Art. 18. Norme finali e clausola di rinvio 1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.