(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
             indicazione geografica tipica "Basilicata" 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1. L'indicazione geografica tipica «Basilicata»,  accompagnata  o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti  nel  presente  disciplinare  per  le   seguenti
tipologie: 
    bianco, anche nella tipologia frizzante e passito (Cat. Vino); 
    rosso, anche nella tipologia frizzante, novello e  passito  (Cat.
Vino); 
    rosato, anche nella tipologia frizzante; 
    con la  specificazione  del  nome  di  un  vitigno,  anche  nella
tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella  tipologia
novello. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a indicazione geografica tipica  «Basilicata»  bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei e/o  in
osservazione per la Regione  Basilicata,  ed  iscritti  nel  registro
nazionale delle varieta' di vite  per  uve  da  vino,  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e  successivi  aggiornamenti,
riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
    2.  L'indicazione   geografica   tipica   «Basilicata»   con   la
specificazione di uno dei vitigni idonei  alla  coltivazione  per  la
Regione  Basilicata  (Allegato  2),  con  l'esclusione  dei   vitigni
Aglianico e Montepulciano, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dal corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  di
tali vini  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  non
aromatici, idonei e/o in osservazione per la Regione Basilicata  fino
a un massimo del 15%, di cui all'allegato 1. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Zona di produzione uve 
 
    1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti  e
dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica  tipica
«Basilicata»  comprende  l'intero  territorio  amministrativo   delle
province di Matera e Potenza, nella Regione Basilicata. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona. 
    2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a indicazione geografica tipica  «Basilicata»  bianco,  rosso  e
rosato a tonnellate 20; per i vini a  indicazione  geografica  tipica
«Basilicata» con la specificazione del vitigno a tonnellate 19. 
    3. Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Basilicata», seguita o meno  dal  riferimento  del
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di: 
    10,00 % per i bianchi; 
    10,50 % per i rosati; 
    10,50 % per i rossi. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di  produzione
delle uve delimitata all'art. 3. 
    3. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino  e
al 50% per il passito. 
    4.   Per   le   uve   aromatiche   destinate   alla    produzione
dell'indicazione geografica tipica «Basilicata» passito e' consentito
un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata»,  all'atto
dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: 
«Basilicata» Bianco: 
    colore: giallo paglierino; 
    odore: intenso, fruttato; 
    sapore: tipico, secco, sapido; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
«Basilicata» Bianco frizzante: 
    spuma: fine ed evanescente: 
    colore: giallo paglierino; 
    odore: intenso, fruttato; 
    sapore: da secco ad amabile, delicato, sapido; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
«Basilicata» Rosso: 
    colore: rosso rubino; 
    odore: complesso, fruttato; 
    sapore: armonico, secco, tipico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. 
«Basilicata» Rosso frizzante: 
    spuma: fine ed evanescente; 
    colore: rosso rubino; 
    odore: fine, elegante; 
    sapore: delicato, da secco ad amabile; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. 
«Basilicata» Rosso novello: 
    colore: rosso rubino con tonalita' violacee; 
    odore: caratteristico, fruttato; 
    sapore: delicato, caratteristico, tenore zuccherino non superiore
a 10 g/l; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. 
«Basilicata» Rosato: 
    colore: dal rosa tenue al rosa intenso; 
    odore: intenso, persistente; 
    sapore: tipico, caratteristico, secco; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
«Basilicata» Rosato frizzante: 
    colore: dal rosato tenue al rosa intenso; 
    odore: fine, elegante; 
    sapore: da secco ad amabile, delicato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
«Basilicata» Rosso Passito: 
    colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato; 
    odore: caratteristico ed intenso; 
    sapore: dolce, armonico e vellutato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50%  vol  di  cui
effettivo almeno 13,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. 
«Basilicata» Bianco Passito: 
    colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento; 
    odore: intenso, fruttato; 
    sapore: caratteristico, secco, sapido; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol  di  cui
effettivo almeno 12,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. 
    2. I vini a indicazione geografica  tipica  «Basilicata»  con  la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini  del
corrispondente   colore,   devono   presentare   le   caratteristiche
organolettiche proprie del vitigno. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra,  fine,  scelto,
selezionato, superiore e similari. 
    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni  sociali,  marchi  privati  non
aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
A) Informazione sulla zona geografica 
    1) Fattori naturali rilevanti per il legame 
    La  zona  geografica  delimitata  comprende  l'intero  territorio
amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi
unita' morfologiche geologiche: 
      l'Appennino, la Fossa Bradanica e l'Avampaese Apulo. 
    La Basilicata e' una regione prevalentemente montana e collinare,
con il solo 10% del territorio occupato da pianure; il 34% circa  del
territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m di  altitudine  e
solo il 26% e' al di sotto dei 300m di quota. 
    Dal punto di vista genetico  i  suoli  della  regione  presentano
un'elevata  variabilita',  per  effetto  della   variabilita'   degli
ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato  la
formazione e l'evoluzione degli strati pedologici. 
    All'interno dell'areale  di  produzione  possiamo  distinguere  a
grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica  soprattutto  a  nord,
nell'area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine  per
lo   piu'   piroclastica   e   presentano    sviluppate    proprieta'
fisico-chimiche che conferiscono loro un'elevata fertilita'. 
    Nell'area  appenninica  e  nella   fossa   bradanica   ritroviamo
formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente  presenza
di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente. 
    Questi suoli presentano orizzonti superficiali  di  colore  scuro
per  effetto  dell'arricchimento   in   sostanza   organica;   questa
caratteristica e' indice di  proprieta'  favorevoli,  quali  un  buon
livello di fertilita' agraria e di attivita' biologica. 
    Nell'area sud  della  Regione  e  in  Provincia  di  Matera  sono
prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a
granulometria  fine,  argillosa  e  limosa,  e  subordinatamente   su
depositi alluvionali e lacustri. 
    L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra i 200 e
i 800 m s.l.m. con pendenza variabile  e  l'esposizione  generale  e'
orientata verso est e sud-est. 
    Il clima della regione rientra nell'area di  influenza  in  parte
del clima temperato e freddo, e  in  parte  di  quello  mediterraneo;
l'andamento delle temperature e' caratterizzato da forti  escursioni,
con estati calde e inverni rigidi. 
    Le precipitazioni medie  annue,  che  variano  con  l'altitudine,
vanno dai 529 mm di Recoleta  (area  litorale  costiera  metapontina)
fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica). 
    La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente
mediterranei  concentrandosi   per   circa   il   60%   nel   periodo
autunno-inverno. 
    2) Fattori umani rilevanti per il legame. 
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione  hanno  contribuito  ad
ottenere il vino «Basilicata». 
    La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime,
testimonianza della sua presenza ci portano  agli  Enotri  e  poi  ai
Lucani antichi popoli che abitarono l'Italia meridionale fin dal 1200
- 1300 a.C., infatti secondo gli storici l'Enotria era cosi' chiamata
per la qualita' eccezionale del vino prodotto. 
    I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione
dell'Italia meridionale dando origine a nuove comunita' e promuovendo
lo  sviluppo  del  commercio  con  la  madrepatria,  le  terre  della
Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione  e  di  trasporto
delle merci. 
    I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si  deve  ad  essi
l'introduzione di nuove varieta' e di notevoli  trasformazioni  nella
coltura della vite. 
    I  numerosi  scritti  di  Plinio,  Strabone,  Virgilio,  Marziale
testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta gia' presente  in
zona fin dal VII secolo a.C.. 
    L'intero territorio regionale e' disseminato di  testimonianze  e
reperti di quell'epoca che  documentano  la  presenza  della  vite  e
l'eccellente qualita' dei vini ottenuti. 
    Oltre all'Aglianico del  Vulture,  vitigno  piu'  rinomato  della
regione bisogna ricordare una notevole quantita' di vitigni  a  bacca
bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso
conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto  tempo
un ruolo importante nella viticoltura regionale. 
    Le prime notizie  dettagliate  e  ordinate  secondo  un  criterio
scientifico sulla produzione  dei  vini  prodotti  in  Basilicata  da
queste varieta' coltivate risalgono alla  «Statistica  del  Regno  di
Napoli» disposta da Gioacchino Murat nel 1811. 
    Nel 1887 si tiene a Potenza la  prima  mostra  enologica  in  cui
vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varieta' coltivate. 
    Possiamo affermare, quindi, che la  Basilicata  e'  tra  le  piu'
antiche regioni d'Italia a vocazione viticola; alla fine  del  secolo
scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse
nei comuni della Basilicata. 
    -  base  ampelografica  dei  vigneti:  i  vitigni   idonei   alla
produzione  del  vino  in  questione  sono  quelli   tradizionalmente
coltivati  nell'area  di  produzione  dove   si   sono   naturalmente
ambientati nel corso degli  anni  ed  hanno  presentato  le  migliori
prestazioni dal punto di vista  quanti-qualitativo  e  di  resistenza
alle malattie tipiche della vite. 
    - le forme di allevamento, i sesti  d'impianto  e  i  sistemi  di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali  e
tali  da  perseguire  la  migliore  e  razionale  disposizione  sulla
superficie  delle  viti,  sia  per   agevolare   l'esecuzione   delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione  della
chioma. 
    - le pratiche relative  all'elaborazione  dei  vini  sono  quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di
vini tranquilli ma strutturati. 
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. 
    I vini di cui al presente disciplinare di produzione  presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche  molto
evidenti e peculiari, descritte all'art. 6,  che  ne  permettono  una
chiara   individuazione   e   tipicizzazione   legata    all'ambiente
geografico. 
    In particolare tutti  i  vini  rossi  presentano  caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e
all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. 
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B). 
    L'orografia   collinare   del   territorio   di   produzione    e
l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud  est,  e
localizzati in zone particolarmente vocate  alla  coltivazione  della
vite, concorrono a determinare un ambiente  adeguatamente  ventilato,
luminoso,  favorevole   all'espletamento   di   tutte   le   funzioni
vegeto-produttive della pianta. 
    Nella scelta delle aree  di  produzione  vengono  privilegiati  i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di  qualita'.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna  Grecia,
al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi  documenti,
e' la fondamentale prova della  stretta  connessione  ed  interazione
esistente  tra  i  fattori  umani  e  la  qualita'  e  le   peculiari
caratteristiche del vino «Basilicata». 
    Ovvero e' la testimonianza di  come  l'intervento  dell'uomo  nel
particolare territorio abbia, nel corso  dei  secoli,  tramandato  le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite  ed  enologiche,  le
quali nell'epoca moderna e contemporanea  sono  state  migliorate  ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e  tecnologico,
fino ad ottenere gli attuali rinomati vini. 
    La  IGT  «Basilicata»   e'   stata   riconosciuta   con   decreto
ministeriale del 3 novembre 1995. 
    Il territorio  della  Basilicata  ha  poggiato  molto  della  sua
economia  enologica  sulla   produzione   di   vini   frizzanti   che
costituiscono una forma di specializzazione dell'area che ha permesso
di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorieta'. 
    La tradizionale produzione di vini frizzanti si  ottiene  da  uve
meno  zuccherine  in  partenza  e  meno  adatte  alla  produzione  di
spumante. 
    Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perche'  destinati
a soddisfare una domanda di mercato ben  definita,  complementare  al
consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali
sono quelli della indicazione geografica protetta «Basilicata». 
    La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini  frizzanti  si
basa  essenzialmente  su  un'accurata  scelta  delle  uve  e  precise
tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo  piu'
o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia. 
    I vitigni maggiormente utilizzati per  la  produzione  di  questi
vini sono: Aglianico del Vulture tra quelli a bacca  nera  e  Moscato
tra quelli a bacca bianca. 
 
                               Art. 9. 
 
               Riferimenti alla struttura di controllo 
 
    Camera di commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Potenza, corso XVIII Agosto, 34 - 85100 - Potenza - Tel.  0971.412111
- fax 0971.412248 - e-mail info@pz.camcom.i Web: www.pz.camcom.it 
    La C.C.I.A.A. di Potenza e' l'Autorita'  pubblica  designata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  n.  61/2010  (Allegato  3)  che
effettua la verifica annuale  del  rispetto  delle  disposizioni  del
presente  disciplinare,  conformemente  all'art.  25,  par.   1,   1°
capoverso, lettere b) e c), ed all'art. 26, par. 1, del  reg.  CE  n.
607/2009,  per  i  prodotti  beneficianti  della  IGP,  mediante  una
metodologia dei  controlli  combinata  (sistematica  ed  a  campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione,
confezionamento),  conformemente  al  citato  art.  25,  par.  1,  2°
capoverso. 
    In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.