(Allegato 1-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                            Scioglimento 
 
    1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile. 
    Lo scioglimento e' deliberato dal Comitato  di  Gestione  con  il
voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non  vincolante
del  Collegio  dei  Partecipanti  e  previo  parere  vincolante   del
Ministero vigilante. 
    2. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di
Gestione provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, che potranno
anche  essere  scelti  fra  i  suoi  membri.  Durante  la   fase   di
liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione. 
    3.  Al  termine  della  fase  di  liquidazione,  nei  limiti  del
patrimonio residuo, la Fondazione versera' allo Stato  il  contributo
iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n.  106
del 2016 e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo  ad  altri
enti senza scopo di lucro,  individuati  dal  Comitato  di  Gestione,
salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.