(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                         Flussi informativi 
 
    1. Eventuali elementi d'interesse ai  fini  dell'esercizio  delle
funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza in
possesso della Struttura commissariale sono comunicati  al  Referente
di cui all'art. 2 comma 1 lettera b, per i successivi approfondimenti
a cura dei competenti Reparti territoriali o speciali. 
    2. Qualora tali elementi possano specificamente configurarsi come
violazioni tributarie, la Struttura commissariale, ai sensi dell'art.
36, comma quarto, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  600,  provvede  a  comunicarli  direttamente  al
Comando della Guardia di finanza competente per territorio,  fornendo
l'eventuale documentazione atta a comprovare i fatti.