Art. 5. Flussi informativi 1. Eventuali elementi d'interesse ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza in possesso della Struttura commissariale sono comunicati al Referente di cui all'art. 2 comma 1 lettera b, per i successivi approfondimenti a cura dei competenti Reparti territoriali o speciali. 2. Qualora tali elementi possano specificamente configurarsi come violazioni tributarie, la Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 36, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvede a comunicarli direttamente al Comando della Guardia di finanza competente per territorio, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare i fatti.