(Allegato A-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                   Referenti per la collaborazione 
 
    1. I Referenti per la programmazione e  la  pianificazione  delle
attivita' esecutive della collaborazione sono: 
      a) il Commissario straordinario o suo delegato; 
      b) il Comandante regionale Lazio o suo delegato, per la Guardia
di finanza; 
      c) il Direttore regionale dei Vigili del  fuoco,  del  Soccorso
pubblico e della Difesa civile, territorialmente  competente,  o  suo
delegato, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
    2. I Referenti operativi per lo svolgimento  delle  attivita'  di
collaborazione sono: 
      a) i Dirigenti degli Uffici speciali  della  ricostruzione  per
ogni regione interessata; 
      b)  i  Comandanti  provinciali  per  la  Guardia   di   finanza
territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal  sisma
o relativi delegati; 
      c) i Comandanti provinciali del Corpo nazionale dei Vigili  del
fuoco, territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal
sisma, o relativi delegati.