(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
           dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei». 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La   denominazione   di   origine   protetta    «Monti    Iblei»,
facoltativamente accompagnata anche da una  delle  seguenti  menzioni
geografiche:   «Monte   Lauro»,   «Val   d'Anapo»,   «Val   Tellaro»,
«Frigintini»,    «Gulfi»,    «Valle    dell'Irminio»,     «Calatino»,
«Trigona-Pancali»,  e'  riservata  all'olio  extravergine  di   oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La   denominazione   di   origine   protetta    «Monti    Iblei»,
facoltativamente accompagnata da una delle  menzioni  geografiche  di
cui all'art. 1, deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive
presenti, da sole o  congiuntamente,  negli  oliveti  «Tonda  Iblea»,
«Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese», «Biancolilla» e «Zaituna»  e
loro sinonimi. 
    Possono inoltre concorrere altre varieta' fino ad un massimo  del
20%. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    1. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1   comprende,
nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa,
Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni  atti
a conseguire le caratteristiche  qualitative  previste  nel  presente
disciplinare di produzione: 
    Siracusa:  Buccheri,  Buscemi,  Canicattini  Bagni,   Carlentini,
Cassaro,  Ferla,  Floridia,  Francofonte,  Lentini,  Melilli,   Noto,
Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini,  Siracusa,  Solarino,  Sortino,
Avola; 
    Ragusa: Acate, Chiaramonte  Gulfi,  Comiso,  Giarratana,  Ispica,
Modica,  Monterosso  Almo,  Ragusa,  Santa  Croce  Camerina,  Scicli,
Vittoria; 
    Catania: Caltagirone,  Grammichele,  Licodia  Eubea,  Mazzarrone,
Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria,  Vizzini,
Mirabella Imbaccari, Scordia. 
    2. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte  Lauro»,
comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:
Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla. 
    3. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val  d'Anapo»,
comprende, tutto il territorio amministrativo  dei  seguenti  comuni:
Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide,  Siracusa,  Solarino,
Sortino e parte del territorio amministrativo del Comune di Noto. 
    Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che, partendo a
nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla
e Carlentini, segue  in  direzione  est  il  confine  dei  comuni  di
Carlentini, Melilli e Sortino fino all'intersezione con la SP  n.  76
«Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro  il  territorio  comunale  di
Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la
riva destra del fiume Anapo fino  alla  stradella  interpoderale  che
collega le case Palazzelli, la masseria Frescura con la  SS  n.  124;
attraversa tale strada al Km 112  e,  sempre  in  direzione  sud,  si
collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP
n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al Km  9,  collegando  la
masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con  la  masseria
Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di  sotto,  Masseria  Perrota  e
fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km  11  la  SP  n.  14,  dove
prosegue sempre in direzione sud  sulla  SP  n.  12  «Floridia-Grotta
Perciata-Cassibile» fino alla strada  interpoderale  che  dalle  case
Nava porta fino al confine con il territorio di Noto;  da  qui  segue
ancora in direzione sud, lungo il confine tra  i  comuni  di  Noto  e
Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui  prosegue  in
direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di  Noto  e  Avola
fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con  la  SS
n. 287 dove coincide con la delimitazione della  menzione  geografica
«Val  Tellaro»  di  cui  ne  segue  il  limite  in   direzione   nord
abbracciando l'intero territorio del Comune  di  Palazzolo;  prosegue
lungo il confine tra i  comuni  di  Palazzolo,  Giarratana,  Buscemi,
Cassaro  e  Ferla  ricongiungendosi  a  nord   al   punto   dove   la
delimitazione ha avuto inizio. 
    4. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica  «Val  Tellaro»,
interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende  tutto
il territorio amministrativo dei seguenti  comuni:  Ispica,  Pachino,
Avola e parte del territorio amministrativo dei comuni  di  Rosolini,
Noto e Modica. 
    Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo  a
sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino,  ed  esattamente
sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo  la  stessa
SP fino all'incrocio con la SP n.  100  «Burgio-Luparello»,  da  dove
prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e  da  qui,  verso  est,
lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare  alla
SP  n.  85  «Marzamemi-Chiaramida»  che  percorre  fino  alla  strada
comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il  perimetro
urbano di Pachino sul  lato  nord-ovest  fino  alla  strada  comunale
esterna «via Vecchia-Guastalla»  fino  ad  incontrare  la  SP  n.  85
«Marzamemi-Chiaramida» e da qui procede verso est  fino  all'incrocio
con la SP n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione  nord  fino  il
fiume Asinaro che rappresenta il confine amministrativo del Comune di
Avola. Segue lungo il confine amministrativo in  direzione  est  fino
alla trazzera che costeggia ad est  Cozzo  Carrube  e  Casa  Mazzone;
prosegue lungo la trazzera verso nord in localita' C.da Risicone fino
alla SP n. 15 Avola-Bochino-Noto e segue la stessa fino  al  cimitero
di Avola; da qui prosegue verso nord lungo la  strada  che  costeggia
Casa Sanghetello fino alla SP n. 4 Avola-Manghesi e segue la trazzera
in direzione est verso Casa Modica e Casa Fosso  di  Sotto;  prosegue
lungo trazzera fino al confine del Comune  di  Avola  con  quello  di
Siracusa; segue tale confine verso  ovest  fino  il  confine  tra  il
Comune di Avola ed il Comune di Noto. Segue tale confine in direzione
ovest fino ad incontrare  il  punto  in  cui  la  perimetrazione  Val
d'Anapo diverge dal  limite  comunale  di  Avola.  Da  li'  segue  la
perimetrazione della sottozona Val d'Anapo lungo la SP n. 4  fino  ad
intersecare la SS n. 287 che segue in direzione nord. Percorre la  SS
n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della
stessa strada con il  confine  tra  i  comuni  di  Noto  e  Palazzolo
Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra  il
Comune di Palazzolo Acreide e il Comune di Noto fino ad incontrare il
fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro
fino ad incontrare la SP n. 82 «Prainito-Renna» e percorre la  stessa
strada fino ad incontrare la SP n. 17  «Favarotta-Ritellini»  fino  a
«Cozza Rose» passa il confine tra le province di  Siracusa  e  Ragusa
fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla  strada
comunale «Commaldo-Superiore»  fino  al  confine  tra  il  Comune  di
Rosolini ed il Comune di Ispica. Da qui segue il confine tra i comuni
di Ispica e Modica fino alla SS n. 115 che  segue  verso  ovest  fino
alla «Bettola del Capitano», da dove prosegue  sulla  stessa  statale
verso sud fino all'incrocio di  «Beneventano»  e  poi  al  bivio  per
«Zappulla» e poi sulla  SP  n.  45  «Bugilfezza-Pozzallo»  fino  alla
strada  comunale  «Graffetta»  fino  all'incrocio  tra  i  comuni  di
Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in  direzione  est  e
lungo il confine tra il Comune di Pozzallo ed  il  Comune  di  Ispica
fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica»  che  percorre  fino
all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e  da  qui,
lungo la SC n. 40, segue  fino  alla  SC  n.  97,  fino  alla  ex  SP
«Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso
Bufali» e da qui, lungo  il  «Fosso  Bufali»,  si  prosegue  fino  ad
incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est
fino a giungere al confine con la Provincia  di  Siracusa  al  «Passo
Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio. 
    Inoltre,   si   precisa   che   l'ampliamento   del    territorio
amministrativo,  dei  comuni  interessati,  per   questa   sottozona,
riguarda: il Comune di Noto che infatti sposta la delimitazione della
sottozona Val Tellaro a sud in  coincidenza  dei  limiti  di  confine
comunali del Comune di Pachino e ad est fino al  demanio  della  zona
litorale; il Comune di Avola che si estende in direzione sud-est fino
al confine demaniale ed infine il Comune di Modica che invece estende
la delimitazione  di  questa  sottozona  in  coincidenza  del  limite
comunale del Comune di Pozzallo. 
    5. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione  geografica  «Frigintini»,
comprende, in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Ragusa, Modica, Rosolini. 
    Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo  a
sud sulla SS n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue,
in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro»
fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da  Cozzo
Scozzaria. Qui percorre i  confini  sud  dei  territori  comunali  di
Giarratana e  Monterosso  Almo  fino  ad  incrociare  i  confini  dei
territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da
dove continua lungo il confine comunale  di  Chiaramonte  con  Ragusa
fino ad intersecare la SP n. 8 che segue fino al bivio Maltempo  dove
prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato
di Ragusa, da dove  prosegue  sulla  SS  n.  115  vecchio  tracciato,
raggiunge  ed  oltrepassa   il   centro   abitato   di   Modica   per
ricongiungersi  alla  «Bettola  del  Capitano»,  punto  da  dove   la
delimitazione ha avuto inizio. 
    6. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti  Iblei»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica   «Gulfi»,
comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana. 
    7. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti  Iblei»,  accompagnata  dalla   menzione   geografica   «Valle
dell'Irminio», comprende,  tutto  il  territorio  amministrativo  dei
seguenti  comuni:  Scicli,  Comiso,  Vittoria,  Acate,  Santa   Croce
Camerina e parte del territorio amministrativo dei comuni di  Ragusa,
e Modica. 
    Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea, che,  partendo
a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione  sud  la  SP
Modica-Sampieri   e   prosegue   fino   al   bivio    della    strada
Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e
giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri.
Prosegue quindi, lungo la stessa consortile  fino  a  raggiungere  la
provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino
al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP  Scicli-Donnalucata  fino
alla SP n. 127 Marina-Donnalucata. Da qui segue fino alla SP  n.  119
Scicli-Spinazza che percorre fino alla SP Scicli-S.  Croce  Camerina.
Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino
al Km 8 dove  continua  sulla  SP  per  Vittoria  che  percorre  fino
all'incrocio con la  nuova  strada  comunale  che,  attraversando  la
«Cooperativa Agri Sud»,  conduce  allo  stradale  Vittoria-Scoglitti;
superato l'incrocio  prosegue  fino  allo  stradale  dell'Alcerito  e
continua fino allo stradale del Macchione  da  cui  segue  le  strade
interpoderali che congiungono lo stradale del Macchione fino alla  SS
n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est  fino  al
limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue  tutto
il confine con la Provincia di Catania fino a raggiungere il  confine
con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine  ovest
della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo  confine
fino  a  ricongiungersi  al  bivio  per  Zappulla  sulla  provinciale
Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio. 
    Inoltre,   si   precisa   che   l'ampliamento   del    territorio
amministrativo,  dei  comuni  interessati,  per   questa   sottozona,
riguarda: il Comune di Ragusa che  infatti  sposta  la  delimitazione
della  sottozona  Valle  Dell'Irminio  a   sud   fino   al   demanio,
costeggiando i confini amministrativi  dei  comuni  di  Vittoria,  S.
Croce e  Scicli;  e  il  Comune  di  Modica  che  invece  estende  la
delimitazione, verso sud fino al demanio, in coincidenza con i limiti
di confine dei comuni di Pozzallo e Scicli. 
    8. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Calatino»
comprende, tutto il territorio amministrativo  dei  seguenti  comuni:
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini,  S.  Michele
di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari. 
    9. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti    Iblei»,    accompagnata    dalla    menzione     geografica
«Trigona-Pancali», comprende, tutto il territorio amministrativo  dei
seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in  Val  di
Catania, Scordia e Carlentini. 
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita  attraverso  l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali  avviene  la  produzione,  dei
produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi  elenchi,
gestiti da  un'unica  struttura  di  controllo,  e  dalla  tenuta  di
registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate  alla
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di
produzione e dal relativo piano di controllo. 
 
                               Art. 5. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura delle  piante  di  olivo
destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche  della
zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. 
    2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle  piante
di   olivo   e   le   tecniche   colturali   devono   essere   quelli
tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola  e,
comunque, atti a non modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e
dell'olio. 
    3.  La  difesa  fitosanitaria  degli   oliveti   destinati   alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta  di  cui  all'art.  1  deve  essere  effettuata  secondo  le
modalita' definite nei disciplinari di difesa integrata della Regione
Siciliana. 
    4. L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine
protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire
dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo. 
    5. La raccolta delle olive deve  essere  effettuata  direttamente
dall'albero a mano o con mezzi meccanici. 
    6. Il trasporto delle olive in frantoio  deve  essere  effettuato
con  l'ausilio  di  contenitori  idonei   e   forati,   per   evitare
surriscaldamenti e  fermentazioni.  E'  vietato  l'uso  di  sacchi  o
contenitori chiusi. 
    7. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg 15.000 per ettaro. Se
l'uliveto e' in  consociazione,  la  produzione  massima  non  potra'
superare Kg 120 per pianta. In  tutti  i  casi,  i  superiori  limiti
massimi,  non  devono  modificare   le   specifiche   caratteristiche
qualitative descritte al successivo art. 6. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1. Le operazioni di oleificazione delle olive per  la  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Monti Iblei», eventualmente  accompagnata  dalle  relative  menzioni
geografiche, devono essere effettuate  entro  i  confini  dell'intero
territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. Le  operazioni  di  oleificazione  devono  essere  effettuate,
presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo  che
a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta. 
    3. Per l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti  a
produrre  oli  che  rispettino  il  piu'  fedelmente   possibile   le
caratteristiche peculiari originarie del frutto e della  varieta'  di
provenienza. 
 
                               Art. 7. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. All'atto del confezionamento  l'olio  extravergine  d'oliva  a
denominazione  di  origine  protetta  «Monti   Iblei»   eventualmente
accompagnata dalla menzione geografica, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: 
Valutazione chimica 
    Acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%; 
    Numero di perossidi max: ≤ 12 Meq02/Kg; 
    K232 ≤ 2,5; 
    K270 ≤ 0,22; 
    Polifenoli totali ≥120 ppm; 
    Delta-K ≤ 0,01. 
Valutazione Organolettica (Metodo COI) 
    Intervallo di mediana min. max. 
    Fruttato di oliva maturo > 2 , ≤ 6; 
    Fruttato di oliva verde > 2 , ≤ 8; 
    Erba e/o Pomodoro e/o carciofo > 2 , ≤ 8; 
    Amaro > 2 , ≤ 6; 
    Piccante > 2 , ≤ 8; 
    La mediana dei difetti deve essere = 0. 
    Altri parametri non espressamente citati devono  essere  conformi
alla attuale normativa U.E. 
 
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art.  1‚  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche‚ non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche'  il  riferimento  al
confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'impresa   olivicola
situate nell'area di produzione‚ e' consentito solo se  il  prodotto‚
e' stato ottenuto esclusivamente con  olive  raccolte  negli  oliveti
facenti parte dell'azienda. 
    4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a  denominazione  di  origine  protetta  «Monti  Iblei»  devono
avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3. 
    5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art.  1,
e' consentita l'indicazione in etichetta  delle  varieta'  utilizzate
per l'ottenimento  dell'olio  a  denominazione  di  origine  protetta
«Monti  Iblei»  di  cui  all'art.  2   purche'   si   certifichi   la
corrispondenza  varietale.  E'  altresi'   consentita   l'indicazione
monovarietale seguita dal  nome  della  cultivar  utilizzata  purche'
anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata. 
    Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle  varieta'
utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere  riportate  in
etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui
viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei». 
    6. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso  delle  indicazioni,  che  compaiono   su   di   essa.   La
designazione deve  altresi'  rispettare  le  norme  di  etichettatura
previste dalla vigente legislazione. 
    7. L'olio extravergine di oliva di cui  all'art.  1  deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri  5
in  vetro,  in  banda  stagnata  o   in   contenitori   idonei   alla
conservazione dell'olio. 
    8. E' obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle  indicazioni
obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
 
                               Art. 9. 
 
                        Legame con l'ambiente 
 
    L'olivicoltura presenta un comparto produttivo  molto  importante
della zona. 
    La varieta' piu' importante e' la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara
o Abbunata o Tunna, che e'  tipica  della  zona  geografica  indicata
(mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai
suoli dell'altopiano calcareo dei Monti  Iblei)  e  viene  utilizzato
anche come oliva da mensa. Sono altresi'  utilizzate  altre  varieta'
locali: «Moresca», «Nocellara Etnea». 
    Accanto agli  oliveti  costituiti  da  piante  secolari  si  sono
sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre  varieta'  che
ricalcano la forma dei  predecessori  con  allevamento  a  globo  per
proteggerli dai venti dominanti. Gli  oli  prodotti  in  questa  zona
hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia
locali che nazionali. 
    Essi devono essere situati nelle vallate  che  si  alternano  con
l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice,  con
delle vene di vulcanite. 
    Occorre considerare che il massiccio dei  Monti  Iblei  determina
una variazione  termica  particolare  fra  giorno  e  notte,  che  e'
particolarmente  importante  per   evidenziare   le   caratteristiche
specifiche delle produzioni agricole. 
    Bisogna considerare che la Sicilia, isola di  antiche  tradizioni
risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato  nel  tempo
gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento  culturale
determinante,  applicato  anche  ad  una  difficolta'   secolare   di
comunicazione, ha mantenuto  invariate  le  peculiarita'  di  ciascun
insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla
popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in  un  contesto
climatico territoriale di  sostanziale  omogeneita',  non  e'  quindi
possibile negligere la presenza di  tradizioni  che  il  tempo  e  la
storia ci hanno trasmesso. 
    Per tali ragioni, la denominazione  di  origine  protetta  «Monti
Iblei» include nella propria area territoriale  l'identificazione  di
territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li  hanno
carattterizzati nel tempo. 
    Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d'Anapo»,
«Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei  Friginitini»,  «Monti  Iblei
Gulfi», «Monti Iblei Valle  dell'Irminio»,  «Monti  Iblei  Calatino»,
«Monti  Iblei  Trigona  Pancali»  che  include  anche  il  Comune  di
Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle  menzioni
geografiche aggiuntive predette,  evidenzia  in  modo  inequivocabile
l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno
parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello
territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualita' di  azioni
e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione  significherebbe
alterare sostanzialmente il  significato  profondo  delle  tradizioni
culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico,  gli  oli  delle
predette vallate presentano delle  differenze  minime  che  solo  gli
esperti degustatori possono percepire. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Controlli 
 
    Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dai regolamenti comunitari vigenti. 
    L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita',  V.le  Cesare
Pavese, 305- 00144 Roma e-mail:agroqualita@agroqualita.it;  telefono:
06-54228675; fax: 06-54228692.