(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                Modalita' esecutive degli interventi 
 
    1. I Dirigenti  degli  Uffici  speciali  della  ricostruzione,  a
seguito della  ricezione,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  delle
informazioni e della documentazione relativa agli  edifici  periziati
da sottoporre a controllo, espletano  le  incombenze  previste  dalla
normativa  vigente  propedeutiche  all'avvio   delle   attivita'   ed
attivano, per il supporto, gli altri Referenti operativi interessati. 
    2. I controlli in situ, per quegli edifici ritenuti meritevoli di
approfondimenti da parte del Dirigente  dell'Ufficio  speciale  della
ricostruzione, sono svolti da apposite unita' operative congiunte, di
norma composte da: 
      a) almeno 1 unita' di  personale  tecnicamente  qualificata  ed
abilitata a far parte dei Nuclei tecnici nazionali, di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio  2014,
indicata dal Dirigente dell'Ufficio speciale, che portera' al seguito
tutto  il  carteggio  necessario  per  l'efficace   svolgimento   del
controllo ed effettuera' tutte le operazioni di carattere tecnico; 
      b) 2 militari della Guardia di finanza; 
      c) 1 unita' di personale del Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco. 
    3. Nell'ambito dei controlli da svolgere,  i  cui  esiti  saranno
compendiati in apposito verbale di operazioni compiute: 
      a)  la  Guardia  di  finanza   partecipa   all'esecuzione   dei
sopralluoghi  esterni  dei  fabbricati  periziati,   verificando   la
corrispondenza  tra   l'edificio   oggetto   dei   riscontri   e   la
documentazione di perizia presentata, senza  operare  valutazioni  di
merito circa la natura e la tipologia dei danni; 
      b) il personale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco
interviene    al    sopraluogo    al    fine    delle     indicazioni
sull'accessibilita'  in  sicurezza  al  sito,  per  lo  sviluppo  dei
controlli. 
    4.  In  caso  di   individuazione   di   eventuali   profili   di
irregolarita' nel corso dei  controlli,  fermo  restando  l'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria da parte  del  personale  della
Guardia di finanza operante, ciascuna Parte provvede alle  incombenze
di rispettiva competenza.