(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
           DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
                               «PIAVE» 
 
    All'art. 5, comma 7 la dicitura «8 dicembre» e' sostituita  dalla
dicitura «15 novembre». 
    All'art. 5, comma 8, la tabella relativa ai periodi di immissione
al consumo dei vini Piave e' cosi' modificata: 
      per le  tipologie  Piave  Chardonnay,  Tai,  Manzoni  bianco  e
Verduzzo, la dicitura «3 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi»; 
      per le tipologie Piave Cabernet, Merlot, Carmenere e rosso,  la
dicitura «4 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi». 
    All'art. 5 e' inserito il seguente comma 9: «Per i vini  prodotti
in purezza varietale  e'  consentita  l'aggiunta  di  mosti  o  vini,
appartenenti alla  medesima  denominazione  nel  limite  massimo  del
15%.». 
    All'art. 6, comma 1,  relativamente  all'estratto  non  riduttore
minimo: 
      per la tipologia Piave Verduzzo, la  dicitura  «18,00  g/l»  e'
sostituita dalla dicitura «16,00 g/l»; 
      per la tipologia Piave Manzoni bianco, la dicitura «20,00  g/l»
e' sostituita dalla dicitura «18,00 g/l». 
    All'art. 6, e' depennato il seguente comma 3: «E' in facolta' del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare
con proprio decreto, per i vini di cui al  presente  disciplinare,  i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e  l'estratto  non
riduttore minimo.». 
    All'art.  7,  e'  depennato   il   seguente   comma   2:   «Nella
presentazione, e designazione dei vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per
indicare la denominazione di origine». 
    All'art. 7, comma 3, e' depennata la dicitura «In deroga a quanto
sopra».