(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                             Patrimonio 
 
    1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da una  dotazione
iniziale pari a un milione di euro conferita  dallo  Stato  ai  sensi
dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016. 
    2. Il patrimonio e' composto: 
      a. dal Fondo di dotazione costituito da euro 100.000  conferiti
dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge  n.  106  del
2016; 
      b. dalle pubbliche e  private  contribuzioni  con  destinazione
deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio; 
      c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a  qualsiasi
titolo, anche  per  legge,  e  che  sia  espressamente  destinato  da
delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio; 
      d. dai residui di gestione non utilizzati e non  trasferiti  ai
successivi esercizi con delibera del comitato di gestione,  destinata
a incrementare il patrimonio; 
      e. dai fondi di riserva  costituiti  con  eventuali  avanzi  di
gestione; 
      f. dal Fondo di gestione costituito: 
        1. dalla dotazione inziale dello Stato pari  a  euro  900.000
conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 7,  della  legge  n.  106  del
2016; 
        2. dalle donazioni, dalle disposizioni  testamentarie,  dalle
erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati; 
        3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte
del Patrimonio destinate  a  finalita'  diverse  dall'incremento  del
Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione; 
        4. dai  ricavi  delle  attivita'  istituzionali,  accessorie,
strumentali e connesse svolte a titolo oneroso; 
        5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi; 
        6.  da  ogni  altra  elargizione,  anche   sotto   forma   di
contributo, diversa dai conferimenti  patrimoniali,  proveniente  dal
Fondatore o  da  enti  e  da  amministrazioni  pubbliche,  ovvero  da
privati. 
    3. La Fondazione  potra'  altresi'  acquisire  da  altri  enti  e
gestire fondi aventi destinazioni specifiche,  purche'  di  carattere
non speculativo e coerenti con le finalita' sociali della  Fondazione
medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni  separate  mediante
la costituzione di patrimoni destinati ad  uno  specifico  affare  ai
sensi dell'art. 2447-bis del codice civile. 
    4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per
il funzionamento della Fondazione stessa e per la  realizzazione  dei
suoi scopi.