Art. 16. Scioglimento 1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento e' deliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante. 2. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione. 3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione versera' allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.