(Allegato 1-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                  Norme finali e clausola di rinvio 
 
    1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016. 
    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si
applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la
legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.