Art. 15. Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione 1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmette il bilancio preventivo all'Organo di Revisione che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre, il Comitato di gestione delibera e approva il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo e' trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, al Ministro vigilante. Entro il 15 aprile, il Segretario generale trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di Revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Comitato di Gestione delibera e approva il conto consuntivo. Il conto consuntivo e' trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, al Ministro vigilante. Il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione. 2. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di societa' di capitali. La Fondazione nel bilancio sociale dovra' dare conto dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. 3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonche' i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.