Art. 11. Presidente 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorita' amministrativa e giurisdizionale. 2. Il Presidente esercita i poteri che il Comitato di Gestione puo' conferirgli in via generale o di volta in volta. 3. Il Presidente ha la facolta' di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. 4. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.