Allegato A Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Art. 1. Finalita' 1. Il presente accordo-quadro nazionale, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i criteri generali, i principi direttivi e le modalita' della collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo stesso alle attivita' di previsione e prevenzione nella medesima materia, a seguito del trasferimento a quest'ultimo dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato per le attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016. 2. Il presente accordo corrisponde, altresi', alla finalita' di garantire il mantenimento di livelli non inferiori di collaborazione istituzionale, in tale specifico ambito, in termini di efficienza ed efficacia del servizio reso, con specifico riguardo alla qualita' degli standards operativi. Art. 2. Attivita' ricognitiva preliminare 1. In relazione alle finalita' suindicate, le convenzioni o gli strumenti pattizi comunque denominati in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ciascuna regione, attuativi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e degli articoli 9 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono definiti previa ricognizione del quadro esigenziale regionale che tiene conto del dispositivo di concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di precedenti convenzioni, accordi di programma o altri strumenti pattizi da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Una commissione paritetica, formata da quattro componenti - di cui due scelti tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio nella regione interessata e due scelti tra i dirigenti ed i funzionari della medesima regione - provvede a definire sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le modalita' operative della collaborazione, nonche' i mezzi e il personale messo a disposizione. 3. Nelle more della stipula delle convenzioni attuative del presente accordo, continuano ad applicarsi gli accordi e le convenzioni gia' stipulati tra le Regioni ed il Ministero dell'interno. Art. 3. Ambito giuridico dei rapporti convenzionali 1. I rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono diretti a disciplinare le modalita' di collaborazione nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016. Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al concorso di mezzi di terra e aerei, potranno riguardare il coordinamento delle attivita' di spegnimento e le modalita' di partecipazione alle SOUP. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonche' le competenze spettanti ai sensi della legislazione vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, i richiamati strumenti pattizi potranno prevedere anche forme di collaborazione nella definizione dei piani regionali di programmazione in materia, nonche' nell'organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attivita' di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attivita' AIB, comprese quelle afferenti all'addestramento operativo ed aggiornamento professionale. 3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali potranno, altresi', essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Con gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di uniformita' a livello nazionale, gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione da corrispondere, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo-quadro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'espletamento dei compiti affidati. 5. La Commissione paritetica istituita ai sensi del precedente art. avra' anche funzioni di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa commissione potra', altresi', valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunita' di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali. Art. 4. Rapporti istituzionali 1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione. Art. 5. Ambiti temporali dei rapporti convenzionali 1. Gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro hanno durata non superiore a tre anni ed entrano in vigore alla data della stipula. Art. 6. Oneri finanziari 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, le regioni provvedono alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di esercizio dei rispettivi bilanci. 2. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente comma e' affidata ai Direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. La Commissione paritetica di cui all'art. 2 puo' concordare, in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l'espletamento dei servizi di cui al presente accordo-quadro anche attraverso la messa a disposizione da parte delle Regioni di propri servizi e/o beni. Art. 7. Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome 1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco apposite convenzioni finalizzate ad una reciproca collaborazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.