(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI  DI  COLLABORAZIONE  TRA  IL
  COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI
  FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
Il Commissario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori
  interessati dal sisma del 24 agosto (di seguito «Commissario»),  la
  Guardia di finanza (di seguito anche «Corpo») ed il Corpo nazionale
  dei Vigili del fuoco (di seguito «Vigili del fuoco»): 
    Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai  sensi  del
quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in   collaborazione   di
attivita' di interesse comune; 
    Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive
modificazioni, recante la disciplina  dell'attivita'  dei  Commissari
straordinari di Governo; 
    Visto l'art. 11 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  recante
l'istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2014 con il  quale  e'  stato  approvato  l'aggiornamento  del
modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita'
per edifici ordinari dell'emergenza post-sisma e relativo manuale  di
compilazione; 
    Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno  interessato
il territorio delle Province  di  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Perugia  e
L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto  2016,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  all'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in  data  24
agosto 2016; 
    Vista l'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
    Vista l'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile 6  settembre  2016,  n.  392,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento
sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui e'  stato  stabilito  che
per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post  sismica  degli
edifici e delle strutture interessate  dagli  eventi  calamitosi,  la
DI.COMA.C. provvede  al  coordinamento  delle  attivita'  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
relative alla procedura mediante impiego delle schede «AeDES»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre
2016, concernente la costituzione  della  struttura  del  Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria
interessati  dagli  eventi  sismici  del  24  agosto  2016   ed,   in
particolare, l'art. 1 comma 2, il quale prevede  che  il  Commissario
provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche'  con
l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei
programmi d'intervento, delle risorse necessarie  e  delle  procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge  15  dicembre
2016,  n.  229,  concernente  «Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016»   ed,   in
particolare, l'art. 2  recante  la  disciplina  delle  «Funzioni  del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari»; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato  di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato  di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
    Vista l'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile 10  novembre  2016,  n.  405,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento
sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la  quale,  all'art.  1,  in
considerazione del notevole incremento del quadro  di  danneggiamento
causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare
quanto piu' possibile l'analisi  del  danno  al  patrimonio  edilizio
privato dei  territori  colpiti,  anche  allo  scopo  di  individuare
l'esatto fabbisogno di soluzioni  abitative  temporanee  e  di  breve
termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attivita'  di
ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da
effettuarsi su singoli edifici o a  tappeto  su  tutti  i  fabbricati
ubicati in  aree  perimetrate  individuate  dai  sindaci  dei  comuni
interessati; 
    Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016», le cui disposizioni  sono
confluite nella conversione del decreto-legge n. 189/2016; 
    Vista l'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile 16  dicembre  2016,  n.  422,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento
sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,
Umbria e  Abruzzo  il  24  agosto  2016»,  con  la  quale,  ravvisata
l'opportunita' di introdurre  ulteriore  modifica  all'organizzazione
del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici  iniziati  il
24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo
del Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e  405/2016,
all'art. 1 si  e'  previsto  che  allo  svolgimento  delle  verifiche
mediante l'impiego  della  scheda  FAST  si  provveda  a  cura  della
DI.COMA.C., mentre  e'  stata  rinviata  ad  apposita  ordinanza  del
Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalita'  per
la compilazione  della  scheda  AeDES  per  gli  edifici  danneggiati
ritenuti  inutilizzabili,  da  ricondurre  all'attivita'  dei  liberi
professionisti  nel  quadro  delle  misure  per  la  concessione  dei
contributi per la ricostruzione, fatti salvi  casi  specifici  per  i
quali  provvede  il  citato  Dipartimento   secondo   la   previgente
disciplina; 
    Vista l'ordinanza  del  Commissario  19  dicembre  2016,  n.  10,
recante  «Disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita'  post
sismica  conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito   il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire
dal giorno 24 agosto 2016» ed, in particolare, l'art. 2: 
      comma 2: «Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al
controllo delle perizie giurate  relative  alle  schede  AeDES  nella
misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione
del danno agli eventi  sismici  iniziati  il  24  agosto  2016  e  la
congruita' dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati»; 
      comma 3: «Per l'attivita' di controllo di cui al  comma  2  gli
Uffici speciali della ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici
che abbiano i requisiti per l'iscrizione  negli  elenchi  del  Nucleo
tecnico  nazionale  (NTN)  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente
appartenenti alle amministrazioni regionali interessate»; 
      comma 4: «Nell'ambito della valutazione delle  perizie  giurate
consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si  potra'
avvalere  della  collaborazione  della  Guardia  di  finanza  secondo
modalita'  che  saranno  concordate  con  il  Comando  generale.   In
particolare, tale  valutazione  sara'  finalizzata  ad  accertare  la
corrispondenza tra l'edificio periziato,  e  relativa  documentazione
fotografica,  e  quello  dichiarato  ai  fini  della   richiesta   di
contributo»; 
    Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente  l'ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  concernente  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo  2000,  n.  78»,  che  individua  la
citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con
competenza generale in materia economica  e  finanziaria  sulla  base
delle peculiari prerogative conferite dalla legge; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente   il   «Regolamento   recante   norme   per   la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27  dicembre
1997, n. 449» e s.m.i., in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai  compiti  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della  legge  29
luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 25; 
    Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, «Potenziamento  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», in particolare l'art. 17; 
    Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 50 del  decreto-legge
n. 189 del 2016, introdotto dalla legge n. 45 del 7  aprile  2017  di
conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, il  quale  prevede  che:
«Ai fini  dell'esercizio  di  ulteriori  e  specifiche  attivita'  di
controllo sulla ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il  Corpo  della  Guardia  di
finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori  oneri  finanziari  si  provvede  con   le   risorse   della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3.»; 
    Considerato  che   le   Parti,   nell'ambito   delle   rispettive
responsabilita' istituzionali, intendono avviare  una  collaborazione
finalizzata a garantire, in attuazione delle previsioni contenute nel
comma 9 dell'art. 50 del citato decreto-legge  n.  189  del  2016  il
conseguimento dell'interesse pubblico comune sotteso al  contesto  in
argomento; 
 
                             Concordano 
 
di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei
termini seguenti: 
 
                               Art. 1. 
                    Oggetto della collaborazione 
 
    1.  Il   presente   accordo   stabilisce   le   modalita'   della
collaborazione tra il Commissario, la Guardia di finanza ed il  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dei controlli  a  campione
da eseguire relativamente alla  documentazione  peritale  predisposta
dai  tecnici  professionisti  individuati  dall'art.  1,   comma   1,
dell'ordinanza del Commissario n. 10 del 19 dicembre  2016,  ai  fini
del censimento dei danni subiti  dagli  immobili  privati  insistenti
nelle zone colpite dal terremoto ubicate nelle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo. 
    2. In tale contesto, gli adempimenti di competenza della  Guardia
di  finanza  sono  finalizzati  al  riscontro   materiale,   mediante
sopralluoghi sul posto, dei contenuti della  documentazione  peritale
di cui al comma  1,  secondo  le  modalita'  meglio  specificate  nel
successivo art. 4. 
    A tal fine, la  Guardia  di  finanza  s'impegna  a  garantire  la
partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell'ambito di  tutte
le province interessate dagli eventi sismici iniziati  il  24  agosto
2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in: 
      a) n. 1.800 interventi nelle Marche; 
      b) n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria; 
      c) n. 300 in Abruzzo. 
    3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si impegna a garantire
la  presenza  di  proprio  personale  qualificato  nell'ambito  delle
verifiche di cui al comma 2.