(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Funzionamento del Comitato di Gestione 
 
    1. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma  presso  la  sede
della Fondazione. 
    2. Il Comitato  di  Gestione  e'  convocato  dal  Presidente,  di
propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno un  consigliere,
con avviso  contenente  l'ordine  del  giorno,  spedito  con  lettera
raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica  almeno  dieci
giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza,  almeno
due giorni prima. 
    3. Il  Comitato  di  Gestione  delibera  validamente  quando  sia
presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e  le  delibere
sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei  presenti.  In  ogni
caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni  sono
valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i
consiglieri in carica. 
    4. Le  sedute  del  Comitato  di  Gestione  sono  presiedute  dal
Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o,  in
caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla  persona  designata  dai
consiglieri presenti. In caso di parita' di voti prevale  quello  del
Presidente della seduta. 
    5. Delle sedute del Comitato e' redatto verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta. 
    Il Segretario generale della Fondazione  svolge  le  funzioni  di
segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in  caso  di  sua
assenza, e comunque nei casi  nei  quali  il  Presidente  lo  ritenga
opportuno,  tali  funzioni  sono  svolte  da  persona  designata  dal
Comitato stesso. 
    6. Il Comitato  di  Gestione  puo'  riunirsi  anche  mediante  il
ricorso a modalita' telematiche, alle seguenti condizioni, di cui  si
dara' atto nei relativi verbali: 
      a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare
l'identita'  degli  intervenuti,  regolare   lo   svolgimento   della
riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 
      b. che sia consentito al soggetto  verbalizzante  di  percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
      c. che sia consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla
discussione e alla votazione simultanea  sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
      d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i  luoghi  in
cui e' attivo il collegamento. 
    Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta
quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.