(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di
  origine controllata dei vini «Piave  Malanotte»  o  «Malanotte  del
  Piave». 
 
    a) All'art. 5, comma 10, la dicitura: «8 dicembre.» e' sostituita
dalla dicitura «15 novembre.». 
    b) All'art.  6,  comma  1,  la  dicitura:  «titolo  alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50% vol»  e'  sostituita  dalla  dicitura:
«titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,50% vol». 
    c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 2: «E' in  facolta'
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
modificare con proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui  al  presente
disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale  e
l'estratto non riduttore minimo.».