Allegato Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2017. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti a) Attivita' di previsione e prevenzione Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita' AIB e con quelle di protezione civile; Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi cosi' come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali. Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria. Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco. Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonche' nella lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio. Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000. Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata. c) Attivita' di pianificazione di protezione civile Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco. Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio. d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree. Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi. Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto piu' che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia. Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale. Garantire, altresi', l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Garantire un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e' indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento. Cio' al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu' tempestivo ed efficace l'intervento. Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992. Valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili. Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento. Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra. Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo. Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio. Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua. Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.