(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Partecipanti 
 
    1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata  a
maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche,
pubbliche o private, e gli  enti  aventi  sia  natura  non  lucrativa
(Partecipanti non profit) sia lucrativa  (Partecipanti  for  profit),
che contribuiscano al Fondo di Dotazione  o  al  Fondo  di  Gestione,
nelle forme e nella misura determinate nel  minimo  dal  Comitato  di
Gestione. 
    2. I requisiti di  ammissione,  i  diritti,  gli  obblighi  e  le
modalita' di concreta partecipazione dei  Partecipanti  alla  vita  e
all'attivita'  della  Fondazione,  potranno  essere  oggetto  di   un
apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e  approvato
dal Ministero vigilante. 
    3. Il Comitato di Gestione decide con deliberazione  assunta  con
la maggioranza di due terzi  dei  suoi  componenti  l'esclusione  dei
Partecipanti per  grave  e  reiterato  inadempimento  degli  obblighi
derivanti dal presente Statuto, nonche' per  le  ragioni  di  seguito
elencate in via tassativa: 
      inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed  i
conferimenti previsti dal presente Statuto; 
      comportamento  contrario   al   dovere   di   prestazioni   non
patrimoniali; 
      apertura di procedure di liquidazione; 
      fallimento  e/o  apertura  delle  procedure  concorsuali  anche
stragiudiziali. 
    4. I  Partecipanti  possono,  in  ogni  momento,  recedere  dalla
Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere  alle  obbligazioni
assunte.