(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                      Raccomandazioni del CIPE 
 
Con particolare riferimento all'articolato contrattuale 
    1. Nelle premesse si suggerisce di: 
      espungere dalla  premessa  n.  11  il  seguente  inciso  «e  la
necessita' di un incremento delle risorse disponibili per raggiungere
tendenzialmente l'equilibrio  del  contratto»  in  quanto  lo  stesso
potrebbe dare  adito  a  interpretazioni  differenti  che  potrebbero
addirittura lasciare intendere che rimangono  a  carico  dello  Stato
oneri aggiuntivi, privi di corrispondente copertura finanziaria; 
      valutare la possibilita' di eliminare la premessa n. 12, che fa
espresso riferimento alla lettera citata  e  ad  altre  deliberazioni
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (ART)  in  considerazione
della natura del Contratto e del ruolo assegnato alla parte  pubblica
ed alla Societa' Trenitalia S.p.A. nella  definizione  del  contratto
stesso; 
      espungere la premessa n. 13 considerata  la  scarsa  pertinenza
della stessa rispetto al contenuto contrattuale; 
      valutare la formulazione della premessa  19  in  considerazione
del contenuto della relazione del soggetto indipendente; 
      inserire nelle premesse il riferimento al parere NARS n.1/2017,
nonche' al parere che verra' adottato dal Comitato  interministeriale
per la programmazione economica. 
    2. All'art. 2, lettera u), si suggerisce di eliminare il  periodo
«oltre  l'eventuale  proroga  da  effettuarsi  secondo   la   vigente
normativa per concludere  la  procedura  del  nuovo  affidamento  del
successivo Contratto nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007»,
sostituendolo con il  seguente:  «fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo articolo 6, comma 2». 
    3. All'art. 3, comma 2, si  suggerisce  di  espungere  le  parole
«anche con riferimento a quelli svolti nel  precedente  Contratto  di
Servizio». 
    Contestualmente, all'art.  20,  andrebbe  inserito  un  ulteriore
comma del seguente tenore: «La Societa', con  la  sottoscrizione  del
presente Contratto, rinuncia  ad  ogni  eventuale  contenzioso  anche
futuro, ad ogni diritto,  pretesa,  interesse  o  aspettativa,  anche
futuri, connessi al precedente Contratto di servizio a media e  lunga
percorrenza, tra lo Stato e Trenitalia, valido fino  a  tutto  il  31
dicembre 2016, anche con riferimento ai corrispettivi  che  risultano
pertanto  fissati  e  definitivamente  accettati  negli  importi  ivi
previsti». 
    4. Si suggerisce di sostituire il  testo  dell'art.  4.5  con  il
seguente: «La Societa' si obbliga ad applicare tariffe all'utenza nei
limiti di quanto disciplinato all'art. 10 e secondo adeguati  modelli
di pricing in grado di  seguire  la  domanda  di  servizi  ferroviari
passeggeri   a   media   e   lunga   percorrenza,   dando    evidenza
anticipatamente ai Ministeri dei criteri alla base delle politiche di
pricing  adottate,  le  quali  dovranno  tendere  a  massimizzare   i
coefficienti di riempimento dei treni, fermo restando l'invarianza di
corrispettivo la  Societa'  si  assume  il  rischio  delle  politiche
commerciali adottate. Inoltre, ferma restando la  necessita'  che  la
Societa'  garantisca  l'equilibrio  della  gestione  del  servizio  e
l'assetto  dell'offerta  e  comunque  senza  che  si   determini   un
incremento del corrispettivo a carico dello  Stato,  la  Societa'  e'
delegata ad autorizzare riduzioni tariffarie e rilasciare allo  scopo
tessere o sconti ad apposite categorie di utenti  o  di  associazioni
richiedenti, previa intesa con i ministeri. La Societa' si assume  il
rischio derivante dall'adozione di politiche  di  pricing,  riduzioni
tariffarie, sconti o rilascio di tessere ed eventuali  minori  ricavi
restano a carico della Societa'». 
    All'art. 4.6 si suggerisce di chiarire che  le  informazioni  ivi
disciplinate  devono  essere   fornite   sia   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sia al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
    5.  Si  suggerisce  di  espungere   l'art.   5.1,   lettera   o).
Contemporaneamente, si raccomanda  in  particolare  di  diminuire  il
corrispettivo annuale per l'importo destinato nell'attuale schema  di
contratto alle funzioni  di  monitoraggio  (il  richiamato  0,15%)  e
introdurre una clausola  contrattuale  che  limiti  e  contemperi  le
funzioni di monitoraggio alle effettive risorse umane  e  finanziarie
disponibili. [come modificato dal CIPE] 
    6. All'articolo 6.2 si suggerisce di sostituire le parole «e  nel
rispetto delle previsioni del regolamento CE n. 1370/2007», con  «per
un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a  24  mesi,  nel
rispetto delle previsioni del regolamento CE n. 1370/2007». 
    7. Al fine di evitare eventuali effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica e ristabilire un nuovo equilibrio economico per la societa',
e' necessario che la riformulazione dell'articolo 7.7 (servizi) abbia
carattere prescrittivo, prevedendo che la riformulazione  stabilisca,
in particolare, sin d'ora i  servizi  che  potranno  essere  affidati
mediante procedura ad evidenza pubblica, oppure precise modalita'  di
previa  determinazione  dei  servizi  che  dovranno  essere  affidati
mediante procedura ad evidenza pubblica nonche' la determinazione  di
criteri di revisione  del  piano  economico-finanziario  al  fine  di
individuare con chiarezza gli elementi da scomputare  ai  fini  della
remunerazione e le risorse da  destinare  ai  servizi  affidati,  nel
limite  di  risorse  disponibili  a   legislazione   vigente.   [come
modificato dal CIPE] 
    Per le  medesime  considerazioni  l'art.  7.8  (noleggio)  dovra'
essere riformulato nei  termini  indicati  nel  paragrafo  precedente
ovvero espunto. [come modificato dal CIPE] 
    8. All'articolo 8.5 sarebbe opportuno chiarire che  in  relazione
alle interruzioni del servizio  dovute  a  disposizioni  del  Gestore
dell'Infrastruttura  Ferroviaria,  il  corrispettivo   erogato   alla
societa'  debba  essere  ridotto  in  misura  pari  al  pedaggio  non
corrisposto da quest'ultima al Gestore medesimo. 
    9. All'art. 9.8 si valuti se prevedere  la  sottoposizione  della
revisione ivi inserita alla previa valutazione del NARS, cio' sia  ai
fini della tutela della finanza pubblica  sia  in  virtu'  di  quanto
disposto dal recente art. 165, comma 6, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. L'art. 9.9  andrebbe  espunto  in  considerazione
dell'eliminazione dell'articolo 5.1  lettera  o).  All'art.  9.10  si
propone di specificare meglio il concetto di  «ragionevole  utile  di
impresa» avendo al riguardo dati empirici e legandolo, ove possibile,
ai dati  inseriti  nel  PEF  allegato.  Si  suggerisce,  inoltre,  di
espungere  il  periodo  «Previo  recupero   delle   eventuali   sotto
compensazioni delle annualita' precedenti rientranti». Tale  clausola
dovrebbe  inoltre  esplicitare  in  concreto  le  attivita'  che   il
Ministero vigilante deve attuare al fine di garantire  che  l'importo
delle compensazioni risulti adeguato ai sensi  del  regolamento  (CE)
1370/2007. 
    10. Alla  fine  dell'art.  10.1  si  suggerisce  di  inserire  il
seguente periodo: «Eventuali minori ricavi derivanti  dall'attuazione
di  politiche  di  pricing  differenziate  restano  a  carico   della
Societa'.».  All'art.  10.2  andrebbe  inserito  un   meccanismo   di
valutazione delle sostituzione dei servizi da  parte  della  Societa'
con altri, al fine  di  verificare  l'effettivo  miglioramento  degli
stessi  in  termini  di  qualita'  e  di  congruita'  dei  costi.  Si
suggerisce, inoltre,  di  considerare,  ai  fini  della  formula  ivi
prevista, il  tasso  di  inflazione  programmata (Δpz)  definito  nel
Documento di economia e finanza (DEF). 
    11. Con riferimento all'art. 11 si  suggerisce  di  coordinare  e
omogeneizzare la terminologia utilizzata nel testo convenzionale  con
gli allegati. La clausola ivi  contenuta,  inoltre,  potrebbe  essere
rinominata  facendo  riferimento  piu'  propriamente  alla  revisione
dell'equilibrio.  La  stessa,  altresi',   dovrebbe   specificare   e
declinare  puntualmente   le   circostanze   «non   riconducibili   a
comportamenti della Societa'», come ad esempio la  forza  maggiore  o
l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano
sui  termini  e  sulle  condizioni  di  realizzazione,  di   gestione
economica e/o funzionale  del  servizio  oggetto  del  Contratto.  Al
riguardo sarebbe opportuno fornire elementi  definitori  maggiormente
puntuali nell'ambito  delle  «Premesse»  e  delle  «Definizioni»  del
Contratto in esame rispetto alle questioni maggiormente rilevanti  in
tema di equilibrio contrattuale, presupposti ed elementi di base  del
riequilibrio e  piano  economico-finanziario.  Con  riferimento  alla
diminuzione registrata tra il valore consuntivato e  quello  previsto
dei ricavi da traffico superiore al 6%,  l'ipotesi  di  collegare  la
revisione dell'equilibrio  contrattuale  alla  riduzione  dei  ricavi
della Societa', rispetto a quanto preventivato nel  PEF,  sembrerebbe
determinare un erroneo trasferimento sulla parte pubblica del rischio
derivante da errori  previsionali  da  parte  della  Societa',  circa
l'evoluzione dei ricavi da traffico: si propone pertanto di eliminare
tale   specifica   possibilita',   valutando   conseguentemente   una
riformulazione del comma 2 dell'art. 11. 
    12. Con riferimento all'art. 12: al  fine  di  escludere  che  la
revisione contrattuale possa essere avviata  per  il  verificarsi  di
fattori esogeni  incidenti  sull'equilibrio  del  Contratto,  diversi
dalle cause di forza maggiore, si suggerisce di  inserire  all'inizio
del primo comma la  seguente  formulazione:  «Fermo  restando  quanto
stabilito agli articoli 4.5, 10.1 e 11».  Risulta  inoltre  opportuno
che la revisione di cui trattasi sia  preventivamente  comunicata  al
CIPE per verifica, previo parere NARS. 
    13. Con riferimento all'art. 14, si rimanda a quanto previsto dal
capitolo 7 del suddetto parere NARS. 
    14. Con riferimento all'art. 17 -  Subentro  nella  gestione  del
servizio alla scadenza del contratto: al fine di chiarire che il  PEF
non preveda oneri aggiuntivi a carico  della  finanza  pubblica  alla
scadenza del contratto, l'art. 17 deve essere cosi' riformulato:  «Le
parti si danno atto che la disciplina del subentro nella gestione del
servizio alla scadenza del  contratto  verra'  stabilita  sulla  base
della normativa vigente alla data della pubblicazione  del  bando  di
gara. Pertanto il valore del Capitale  investito  netto  regolatorio,
riportato nel PEF al rigo A dell'allegato 3, rileva solo ai fini  del
calcolo  dell'ammortamento  e  della   remunerazione   dello   stesso
capitale, prevista nel periodo di vigenza  del  presente  contratto».
[come modificato dal CIPE] 
    15. Con riferimento all'allegato 2, punto 6,  lettera  c),  punto
i., si suggerisce di sostituire la definizione  in  lettera  inserita
tra parentesi riportante la cifra «quaranta» con la cifra «trenta». 
    16.  Con  riferimento  all'allegato  5  -  qualita'  percepita  e
determinazione del parametro Az: l'allegato 5,  al  fine  di  rendere
maggiormente efficace il meccanismo di premialita', dovra'  prevedere
che il valore Az potra' assumere valore positivo  purche'  sia  stato
raggiunto un valore del parametro B1, di cui all'allegato 5, maggiore
o uguale all'85% per ogni relazione di traffico inserita nell'Offerta
programmata. In caso contrario l'Az  sara'  considerato  pari  a  «0»
(zero) nel calcolo dell'In di cui all'art.  10.  Analogamente  dovra'
essere previsto per le penalita'. [come modificato dal CIPE] 
    17. Per quanto attiene al PEF, si suggerisce di: 
      individuare meccanismi di verifica  annuale  dei  corrispettivi
basati   sulla   certificazione   della   spesa   per    investimenti
effettivamente sostenuta; 
      valutare la  predisposizione  di  un  allegato  che  specifichi
dettagliatamente  tutti  gli  investimenti   previsti,   divisi   per
categorie; 
      valutare  attentamente  le  dinamiche  inflattive   dei   costi
operativi ipotizzati anche alla luce  dell'evoluzione  storica  degli
stessi, dell'inflazione effettivamente e in fase successiva  adottare
opportuni meccanismi di verifica dei costi; 
      valutare  la  possibilita'  di   considerare   come   anno   di
riferimento per l'incremento tariffario il 2019 in luogo del 2017, di
conseguenza considerando «n = anno  solare  a  partire  dal  2019»  e
quindi il pedice z della produttoria a partire dal 2019; 
      specificare che i valori presenti nella formula  di  incremento
tariffario dall'art. 10.2 con pedici z-1, z-2 si riferiscano a valori
a consuntivo; 
      valutare la possibilita' di prevedere, con scadenza triennale o
quinquennale, meccanismi di verifica  e  aggiornamento  del  PEF  che
includano anche l'aggiornamento dei parametri del  tasso  di  congrua
remunerazione. 
    18. Con  riferimento  al  tasso  di  remunerazione  del  capitale
investito: 
      i   criteri   di   determinazione   del    WACC    (Kd    costo
dell'indebitamento e  Risk  free)  devono  essere  in  linea  con  la
disciplina e la prassi relativa ad analoghi settori  regolati;  [come
modificato dal CIPE] 
      in relazione alla remunerazione del capitale investito,  basata
sul Costo medio ponderato del capitale (WACC), l'attuale PEF  annesso
alla bozza di contratto, fissa un valore del  WACC,  al  lordo  delle
imposte, pari a 5,97%, a cui corrisponde un valore  netto  di  4,54%.
Tale valore, e' stato determinato sulla base della delibera  CIPE  n.
111/2015, e risente di una  componente  ERP,  ovvero  il  premio  sul
capitale di rischio, pari al 6,5%. In merito si richiede di applicare
un valore di ERP pari al 5%; [come modificato dal CIPE] 
      relativamente ai criteri di determinazione del WACC  (Kd  costo
dell'indebitamento e Risk free) si precisa che devono essere in linea
con la disciplina e la prassi relativa ad analoghi settori  regolati.
[come modificato dal CIPE] 
      valutare l'opportunita' di chiarire la metodologia di stima del
beta; 
      valutare il mancato inserimento dell'aliquote IRAP nel  calcolo
del WACC; 
      Specificare,  in  un   apposita   clausola   contrattuale   e/o
nell'allegato 7, che: 
        i dati di pre-consuntivo 2016 riportati nella  prima  colonna
del  PEF  hanno  unicamente  la  valenza  di  fissare  una  base   di
riferimento dei  costi  risultanti  dalla  contabilita'  analitica  e
nessun altro fine in relazione all'equilibrio contrattuale; 
        i valori evidenziati per tale anno alla riga «E-D»  non  sono
oggetto di considerazione ai fini della verifica dell'equilibrio  del
contratto e della congruita' della compensazione; 
        lo squilibrio economico ipotizzato per il  primo  quinquennio
del contratto alla riga «E-D» sia sottoposto alle  verifiche  annuali
delle spese per investimenti effettivamente sostenute e ai criteri di
ridefinizione degli equilibri contrattuali riportati al  paragrafo  3
dell'allegato 7. 
    19. Si  raccomanda,  in  fase  di  predisposizione  di  modifiche
dell'offerta programmata e del perimetro dei  servizi,  l'inserimento
di nuove tratte e/o di modificare le esistenti attraverso  l'utilizzo
simultaneo di nuovi e piu' efficienti  convogli  (materiale  rotabile
adeguato), unito ad una puntuale analisi dei tempi (vedi l'ausilio di
treni diretti senza fermate Intermedie) insieme ad una gestione  piu'
attenta del sistema delle tracce, in collaborazione con RFI, al  fine
di consentire lo sviluppo di un servizio  pubblico  complementare  al
servizio regionale evitando sovrapposizioni e concorrenza  interna  e
allo  stesso  tempo  assicurando  un  sostanziale  miglioramento  del
servizio anche su linee particolarmente difficili. 
    20.  In  fase  di  revisione  del  Contratto  sarebbe   opportuno
riportare un documento che chiarisca i vantaggi in termini  di  tempi
di percorrenza e velocita' commerciale, affidabilita' e  regolarita',
puntualita', etc. indotti dall'inserimento dei nuovi convogli. 
    21. Con riferimento alla qualita' dei componenti  si  suggerisce,
nell'ottica di miglioramento  continuo,  di  intraprendere  strumenti
atti a monitorare e controllare i componenti del treno. 
    22. Si ribadisce l'invito a prendere in considerazione sistemi in
grado di assicurare l'utilizzo moderno  del  web  2.0  attivando,  al
contempo, procedure partecipative dell'utenza al fine  di  migliorare
il monitoraggio, riducendo la  sostanziale  differenza  tra  qualita'
«misurata» e «percepita», aumentandone  l'efficienza  complessiva,  a
costi contenuti  attraverso  la  predisposizione  di  piattaforme  di
interazione e strumenti  di  immediata  comunicabilita'  che  possano
eventualmente sfruttare il meccanismo del  crowdsourcing  realizzando
le opportune applicazioni per un uso appropriato  delle  informazioni
provenienti dagli utenti. 
    23. Con riferimento alle penali  relative  alla  puntualita',  il
valore  minimo  garantito  dal  Concessionario  pari  all'85%  appare
sottostimato in termini di  efficienza  del  sistema.  In  ottica  di
miglioramento continuo si suggerisce di innalzare questa percentuale,
anche in relazione alla immissione in  servizio  di  nuovo  materiale
rotabile. In linea generale, si raccomanda  poi  di  evidenziare  che
l'applicazione delle penali non deve ovviamente  esonerare  in  alcun
modo il Concessionario dall'obbligo di effettuare a  propria  cura  e
spese la tempestiva riparazione,  pulizia,  ripristino  di  tutte  le
componenti  per  le  quali  si  verifichi,  a  qualsiasi  titolo,  un
funzionamento non corretto o incompleto. 
    24.  Si  propone  di  sostituire  i  report  quadrimestrale   con
l'obbligo per il Concessionario di registrazione informatica dei dati
di esercizio e di messa a disposizione  degli  stessi  attraverso  un
collegamento informatico permanente che possa consentire l'accesso ai
dati da parte dei Ministeri vigilanti in modo continuativo. 
    25. Nella logica, gia' in parte seguita da Trenitalia di valutare
la  concorrenza  di  treni  «Frecciabianca»  e/o   altri   ai   treni
«contribuiti» sulle medesime tratte e di utilizzare, anche in  parte,
«le Frecce» che si rendano disponibili, si segnala la necessita',  in
fase di nuova revisione del  Contratto,  di  esplicitare  in  maniera
analitica i vantaggi in termini di tempi di percorrenza  e  velocita'
commerciale, affidabilita' e regolarita', puntualita',  etc.  incotti
dall'inserimento dei nuovi convogli. 
    26.  Allo  stesso   tempo   si   suggerisce   di   valutare,   in
considerazione delle forti perdite su treni alta velocita' su  tratte
a mercato e  dell'inserimento  nell'offerta  programmata  attuale  di
coppie  di  treni  IC  «a  mercato»  (Napoli-Milano,  Roma-Trieste  e
Roma-Salerno), di prevedere l'inserimento di convogli ETR dell'AV  su
queste tratte, ma con condizioni piu'  stringenti  (numero  di  posti
limitato, obbligo di biglietto nominativo, fasce orarie di morbida  e
tempistica di prenotazione).