Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di
origine controllata dei vini «Piave Malanotte» o «Malanotte del
Piave».
a) All'art. 5, comma 10, la dicitura: «8 dicembre.» e' sostituita
dalla dicitura «15 novembre.».
b) All'art. 6, comma 1, la dicitura: «titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50% vol» e' sostituita dalla dicitura:
«titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,50% vol».
c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 2: «E' in facolta'
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto non riduttore minimo.».