Art. 2. Scopo e ambito di attivita' 1. La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico. 2. La Fondazione opera, altresi', per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attivita' di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e universita'), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalita' di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti. 3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, potra' porre in essere le seguenti attivita': a. investire in progetti anche imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia; b. promuovere, anche in cooperazione con uno o piu' soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore; c. investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale; d. acquistare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili privati ovvero, con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge, pubblici, da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalita' sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore; e. sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi; f. promuovere la cultura dell'imprenditorialita' sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali; g. svolgere attivita' funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, capacity building e tutoraggio; h. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni; i. attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti; l. promuovere iniziative per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attivita' a sostegno degli enti del Terzo settore. 4. La Fondazione puo' compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva: a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonche' richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attivita'; c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere; d. svolgere tutte le attivita' necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura; e. ricevere donazioni di natura immobiliare; f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione; g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, societa', anche benefit, cooperative e reti, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo; h. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e alle finalita' della Fondazione.