(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
 
Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti  convenzionali  tra  il
  Ministero dell'interno e le  regioni,  ai  sensi  dell'art.  4  del
  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  materia   di
  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1.  Il  presente  accordo-quadro  nazionale,  adottato  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
i criteri  generali,  i  principi  direttivi  e  le  modalita'  della
collaborazione tra il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  le
regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso  del  Corpo
stesso alle attivita' di  previsione  e  prevenzione  nella  medesima
materia, a seguito del trasferimento a quest'ultimo dei compiti prima
spettanti al Corpo forestale dello Stato  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 9, comma  1,  lettera  a),  b)  e  c),  del  citato  decreto
legislativo n. 177/2016. 
    2. Il presente accordo corrisponde, altresi', alla  finalita'  di
garantire il mantenimento di livelli non inferiori di  collaborazione
istituzionale, in tale specifico ambito, in termini di efficienza  ed
efficacia del servizio reso, con  specifico  riguardo  alla  qualita'
degli standards operativi. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                  Attivita' ricognitiva preliminare 
 
    1. In relazione alle finalita' suindicate, le convenzioni  o  gli
strumenti pattizi comunque denominati  in  materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi tra il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco  e  ciascuna  regione,  attuativi  dell'art.  24  del   decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e degli articoli 9 e 18 del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono definiti previa ricognizione
del quadro esigenziale regionale che tiene conto del  dispositivo  di
concorso posto a disposizione  di  ciascuna  regione  sulla  base  di
precedenti  convenzioni,  accordi  di  programma  o  altri  strumenti
pattizi da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    2. Una commissione paritetica, formata da quattro componenti - di
cui due scelti tra i dirigenti ed i funzionari  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco in servizio  nella  regione  interessata  e  due
scelti tra i dirigenti ed  i  funzionari  della  medesima  regione  -
provvede a definire sulla base del quadro esigenziale e delle risorse
disponibili, le modalita' operative della collaborazione,  nonche'  i
mezzi e il personale messo a disposizione. 
    3. Nelle more  della  stipula  delle  convenzioni  attuative  del
presente  accordo,  continuano  ad  applicarsi  gli  accordi   e   le
convenzioni  gia'  stipulati  tra  le   Regioni   ed   il   Ministero
dell'interno. 
 
                               Art. 3. 
 
 
             Ambito giuridico dei rapporti convenzionali 
 
    1. I rapporti convenzionali tra le regioni e il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco sono diretti  a  disciplinare  le  modalita'  di
collaborazione nello svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  9,
comma 1, lettera a), b) e  c),  del  citato  decreto  legislativo  n.
177/2016. Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al  concorso
di mezzi di terra e aerei, potranno riguardare il coordinamento delle
attivita' di spegnimento e le modalita' di partecipazione alle SOUP. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1  nonche'  le
competenze spettanti ai sensi della  legislazione  vigente  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro  gli
incendi boschivi, i richiamati strumenti pattizi  potranno  prevedere
anche forme di collaborazione nella definizione dei  piani  regionali
di programmazione in materia, nonche' nell'organizzazione di corsi  a
carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per  le
attivita' di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attivita'
AIB,  comprese  quelle  afferenti  all'addestramento   operativo   ed
aggiornamento professionale. 
    3. Nell'ambito dei  rapporti  convenzionali  potranno,  altresi',
essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le regioni e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    4. Con gli strumenti pattizi di cui  al  presente  accordo-quadro
dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di uniformita' a
livello nazionale, gli oneri finanziari o  qualsiasi  altro  onere  a
carico della regione da  corrispondere,  ai  sensi  dell'art.  6  del
presente accordo-quadro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per
l'espletamento dei compiti affidati. 
    5. La Commissione paritetica istituita ai  sensi  del  precedente
art. avra' anche funzioni di  verifica  dell'esatto  adempimento  dei
rapporti convenzionali e di  composizione  bonaria  delle  divergenze
operative  ed   amministrative   eventualmente   sorte.   La   stessa
commissione potra', altresi', valutare, in relazione al  sopravvenuto
mutamento delle condizioni originarie,  l'opportunita'  di  proporre,
anche prima della scadenza  prefissata,  l'adeguamento  dei  rapporti
convenzionali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Rapporti istituzionali 
 
    1.  Sul  piano  operativo  i  rapporti  intercorrono  a   livello
regionale tra il  Direttore  regionale  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile  ed  il  referente  regionale
individuato nell'ambito della convenzione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Ambiti temporali dei rapporti convenzionali 
 
    1. Gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro  hanno
durata non superiore a tre anni ed entrano in vigore alla data  della
stipula. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Oneri finanziari 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, le regioni provvedono
alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri  relativi
alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di  esercizio  dei
rispettivi bilanci. 
    2. La gestione dei  fondi  necessari  per  le  spese  di  cui  al
precedente comma e' affidata ai Direttori regionali  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    3. La Commissione paritetica di cui all'art. 2  puo'  concordare,
in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l'espletamento
dei servizi di cui al presente  accordo-quadro  anche  attraverso  la
messa a disposizione da parte delle Regioni  di  propri  servizi  e/o
beni. 
 
                               Art. 7. 
 
 
  Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome 
 
    1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano possono stipulare con il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco   apposite   convenzioni   finalizzate   ad    una    reciproca
collaborazione in materia di previsione, prevenzione e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi.