(Allegato 1-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Organo di Revisione 
 
    1. L'Organo di Revisione e' collegiale. 
    2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I  membri
effettivi dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti  al
Registro dei Revisori Legali come segue: 
      un membro designato dal Ministero vigilante; 
      due membri designati,  rispettivamente,  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei
Revisori  Legali,  sono  designati,  rispettivamente,  dal  Ministero
vigilante,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e   dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri  del  collegio  si
applica l'art. 2399 del codice civile. 
    3. La carica di  Presidente  spetta  al  soggetto  designato  dal
Ministero vigilante. 
    4. L'Organo  di  Revisione  e'  incaricato  del  controllo  della
regolarita'   dell'amministrazione   e   della   contabilita'   della
Fondazione,  predispone  le  relazioni  ai  bilanci  consuntivi,   ne
riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. 
    5. I membri dell'Organo di Revisione restano in  carica  per  due
esercizi, e pertanto fino all'approvazione  del  bilancio  consuntivo
relativo al secondo esercizio e possono  essere  confermati  per  una
sola volta. 
    I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni
del Comitato di gestione. 
    6. Alle riunioni dell'Organo  di  Revisione,  se  collegiale,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in
quanto compatibili.