Art. 4. Modalita' esecutive degli interventi 1. I Dirigenti degli Uffici speciali della ricostruzione, a seguito della ricezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle informazioni e della documentazione relativa agli edifici periziati da sottoporre a controllo, espletano le incombenze previste dalla normativa vigente propedeutiche all'avvio delle attivita' ed attivano, per il supporto, gli altri Referenti operativi interessati. 2. I controlli in situ, per quegli edifici ritenuti meritevoli di approfondimenti da parte del Dirigente dell'Ufficio speciale della ricostruzione, sono svolti da apposite unita' operative congiunte, di norma composte da: a) almeno 1 unita' di personale tecnicamente qualificata ed abilitata a far parte dei Nuclei tecnici nazionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, indicata dal Dirigente dell'Ufficio speciale, che portera' al seguito tutto il carteggio necessario per l'efficace svolgimento del controllo ed effettuera' tutte le operazioni di carattere tecnico; b) 2 militari della Guardia di finanza; c) 1 unita' di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 3. Nell'ambito dei controlli da svolgere, i cui esiti saranno compendiati in apposito verbale di operazioni compiute: a) la Guardia di finanza partecipa all'esecuzione dei sopralluoghi esterni dei fabbricati periziati, verificando la corrispondenza tra l'edificio oggetto dei riscontri e la documentazione di perizia presentata, senza operare valutazioni di merito circa la natura e la tipologia dei danni; b) il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco interviene al sopraluogo al fine delle indicazioni sull'accessibilita' in sicurezza al sito, per lo sviluppo dei controlli. 4. In caso di individuazione di eventuali profili di irregolarita' nel corso dei controlli, fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte del personale della Guardia di finanza operante, ciascuna Parte provvede alle incombenze di rispettiva competenza.