Art. 6. Costi e clausola dell'invarianza finanziaria 1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente accordo sono a carico del Commissario straordinario che s'impegna a destinare i fondi necessari riconducibili alla contabilita' speciale del Commissario come disposto dal comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 189/2016 come integrato dalla legge 45/2017 per la copertura degli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4, da parte delle unita' di personale della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto riportato nei successivi commi. 2. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, calcolati secondo la tabella di massima in allegato 1 al presente protocollo d'intesa, possono essere rimborsati finanziariamente dal Commissario straordinario, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire al medesimo Commissario con periodicita' trimestrale, mediante rimessa diretta a favore dei conti correnti intestati agli Enti amministrativi di riferimento indicati sui documenti di spesa, ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Gli oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'impiego delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, come indicati nella tabella di massima in allegato 2 al presente protocollo d'intesa, sono calcolati a consuntivo sulla base delle tariffe di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2012 (aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e versati dal Commissario straordinario, in seguito alla trasmissione, ad ogni trimestre, della relazione predisposta dal Comando VV.F. di competenza, sul capitolo di entrata Capo XIV capitolo 3560 - art. 5, con causale «rimborso degli oneri straordinari sopportati dal CNVVF per lo svolgimento di un'attivita' di supporto riconducibile a quella complessiva del Commissario straordinario» presso la Tesoreria dello Stato. 4. Dall'attuazione della collaborazione non devono derivare ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.