(Allegato 1-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione 
 
    1. L'esercizio finanziario  della  Fondazione  ha  inizio  il  1°
gennaio e termina il 31 dicembre. 
    Entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,  il  Segretario  generale
trasmette il bilancio  preventivo  all'Organo  di  Revisione  che  lo
esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre,  il
Comitato di gestione delibera e approva il  bilancio  preventivo.  Il
bilancio  preventivo  e'  trasmesso  dal  Presidente,  dopo  la   sua
approvazione,  al  Ministro  vigilante.  Entro  il  15   aprile,   il
Segretario generale  trasmette  il  conto  consuntivo  dell'esercizio
precedente all'Organo di Revisione  che  lo  esamina  entro  i  dieci
giorni successivi. Entro  il  30  aprile,  il  Comitato  di  Gestione
delibera e approva  il  conto  consuntivo.  Il  conto  consuntivo  e'
trasmesso dal Presidente,  dopo  la  sua  approvazione,  al  Ministro
vigilante. Il bilancio preventivo e  le  relative  variazioni  ed  il
conto  consuntivo  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale   della
Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione. 
    2. Nella redazione  del  bilancio  consuntivo,  costituito  dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si  applicano
i principi previsti dagli articoli  del  codice  civile  in  tema  di
societa' di capitali. 
    La  Fondazione   nel   bilancio   sociale   dovra'   dare   conto
dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. 
    3. E' fatto espresso  divieto  alla  Fondazione  di  distribuire,
anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonche' i
fondi, le riserve o il capitale durante la vita  della  Fondazione  a
meno che la destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  per
legge. 
    Gli  utili   e   gli   avanzi   di   gestione   dovranno   essere
prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali  perdite  di
esercizio e successivamente  per  la  realizzazione  delle  attivita'
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.