Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIAVE» All'art. 5, comma 7 la dicitura «8 dicembre» e' sostituita dalla dicitura «15 novembre». All'art. 5, comma 8, la tabella relativa ai periodi di immissione al consumo dei vini Piave e' cosi' modificata: per le tipologie Piave Chardonnay, Tai, Manzoni bianco e Verduzzo, la dicitura «3 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi»; per le tipologie Piave Cabernet, Merlot, Carmenere e rosso, la dicitura «4 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi». All'art. 5 e' inserito il seguente comma 9: «Per i vini prodotti in purezza varietale e' consentita l'aggiunta di mosti o vini, appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%.». All'art. 6, comma 1, relativamente all'estratto non riduttore minimo: per la tipologia Piave Verduzzo, la dicitura «18,00 g/l» e' sostituita dalla dicitura «16,00 g/l»; per la tipologia Piave Manzoni bianco, la dicitura «20,00 g/l» e' sostituita dalla dicitura «18,00 g/l». All'art. 6, e' depennato il seguente comma 3: «E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.». All'art. 7, e' depennato il seguente comma 2: «Nella presentazione, e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine». All'art. 7, comma 3, e' depennata la dicitura «In deroga a quanto sopra».