(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per  la  stagione  estiva  2017.
  Raccomandazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto  agli   incendi
  boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti 
 
a) Attivita' di previsione e prevenzione 
    Favorire un adeguato scambio di  informazioni  fra  le  strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB e con quelle di protezione civile; 
    Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati  per  attivita'  di   previsione   delle   condizioni   di
pericolosita'  degli  incendi  boschivi  e  favorire,   qualora   non
presente, la produzione di uno  specifico  bollettino  incendi  cosi'
come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001.  Allo  scopo
si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato
un proprio modello previsionale, disponibile in  via  continuativa  e
per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali. 
    Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli  Enti  e
delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino  i
necessari interventi di  manutenzione  mirati  alla  riduzione  delle
condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli  incendi,
indicando come prioritari  gli  interventi  nelle  fasce  perimetrali
delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete
viaria e di quella ferroviaria. 
    Supportare e promuovere presso  le  Amministrazioni  comunali  le
attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come  prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli  percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della  legge  n.
353 del 2000, strumento necessario  per  l'applicazione  dei  vincoli
dettati dalla predetta legge. 
    Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed  i
Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attivita' di  controllo
del territorio da parte delle  Forze  di  Polizia,  anche  attraverso
l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra  le  sale
operative al fine di  attivare,  in  particolare  nelle  aree  e  nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo  deterrente  delle
possibili cause di innesco. 
    Promuovere ogni azione necessaria  a  potenziare  ed  ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente  alle
Organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita' di  sorveglianza,  vigilanza  e  presidio  del  territorio,
nonche' nella lotta attiva, nelle  aree  e  nei  periodi  di  maggior
rischio. 
    Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353  del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di  riduzione
delle aree percorse dal fuoco. 
b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli
incendi boschivi 
    Provvedere alla revisione annuale  del  Piano  regionale  per  la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353  del  2000,  redatto  secondo  le  linee  guida  di  cui
al decreto ministeriale 20 dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che  quelle  di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti  capo
a diversi soggetti, anche rispetto a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo n. 177 del 2016. 
    Assicurare  il  fondamentale  raccordo  tra  il  suddetto   Piano
regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello  Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000. 
    Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata. 
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile 
    Sollecitare  e  sostenere  i  Sindaci  nella  predisposizione   e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali  di  protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento  al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione  delle
procedure di allertamento del sistema locale  di  protezione  civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli  di  rischio
di incendi di interfaccia e  nelle  attivita'  di  informazione  alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi'  la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di
emergenza per gli insediamenti,  le  infrastrutture  e  gli  impianti
turistici, anche temporanei, prossimi  ad  aree  boscate  o  comunque
suscettibili all'innesco. 
    Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese
ed  accordi  tra  Regioni  e  Province  Autonome,  anche   limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e  coordinata  sintesi
delle  iniziative  volte  ad  assicurare  una  pronta   ed   efficace
cooperazione e condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da  destinare  ad  attivita'  di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi,  sia  in  caso  di
eventi particolarmente intensi  sia  durante  i  periodi  ritenuti  a
maggior rischio. 
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza 
    Adeguare i dispositivi  regionali  antincendio,  di  fondamentale
importanza nella prima risposta  e  nel  contenimento  degli  incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano  il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze
di terra con quelle aeree. 
    Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a  tutti
i livelli, per implementare al meglio le tecniche di  spegnimento  ed
aumentare la sicurezza degli operatori stessi. 
    Porre il massimo  sforzo  nel  diversificare  con  mezzi  ad  ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale,  concetto  piu'  che  mai
attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea  di  Stato,
sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia. 
    Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa  con  le
Amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,   in   relazione
all'impiego  sia   di   risorse   strumentali   sia   di   conoscenze
specialistiche,  valutando,  altresi',  il  ricorso  ad  accordi  per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze  operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale. 
    Garantire, altresi', l'indispensabile  presenza  di  un  adeguato
numero di direttori/responsabili  delle  operazioni  di  spegnimento,
dotati di professionalita'  e  profilo  di  responsabilita'  tali  da
consentire l'ottimale coordinamento  delle  attivita'  delle  squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei. 
    Garantire  un  costante  collegamento  tra  le   Sale   operative
unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della  legge  n.  353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente  raccordo  con
il Centro operativo aereo  unificato  (COAU)  e  la  Sala  situazione
Italia  del  Dipartimento   della   protezione   civile,   ai   fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso  aereo  e  del  costante
aggiornamento sulla situazione a livello  regionale  delle  emergenze
derivanti   dagli   incendi   di   interfaccia.   In   proposito   e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e   costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di  evitare  diseconomie  in
continui  spostamenti  attraverso  la  Penisola  e  di  rendere  piu'
tempestivo ed efficace l'intervento. 
    Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della  legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP  prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di  maggior  rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture  con  quelle
del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  dei  Corpi  forestali
regionali e/o provinciali, nonche',  ove  necessario,  con  personale
delle  organizzazioni  di  volontariato  riconosciute,  delle   Forze
Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti  e  strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992. 
    Valutare la possibilita' di definire gemellaggi  tra  Regioni,  e
tra Regioni e Province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi  non  solo  come  scambio  di  esperienze  e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  Regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili. 
    Assicurare  la  diffusione  e  la   puntuale   attuazione   delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della  flotta  aerea  dello
Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,  emanate   dal
Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la  prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'  l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento. 
    Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di  spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento  della  protezione  civile,  per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto  a
terra. 
    Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',   nell'ambito   delle   normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'Ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo. 
    Adottare tutte le  misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art.  712  del  Codice   della   navigazione,   affinche'   impianti,
costruzioni ed opere che possono  costituire  ostacolo  per  il  volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita',  siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio. 
    Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti  idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli  aeromobili  impiegati  in
AIB;  fornire  il  continuo  aggiornamento  delle  informazioni,  con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di  ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua. 
    Definire opportune intese con le Capitanerie  di  Porto  sia  per
identificare e garantire aree a ridosso delle  coste  idonee  per  il
pescaggio dell'acqua a  mare  da  parte  dei  mezzi  aerei,  tali  da
consentire  anche  la  sicurezza  per  le  attivita'   di   pesca   e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.