Art. 14. Gratuita' delle cariche 1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali Consiglieri delegati, ai sensi dell'art. 9 comma 2, ai quali puo' essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina. 2. Ai membri dell'Organo di Revisione puo' essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.