Art. 2. Referenti per la collaborazione 1. I Referenti per la programmazione e la pianificazione delle attivita' esecutive della collaborazione sono: a) il Commissario straordinario o suo delegato; b) il Comandante regionale Lazio o suo delegato, per la Guardia di finanza; c) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, territorialmente competente, o suo delegato, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 2. I Referenti operativi per lo svolgimento delle attivita' di collaborazione sono: a) i Dirigenti degli Uffici speciali della ricostruzione per ogni regione interessata; b) i Comandanti provinciali per la Guardia di finanza territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma o relativi delegati; c) i Comandanti provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma, o relativi delegati.