Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata dei Vini «Colli Euganei».
a) L'art. 4, comma 10: «I rimanenti quantitativi, fino al
raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del
presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino
con o senza indicazione geografica tipica.», e' sostituito con il
seguente testo:
«10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del
limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo,
saranno presi in carico per la produzione di vino da destinarsi ad
altra denominazione come previsto dalla normativa vigente.».
b) L'art. 7, comma 3: «Per il vino "Colli Euganei" rosso nella
versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al
colore.", e' sostituito con il seguente testo:
«3. Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in
etichetta puo' essere omesso il riferimento al colore.».