(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
              STATUTO DELLA «FONDAZIONE ITALIA SOCIALE» 
 
                               Art. 1. 
 
                    Denominazione - Sede - Durata 
 
    1. E' istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1,  della  legge  n.
106 del 2016 una Fondazione denominata  «Fondazione  Italia  Sociale»
(di seguito la «Fondazione»). 
    2. La Fondazione e' una persona giuridica privata e  risponde  ai
principi e allo schema giuridico della fondazione di  partecipazione,
nell'ambito del piu' vasto  genere  di  fondazioni  disciplinato  dal
codice civile e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile  universale».  La  Fondazione  non  ha
scopo di lucro ed e' dotata di autonomia statutaria e  gestionale,  e
ha durata illimitata. 
    3.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e  la  gestione   della
Fondazione  sono  ispirati  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza ed economicita'. La  Fondazione  si  dota,  altresi',  di
strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto  sociale  ed
occupazionale conseguito. 
    4. La Fondazione ha  sede  legale  a  Milano.  Nel  rispetto  del
principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della
Fondazione, delegazioni  e  uffici  potranno  essere  costituiti  sul
territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria  e  strumentale
rispetto alle finalita' della fondazione,  attivita'  di  promozione,
nonche' di sviluppo ed incremento della necessaria rete di  relazioni
nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.