Art. 10. Funzionamento del Comitato di Gestione 1. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione. 2. Il Comitato di Gestione e' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 3. Il Comitato di Gestione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. 4. Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente della seduta. 5. Delle sedute del Comitato e' redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Comitato stesso. 6. Il Comitato di Gestione puo' riunirsi anche mediante il ricorso a modalita' telematiche, alle seguenti condizioni, di cui si dara' atto nei relativi verbali: a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui e' attivo il collegamento. Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.