Art. 13. Organo di Revisione 1. L'Organo di Revisione e' collegiale. 2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I membri effettivi dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue: un membro designato dal Ministero vigilante; due membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono designati, rispettivamente, dal Ministero vigilante, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile. 3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministero vigilante. 4. L'Organo di Revisione e' incaricato del controllo della regolarita' dell'amministrazione e della contabilita' della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. 5. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per due esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio e possono essere confermati per una sola volta. I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione. 6. Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.