Art. 9. Competenze del Comitato di Gestione 1. Al Comitato di Gestione e' affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto: a. assicura l'eccellenza della Fondazione; b. sovrintende all'attivita' della Fondazione; c. redige la relazione annuale sull'attivita', ne predispone e ne esegue i programmi; d. delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti, e altre attivita' tipiche dell'attivita' della Fondazione; e. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale; f. redige e trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entita' e articolazione del patrimonio, nonche' sull'utilizzo della dotazione; g. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione; h. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione; i. definisce la struttura operativa della Fondazione, che dovra' essere improntata a criteri di efficienza ed economicita'; l. amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; m. nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente della Fondazione; n. nomina il Segretario generale; o. sottoscrive contratti di qualsiasi natura; p. delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, eventuali modifiche allo statuto e le sottopone alle autorita' competenti per l'approvazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106; q. delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi delle norme del codice civile; r. approva il regolamento interno recante la predeterminazione dei criteri e delle modalita' alle quali la Fondazione e' tenuta ad attenersi nel caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonche' i regolamenti interni di cui il Comitato di Gestione ritenga opportuno dotarsi; s. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, societa', e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero. 2. Il Comitato puo' delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi componenti, o al Segretario generale.