Art. 8. Comitato di Gestione 1. La Fondazione e' amministrata da un Comitato di Gestione (di seguito «Comitato») composto 10 membri, di cui: a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore; c) sei consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti, che siano espressione sia dei Partecipanti non profit sia dei Partecipanti for profit, con le modalita' definite in un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione. 2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilita' e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialita' sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attivita' filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile. 3. I componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro vigilante. Tutti i componenti del Comitato restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta. 4. Non puo' essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi. 5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 6. Nel caso in cui il Collegio dei Partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Comitato di Gestione provvedera' mediante cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri cosi' nominati cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.