Art. 7. Collegio dei Partecipanti 1. Il Collegio dei Partecipanti e' costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'art. 5. Il Presidente lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Comitato di Gestione, un quinto dei Partecipanti o l'Organo di Revisione, e almeno una volta l'anno. 2. Il Collegio dei Partecipanti e' convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. 3. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili. 4. Il Collegio dei Partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attivita' della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sull'attivita' della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Comitato di Gestione. 5. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale. 6. Il verbale delle riunioni del Collegio e' redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.