Art. 8. Obbligo di continuita' del servizio 1. La societa' concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. 2. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.