Allegato
RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 3 IN
DATA 9 GIUGNO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 2 SETTEMBRE 2009 TRA ANAS S.P.A.
E LA SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. (SALT).
Sotto il profilo economico-finanziario:
il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk
free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale
benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione
del piano al Comitato interministeriale per la programmazione
economica;
le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa
vigente;
il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore
di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e.
Kd) del WACC cosi come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;
il parametro dell'inflazione per le annualita' 2016-2018 deve
essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' nazionale (indice NIC) piu' recentemente
rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al Periodo 1° luglio
e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di
variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio
2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di
riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno
verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra
definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione
tariffaria;
gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati
rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli
presenti nel Piano economico finanziario;
il Ministero di settore deve dare evidenza delle modalita' di
determinazione del saldo di poste figurative al 31 dicembre 2013;
il Ministero di settore deve specificare gli investimenti che
hanno determinato la variazione regolatone segnalata nel presente
parere, motivando le condizioni di attuale soddisfazione dei
requisiti per la remunerazione a tariffa;
sarebbe, inoltre, opportuno:
esplicitare quale sia il valore nonche' l'utilizzo del Fondo
di accantonamento di cui all'Allegato P;
fornire una tabella che riporti le singole opera e i relativi
importi per ciascun intervento facente parte della tratta S. Stefano
Magra-Viareggio, specificando le fonti del risparmio di 114 milioni
di euro sopra indicati, ed evidenzi, giustificando, il calcolo
dell'importo di 24 milioni di euro accantonati per i ritardi dovuti
alla realizzazione della terza corsia dinamica;
stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva
inoltre la possibilita' di sottoporre all'approvazione del Concedente
eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento
imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente
quinquennio regolatorio.»
Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore
dovra' provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria,
perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima nei
limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal
Ministero di settore medesimo.
Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto
aggiuntivo, si esprimono le seguenti considerazioni:
stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la
numerazione degli articoli successivi;
all'art. 5.2, sostituire il comma 11.1-bis dallo stesso
introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di
aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il
30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui
alla Delibera Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 27 del 21 marzo 2093; si terra' conto dei maggiori
ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico
finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi;
all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione introdotto
dall'art. 5.2 dell'Atto Aggiuntivo stralciare le parole
«dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine
del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento
trasportistico»;
all'art. 11 sostituire le parole «nel decreto legislativo n.
163/06 e s.m.i.» con le seguenti: 'nella normativa nazionale di rango
primario»;
il Ministero di settore deve verificare la convenienza della
previsione di cui all'art. 8 riguardante la «Rinuncia al
contenzioso»;
inserire una clausola del seguente tenore: V soggetto
aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il
medesimo soggetto assicura, altresi', al ape flussi costanti di
informazioni coerenti per contenuti e modalita con il sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1
della legge n. 144/1999».
Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di
coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014,
in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse
essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk fregi con
riferimento alla media del rendimenti del BTP decennale benchmark
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano
al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento
di fattori esogeni ed in particolare che e' stato definito con
apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe
all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle
clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche'
dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel
caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la
presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la
programmazione economica da parte del Concedente, Il NARS
rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la
programmazione economica l'opportunita' di rimettere al Ministero
concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza
circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della
finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione
degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per
il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in
Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte
integrative.