Art. 3. Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016. 2. Il patrimonio e' composto: a. dal Fondo di dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016; b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio; c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio; d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio; e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione; f. dal Fondo di gestione costituito: 1. dalla dotazione inziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016; 2. dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati; 3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalita' diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione; 4. dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso; 5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi; 6. da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati. 3. La Fondazione potra' altresi' acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purche' di carattere non speculativo e coerenti con le finalita' sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile. 4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.