Allegato A PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto (di seguito «Commissario»), la Guardia di finanza (di seguito anche «Corpo») ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (di seguito «Vigili del fuoco»): Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune; Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' dei Commissari straordinari di Governo; Visto l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante l'istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 con il quale e' stato approvato l'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita' per edifici ordinari dell'emergenza post-sisma e relativo manuale di compilazione; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui e' stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede «AeDES»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, concernente la costituzione della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ed, in particolare, l'art. 1 comma 2, il quale prevede che il Commissario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» ed, in particolare, l'art. 2 recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 10 novembre 2016, n. 405, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la quale, all'art. 1, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto piu' possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attivita' di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», le cui disposizioni sono confluite nella conversione del decreto-legge n. 189/2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 16 dicembre 2016, n. 422, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la quale, ravvisata l'opportunita' di introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si e' previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre e' stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalita' per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attivita' dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina; Vista l'ordinanza del Commissario 19 dicembre 2016, n. 10, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed, in particolare, l'art. 2: comma 2: «Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruita' dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati»; comma 3: «Per l'attivita' di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali della ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate»; comma 4: «Nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potra' avvalere della collaborazione della Guardia di finanza secondo modalita' che saranno concordate con il Comando generale. In particolare, tale valutazione sara' finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo»; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» e s.m.i., in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 25; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, «Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», in particolare l'art. 17; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017 di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3.»; Considerato che le Parti, nell'ambito delle rispettive responsabilita' istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire, in attuazione delle previsioni contenute nel comma 9 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 il conseguimento dell'interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento; Concordano di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti: Art. 1. Oggetto della collaborazione 1. Il presente accordo stabilisce le modalita' della collaborazione tra il Commissario, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dei controlli a campione da eseguire relativamente alla documentazione peritale predisposta dai tecnici professionisti individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Commissario n. 10 del 19 dicembre 2016, ai fini del censimento dei danni subiti dagli immobili privati insistenti nelle zone colpite dal terremoto ubicate nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 2. In tale contesto, gli adempimenti di competenza della Guardia di finanza sono finalizzati al riscontro materiale, mediante sopralluoghi sul posto, dei contenuti della documentazione peritale di cui al comma 1, secondo le modalita' meglio specificate nel successivo art. 4. A tal fine, la Guardia di finanza s'impegna a garantire la partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell'ambito di tutte le province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in: a) n. 1.800 interventi nelle Marche; b) n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria; c) n. 300 in Abruzzo. 3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si impegna a garantire la presenza di proprio personale qualificato nell'ambito delle verifiche di cui al comma 2.