(Allegato A-art. 6)
 
                               Art. 6. 
            Costi e clausola dell'invarianza finanziaria 
 
    1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente accordo sono  a
carico del Commissario straordinario  che  s'impegna  a  destinare  i
fondi  necessari  riconducibili  alla   contabilita'   speciale   del
Commissario come disposto dal comma 9 dell'art. 50 del  decreto-legge
189/2016 come integrato dalla legge 45/2017 per  la  copertura  degli
oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e dal  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco per lo svolgimento delle attivita' di  cui  all'art.
4, da parte delle unita' di personale della Guardia di finanza e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo  quanto  riportato  nei
successivi commi. 
    2. Gli  oneri  sostenuti  dalla  Guardia  di  finanza,  calcolati
secondo la tabella di massima in allegato 1  al  presente  protocollo
d'intesa, possono essere rimborsati finanziariamente dal  Commissario
straordinario, qualora anticipati dal Corpo, in  base  ai  rendiconti
fatti pervenire al medesimo Commissario con periodicita' trimestrale,
mediante rimessa diretta a favore dei conti correnti  intestati  agli
Enti amministrativi di riferimento indicati sui documenti  di  spesa,
ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni,  secondo
le prescrizioni recate dall'art.  2133  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. Gli oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco,
per l'impiego delle risorse umane e strumentali messe a disposizione,
come indicati nella tabella di massima  in  allegato  2  al  presente
protocollo d'intesa, sono calcolati a  consuntivo  sulla  base  delle
tariffe di cui al decreto ministeriale 2  marzo  2012  (aggiornamento
delle tariffe per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco) e versati dal Commissario straordinario, in seguito
alla trasmissione, ad ogni trimestre, della relazione predisposta dal
Comando VV.F.  di  competenza,  sul  capitolo  di  entrata  Capo  XIV
capitolo  3560  -  art.  5,  con  causale   «rimborso   degli   oneri
straordinari sopportati dal CNVVF per lo svolgimento di  un'attivita'
di  supporto  riconducibile  a  quella  complessiva  del  Commissario
straordinario» presso la Tesoreria dello Stato. 
    4.  Dall'attuazione  della  collaborazione  non  devono  derivare
ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.