(Schema di Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                 Obbligo di continuita' del servizio 
 
    1. La societa' concessionaria deve  garantire  la  fornitura  del
servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e  multimediale,  senza
interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore,
fermo restando l'obbligo di effettuare  le  possibili  operazioni  di
intervento. 
    2. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di  cui  alla
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.