normativa  vigente,  dalla  presente  convenzione  e  dal   contratto
nazionale di servizio. 
    2. Ai fini di una corretta  individuazione  dei  costi  rilevanti
anche per la determinazione  annuale  dell'ammontare  del  canone  di
abbonamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUSMAR,  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  ciascuno  per  le   rispettive   competenze,   verificano
annualmente la realizzazione degli obiettivi di efficientamento e  di
razionalizzazione  indicati  nel  contratto  nazionale  di  servizio,
l'attuazione del piano editoriale, il rispetto delle norme in materia
di affollamento pubblicitario, nonche' la distribuzione fra i  canali
trasmissivi dei messaggi pubblicitari e la corretta  imputazione  dei
costi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, da parte  della
societa' concessionaria. 
    3. La societa' concessionaria informa annualmente la  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi    sulla    realizzazione    degli    obiettivi    di
efficientamento  e  di  razionalizzazione  indicati   nel   contratto
nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale  e  sulle
altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2. 
    4. La quota del canone di  abbonamento  riversata  alla  societa'
concessionaria e' in ogni caso utilizzabile  esclusivamente  ai  fini
dell'adempimento  dei  compiti  di  servizio  pubblico  affidati  con
periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli
scambi e  della  concorrenza  nell'Unione  europea.  Resta  ferma  la
possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti  e
convenzioni    a    prestazioni    corrispettive    con     pubbliche
amministrazioni.