Allegato 1 STATUTO DELLA «FONDAZIONE ITALIA SOCIALE» Art. 1. Denominazione - Sede - Durata 1. E' istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 106 del 2016 una Fondazione denominata «Fondazione Italia Sociale» (di seguito la «Fondazione»). 2. La Fondazione e' una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del piu' vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». La Fondazione non ha scopo di lucro ed e' dotata di autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata. 3. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita'. La Fondazione si dota, altresi', di strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. 4. La Fondazione ha sede legale a Milano. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' della fondazione, attivita' di promozione, nonche' di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.