(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato  II  del  decreto
  legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  al  cui  articolato  si  fa
  riferimento, ove non diversamente indicato 
 
                              CONTROLLO 
 
Parte A 
Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al
  consumo umano 
    1. I programmi di controllo per le  acque  destinate  al  consumo
umano devono: 
      a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per
la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci  e
che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori  devono
essere  rispettati.  Ai  fini  del  presente  allegato   la   filiera
idro-potabile e'  costituita  dalla  sequenza  di  tutte  le  fasi  e
operazioni  coinvolte  nella   captazione,   adduzione,   produzione,
trattamento,  distribuzione,  stoccaggio  e  gestione   delle   acque
destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per
quanto  riguarda  l'ambiente  circostante  l'area  di  captazione,  i
materiali e processi; 
      b)  mettere  a   disposizione   informazioni   sulla   qualita'
dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli
obblighi di cui all'art. 4, nonche' i  valori  parametrici  stabiliti
nell'allegato I, siano stati rispettati; 
      c) individuare le misure piu' adeguate per  mitigare  i  rischi
per la salute umana. 
    2. A norma dell'art.  8,  le  autorita'  competenti  stabiliscono
programmi di controllo che rispettano i parametri e le  frequenze  di
cui alla parte B del presente allegato che consistono in: 
      a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure 
      b) misurazioni acquisite attraverso un  processo  di  controllo
continuo. 
    I  programmi  di  monitoraggio   prevedono   l'effettuazione   di
controlli  in  tutta  la  filiera   idro-potabile,   secondo   quanto
specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni  di  cui
all'art. 7, e comprendendo: 
      a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e  lo
stato di manutenzione delle attrezzature; e/o 
      b) ispezioni  dell'area  di  captazione,  delle  infrastrutture
relative alla captazione, al trattamento,  allo  stoccaggio  ed  alla
distribuzione. 
    3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del
rischio  stabilita  nella  parte  C,  sulla  base  della  valutazione
eseguita dal gestore del servizio idrico. 
    4.  I  programmi   di   controllo   devono   essere   riesaminati
regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni. 
Parte B 
Parametri e frequenze 
    1. Quadro generale. 
    Il programma di  controllo  deve  prendere  in  considerazione  i
parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono importanti  per
la valutazione dell'impatto dei sistemi  di  distribuzione  domestica
sulla qualita' dell'acqua nel punto in cui  i  valori  devono  essere
rispettati,  come  stabilito  all'art.  5,  comma  1.  La  scelta  di
parametri  adeguati  per  il  controllo  deve  tenere   conto   delle
condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei  controlli
interni che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica  della
qualita' dell'acqua destinata al consumo umano, di  cui  all'art.  7,
che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del
gestore, come stabilito nella parte C. 
    I parametri elencati al successivo  punto  2  sono  sottoposti  a
monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3. 
    2. Elenco dei parametri. 
Parametri - gruppo A 
    Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo  A)  secondo  la
frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3: 
      a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi,  conta  delle
colonie a 22°C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, conduttivita'; 
      b) altri parametri ritenuti  pertinenti  per  il  programma  di
controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all'art. 4,
e, se del caso, attraverso la valutazione del  rischio  di  cui  alla
parte C. 
    In circostanze  specifiche,  ai  parametri  del  gruppo  A  vanno
aggiunti quelli elencati di seguito: 
      a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina; 
      b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti  chimici  per
il trattamento delle acque. 
Parametri - gruppo B 
    Al  fine  di  determinare  la  conformita'  con  tutti  i  valori
parametrici di cui all'allegato  I,  occorre  controllare  tutti  gli
altri parametri non  previsti  nel  gruppo  A  e  stabiliti  a  norma
dell'art. 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna. 
    3. Frequenza di campionamento. 
 
                                                            Tabella 1 
 
Frequenza minima di campionamento  e  analisi  per  il  controllo  di
                             conformita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Parte C 
Valutazione del rischio 
    1. E'  possibile  derogare  ai  parametri  e  alle  frequenze  di
campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga  effettuata
una valutazione del rischio in conformita' alla presente parte. 
    2. La valutazione del rischio di cui al  punto  1  dovra'  essere
eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire  i
controlli interni di cui all'art.  7.  La  valutazione  si  basa  sui
principi generali della valutazione  del  rischio  stabiliti  secondo
norme internazionali quali  la  norma  EN  15975-2  (Sicurezza  della
fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio
e  degli  eventi  critici)  e/o  le  Linee  guida  nazionali  per  la
valutazione  e  gestione  del  rischio  nella  filiera  delle   acque
destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety  Plans
(Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di
sanita'. 
    3. La valutazione del rischio tiene conto dei  risultati  forniti
dall'attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le  acque
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui  all'art.  82  e
allegato 1 alla parte terza, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'  di  ogni
altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare
al consumo  umano  ai  sensi  del  presente  decreto,  comprese,  tra
l'altro, quelle  relative  alle  aree  di  salvaguardia  delle  acque
superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo  umano,  di  cui
all'art. 94  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e  alle  zone  vulnerabili  da  nitrati  di
origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92,
93 e allegato 7 alla parte terza del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. La valutazione del rischio, deve comprendere: 
      a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di
rischio e sulle misure di controllo  e  monitoraggio,  condivisa  con
l'autorita' sanitaria locale e centrale; 
      b)   ridefinizione   delle    «zone    di    approvvigionamento
idro-potabile»   sulla   base   della   descrizione   della   filiera
idro-potabile; 
      c) dati di monitoraggio per elementi  chimici  e  sostanze  non
oggetto di ordinario controllo sulla  base  di  elementi  di  rischio
sito-specifici. 
    5. Sulla base dei risultati della valutazione del  rischio  viene
ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte  B  e/o
vengono aumentate le frequenze di campionamento di  cui  al  punto  3
della  parte  B,  se  si  verifica  una  qualsiasi   delle   seguenti
condizioni: 
      a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al  presente
allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma
dell'art. 6, paragrafi 1, 2, 3; 
      b) e'  necessario  procedere  a  ulteriori  controlli  ai  fini
dell'art. 8, paragrafo 3; 
      c) e' necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto
1, lettera a), della parte A. 
    6. Sulla  base  dei  risultati  della  valutazione  del  rischio,
possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della
parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte
B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni: 
      a) la frequenza di campionamento per E. coli  non  deve  essere
inferiore a quella stabilita al punto 3  della  parte  B,  quali  che
siano le circostanze; 
      b) per tutti gli altri parametri: 
        i) la localizzazione e la frequenza  del  campionamento  sono
determinate in relazione  all'origine  del  parametro,  nonche'  alla
variabilita'  e   alla   tendenza   a   lungo   termine   della   sua
concentrazione, tenendo conto dell'art. 5; 
        ii) per ridurre la frequenza minima di  campionamento  di  un
parametro, come indicato al  punto  3  della  parte  B,  i  risultati
ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di  un
periodo di almeno tre  anni  a  partire  da  punti  di  campionamento
rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento  devono  tutti
essere inferiori al 60% del valore parametrico; 
        iii) per rimuovere un  parametro  dall'elenco  di  quelli  da
sottoporre a controllo, come indicato al punto 2  della  parte  B,  i
risultati ottenuti  dai  campioni  raccolti  ad  intervalli  regolari
nell'arco di un periodo di almeno tre anni  a  partire  da  punti  di
campionamento rappresentativi dell'intera zona di  approvvigionamento
devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico; 
        iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al  punto
2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre  a  controllo
deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla  base
dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo
umano e deve confermare  che  la  salute  umana  sia  protetta  dagli
effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque  destinate  al
consumo umano, come stabilito all'art. 1; 
        v) e' possibile ridurre la frequenza di campionamento  oppure
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare  come
stabilito ai punti ii) e iii), solo se  la  valutazione  del  rischio
conferma  che  nessun  elemento  ragionevolmente  prevedibile   possa
provocare un deterioramento della qualita' delle acque  destinate  al
consumo umano. 
    7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte  a  valutazione  da
parte dell'Istituto superiore di sanita' al fine dell'approvazione da
parte del Ministero della salute. 
    8. Le approvazioni delle valutazioni del  rischio,  unitamente  a
una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico. 
Parte D 
Metodi di campionamento e punti campionamento 
    1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in  modo  da
garantire l'osservanza dei  punti  in  cui  i  valori  devono  essere
rispettati, di cui all'art. 5, comma 1.  Nel  caso  di  una  rete  di
distribuzione, i campioni possono  essere  prelevati  nella  zona  di
approvvigionamento  o  presso  gli  impianti   di   trattamento   per
particolari parametri se si puo' dimostrare che  il  valore  ottenuto
per i parametri in questione non puo' essere modificato negativamente
fino al punto di conformita'. Nella misura del possibile,  il  numero
di campioni deve essere equamente distribuito in termini di  tempo  e
luogo. 
    2. Il campionamento al  punto  in  cui  i  valori  devono  essere
rispettati soddisfa i seguenti obblighi: 
      a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi  relativi
ad alcuni parametri chimici (in particolare rame,  piombo  e  nichel)
sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere
l'acqua. Occorre prelevare un  campione  casuale  diurno  pari  a  un
litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono  al
tempo fisso di ristagno e riflettono piu' precisamente le  rispettive
situazioni  nazionali,  a  condizione  che,  a  livello  di  zona  di
approvvigionamento, cio' non  rilevi  un  minor  numero  di  casi  di
infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno; 
      b) i campioni da utilizzare  per  verificare  l'osservanza  dei
parametri microbiologici nel punto in  cui  i  valori  devono  essere
rispettati vanno prelevati in conformita' con la norma EN  ISO  19458
(scopo B del campionamento). 
    3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione
che presso i rubinetti dei consumatori,  deve  essere  conforme  alla
norma ISO 5667-5. Per i  parametri  microbiologici,  i  campionamenti
presso la rete  di  distribuzione  vanno  effettuati  e  condotti  in
conformita' con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).