(Allegato 1-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima attuazione: 
      a) il Comitato di Gestione  e'  composto  inizialmente  da  tre
membri  designati,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
rispettivamente  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Esso compie, a norma del  presente  statuto,
ogni atto  necessario  ai  fini  dell'avvio  dell'operativita'  della
Fondazione; 
      b) i Partecipanti sono nominati  dai  membri  del  Comitato  di
Gestione di cui alla lettera a), d'intesa tra di loro. 
    2. Il Consiglio nazionale del Terzo settore  e  il  Collegio  dei
partecipanti,   entro   tre   mesi   dalla   propria    costituzione,
provvederanno rispettivamente a designare e a nominare i  consiglieri
di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), del presente Statuto,  i
quali scadranno unitamente ai membri inizialmente designati ai  sensi
del presente articolo. 
    3. I componenti del Comitato di Gestione designati sulla base del
comma 1 e il componente designato dal Consiglio nazionale  del  Terzo
settore sono nominati ai sensi dell'art. 8, comma 3.