Art. 5. Partecipanti 1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (Partecipanti non profit) sia lucrativa (Partecipanti for profit), che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione. 2. I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalita' di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attivita' della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante. 3. Il Comitato di Gestione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonche' per le ragioni di seguito elencate in via tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.