(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
            Criteri per la valutazione dell'innovativita' 
 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per
una specifica indicazione, la sua ammissione alla  rimborsabilita'  e
il  possibile  riconoscimento  della  innovativita',  pur   basandosi
sostanzialmente sulle stesse evidenze,  rappresentano  tre  procedure
distinte, tra le quali non esiste una consequenzialita' automatica. 
    I    principali    obiettivi    della    normativa    riguardante
l'innovativita' dei farmaci sono da  un  lato  quello  di  garantire,
armonizzandolo sul territorio nazionale, un rapido accesso a  farmaci
che possiedono un chiaro valore terapeutico  aggiunto  rispetto  alle
alternative  disponibili,  e  dall'altro  quello  di  incentivare  lo
sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici  per
i pazienti. 
    Pur riconoscendo che ogni nuova terapia potrebbe possedere  delle
caratteristiche di innovativita' diverse  ed  aggiuntive  rispetto  a
quanto previsto dai suddetti criteri,  l'AIFA,  previo  parere  della
CTS, stabilisce che per l'attribuzione del carattere di innovativita'
del farmaco in relazione ad una specifica indicazione sia  necessaria
la dimostrazione di un valore  terapeutico  aggiunto  (rispetto  alle
altre terapie disponibili) nel trattamento  di  una  patologia  grave
(intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che
induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo
di  vita  o  che  causi  disabilita'  in   grado   di   compromettere
significativamente la qualita' della vita). 
    L'AIFA ritiene che il modello di  valutazione  dell'innovativita'
del farmaco in relazione ad una indicazione debba  essere  unico  per
tutti  i  farmaci  ma  che  potra'  prevedere,  qualora  si  rendesse
necessario, l'utilizzo di ulteriori indicatori specifici. 
    Il modello proposto prevede un approccio  multidimensionale,  che
tenga conto di tre elementi fondamentali: 
    1. il bisogno terapeutico; 
    2. il valore terapeutico aggiunto; 
    3. la qualita' delle  prove  ovvero  la  robustezza  degli  studi
clinici. 
1) BISOGNO TERAPEUTICO 
    Il bisogno terapeutico e' condizionato  dalla  disponibilita'  di
terapie per la patologia in oggetto ed indica  quanto  l'introduzione
di una nuova terapia sia necessaria per dare risposta  alle  esigenze
terapeutiche di una popolazione di pazienti. 
    Ai  fini  del  riconoscimento   dell'innovativita'   il   bisogno
terapeutico puo' essere graduato in cinque livelli: 
    Massimo:  assenza  di  opzioni  terapeutiche  per  la   specifica
indicazione; 
    Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica
indicazione, ma che  non  producono  impatto  su  esiti  clinicamente
rilevanti e validati per la patologia in oggetto; 
    Moderato: presenza di alternative terapeutiche per  la  specifica
indicazione  con  impatto   valutabile   come   limitato   su   esiti
riconosciuti come  clinicamente  rilevanti  e/o  con  un  profilo  di
sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente; 
    Scarso: presenza di una o piu' alternative  terapeutiche  per  la
specifica indicazione con impatto valutabile come  elevato  su  esiti
riconosciuti  come  clinicamente  rilevanti  e  con  un  profilo   di
sicurezza favorevole; 
    Assente: presenza di alternative terapeutiche  per  la  specifica
indicazione in grado di modificare la storia naturale della  malattia
e con un profilo di sicurezza favorevole. 
2) VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO (1) 
    Il valore terapeutico aggiunto e'  determinato  dall'entita'  del
beneficio  clinico  apportato  dal  nuovo   farmaco   rispetto   alle
alternative disponibili, se esistenti,  su  esiti  riconosciuti  come
clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. 
    Ai fini del  riconoscimento  dell'innovativita'  del  farmaco  in
relazione all'indicazione specifica il  valore  terapeutico  aggiunto
puo' essere graduato in cinque livelli: 
    Massimo: maggiore  efficacia  dimostrata  su  esiti  clinicamente
rilevanti   rispetto   alle   alternative    terapeutiche    (qualora
disponibili). Il farmaco  e'  in  grado  di  guarire  la  malattia  o
comunque di modificarne significativamente la storia naturale; 
    Importante: maggiore efficacia dimostrata su  esiti  clinicamente
rilevanti,  o  capacita'  di  ridurre  il  rischio  di  complicazioni
invalidanti   o   potenzialmente   fatali,   o   migliore    rapporto
rischio/beneficio (R/B) rispetto alle  alternative,  o  capacita'  di
evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio.  Il  farmaco
modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di
pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante,
ad esempio in termini di qualita' della vita e di  intervallo  libero
dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
    Moderato: maggiore efficacia di entita' moderata o dimostrata  in
alcune sottopopolazioni di pazienti  o  su  esiti  surrogati,  e  con
effetti limitati sulla qualita'  della  vita.  Per  condizioni  nelle
quali sia ammissibile l'assenza di un comparatore, disponibilita'  di
evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B  piu'
favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
    Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, e' stata dimostrata  su
esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta  di  scarsa  entita'.
Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione piu'  favorevole)
rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
    Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle
alternative terapeutiche disponibili. 
3) QUALITA' DELLE PROVE 
    La corretta valutazione del potenziale innovativo di  un  farmaco
in relazione alla specifica indicazione dipende dalla qualita'  delle
prove  scientifiche  portate  a  supporto  della  richiesta.  Per  la
valutazione di questo parametro l'AIFA decide di adottare  il  metodo
GRADE  (Grading  of  Recommendations  Assessment,   Development   and
Evaluation; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series). 
    In base a tale valutazione, la qualita' potra' risultare: 
    Alta; 
    Moderata; 
    Bassa; 
    Molto bassa. 
 
                      PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
Descrizione del processo. 
    La richiesta di riconoscimento del requisito di innovativita' del
farmaco  in  relazione  alla  singola   indicazione   dovra'   essere
sottomessa  utilizzando  l'apposito  modulo  predisposto   da   AIFA,
contenente una guida sulla tipologia di informazioni e  la  modalita'
di presentazione delle stesse. Resta fermo che l'AIFA, previo  parere
della CTS, potra' valutare l'innovativita' di un farmaco in relazione
ad una indicazione specifica in presenza di evidenze scientifiche che
ne supportino la fondatezza anche a prescindere  dalla  presentazione
di una richiesta di riconoscimento del requisito di innovativita'  da
parte dell'azienda titolare. 
    Per ciascuna richiesta saranno valutati il  bisogno  terapeutico,
il valore terapeutico aggiunto e la qualita' delle prove. Il giudizio
di  innovativita'  sara'  formulato  in  base  al  profilo  derivante
dall'insieme delle valutazioni dei suddetti parametri. 
    Potranno essere considerati innovativi  i  farmaci  in  relazione
alle singole indicazioni ai quali siano stati riconosciuti un bisogno
terapeutico e un valore  terapeutico  aggiunto  entrambi  di  livello
«Massimo»  o  «Importante»,  ed  una  qualita'  delle  prove  «Alta».
L'innovativita' non potra', invece, essere riconosciuta  in  presenza
di un bisogno terapeutico  e/o  di  un  valore  terapeutico  aggiunto
giudicati come «Scarso» o «Assente», oppure  di  una  qualita'  delle
prove  giudicata  «Bassa»  o  «Molto  bassa».  Situazioni  intermedie
saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso  relativo  dei
singoli elementi considerati. 
    Per i farmaci con indicazione per malattie rare, o  comunque  con
tassi di prevalenza ad esse  assimilabili,  nella  valutazione  della
qualita' delle prove si terra' conto della oggettiva  difficolta'  di
condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza.  In  tali
casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno  terapeutico  e  di
forti  indicazioni  di  un  beneficio  terapeutico  aggiunto,   sara'
possibile attribuire l'innovativita' anche sulla  base  di  prove  di
qualita' «Bassa». 
    Al termine del processo, la CTS predisporra' una breve relazione,
nella quale saranno descritte le valutazioni relative a ciascuno  dei
tre ambiti considerati, e sara' espresso il relativo giudizio finale. 
    I possibili esiti della valutazione sono: 
    riconoscimento  dell'innovativita'  in  relazione  alla   singola
indicazione terapeutica, a cui saranno  associati  l'inserimento  nel
Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi
oncologici, i benefici economici previsti  dall'art.  1,  comma  403,
legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Legge  di  bilancio   2017)   e
l'inserimento  nei  Prontuari  Terapeutici  Regionali   nei   termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    riconoscimento dell'innovativita' condizionata (o  potenziale  in
relazione  alla  singola  indicazione   terapeutica,   che   comporta
unicamente l'inserimento  nei  Prontuari  Terapeutici  Regionali  nei
termini  previsti  dalla  normativa  vigente  (art.  10,   comma   2,
decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    mancato  riconoscimento  dell'innovativita'  in  relazione   alla
singola indicazione terapeutica. 
    La  relazione  sara'  comunicata  al  richiedente,   che   potra'
presentare controdeduzioni entro dieci  giorni  dalla  comunicazione.
L'esito finale e la  relativa  valutazione  della  CTS  saranno  rese
pubbliche sul portale dell'AIFA  contestualmente  alla  pubblicazione
della determinazione di rimborsabilita' e prezzo. Il richiedente,  in
fase di compilazione del modulo, potra' chiedere  l'esclusione  dalla
pubblicazione di eventuali dati sensibili. 
    Come stabilito dall'art. 1, comma 402, della  legge  11  dicembre
2016,  n.  232  (Legge   di   bilancio   2017),   il   riconoscimento
dell'innovativita' ed i benefici conseguenti hanno una durata massima
di trentasei mesi. La CTS attribuisce la durata dell'innovativita' in
relazione alla specifica indicazione al  momento  del  riconoscimento
del  requisito.  La  permanenza  del   carattere   di   innovativita'
attribuito ad  un  farmaco  sara'  riconsiderata  nel  caso  emergano
evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. 
    Nella rivalutazione di farmaci ad innovativita'  condizionata  in
relazione ad una specifica indicazione, la  disponibilita'  di  nuove
evidenze  che  venissero  valutate  positivamente  dall'AIFA,  previo
parere della CTS, potra' portare al riconoscimento dell'innovativita'
piena, con il conferimento dei  benefici  per  il  tempo  residuo  di
durata prevista.  In  ogni  caso,  per  i  farmaci  ad  innovativita'
condizionata la sussistenza del requisito sara' rivalutata decorsi 18
mesi dalla sua concessione, su istanza  dell'azienda  titolare  o  di
ufficio. 
    In presenza di evidenze che smentiscano  quelle  che  ne  avevano
giustificato  il  riconoscimento  o  ne   ridimensionino   l'effetto,
l'innovativita' del farmaco in relazione alla  specifica  indicazione
non  potra'  essere  confermata,  e  i  benefici  ad  essa   connessi
decadranno, con conseguente  avvio  di  una  nuova  negoziazione  del
prezzo e delle condizioni di rimborsabilita'. 
    In caso di autorizzazione di una nuova indicazione di un  farmaco
gia' riconosciuto come innovativo rispetto ad altra  indicazione,  la
CTS potra' avviare, su richiesta o autonomamente, la valutazione  del
requisito dell'innovativita'. In tal caso, la  durata  del  beneficio
non  potra'  superare  i  36  mesi  decorrenti   dal   riconoscimento
dell'innovativita' della nuova indicazione. 
    Farmaci «first in class» e «followers». 
    Si  stabilisce  che  i  benefici  associati   al   riconoscimento
dell'innovativita'  del   farmaco   in   relazione   alla   specifica
indicazione abbiano la durata massima di 36 mesi per il farmaco first
in class, mentre eventuali followers che venissero riconosciuti  come
innovativi  in   relazione   alla   medesima   indicazione   potranno
beneficiarne per il periodo residuo. 
    Si stabilisce, inoltre, che l'inserimento nei fondi di  cui  alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e'  garantito
alle specifiche  indicazioni  relative  ai  farmaci  riportati  negli
elenchi   aggiornati   mensilmente   da   AIFA   sul   proprio   sito
istituzionale, a partire dalla data di istituzione dei  fondi  ovvero
il 1° gennaio 2017, fatta salva successiva data di efficacia  per  le
singole  indicazioni  inserite  negli  elenchi,  fino  alla  data  di
scadenza indicata, salvo rivalutazione  dell'innovativita'  da  parte
dell'AIFA, previo  parere  della  CTS.  Le  modalita'  operative  del
disposto normativo sopra  citato  verranno  esplicitate  dal  decreto
attuativo del Ministero della salute in corso di definizione. 
    Il presente documento  potra'  essere  oggetto  di  integrazioni,
aggiornamenti e revisioni in tempi successivi. 

(1) Per i farmaci oncologici il gold  standard  e'  la  sopravvivenza
    globale (Overall Survival - OS). La mancanza di dati di OS dovra'
    essere adeguatamente giustificata e,  in  relazione  al  tipo  di
    neoplasia ed al setting terapeutico, potranno essere  considerati
    la  sopravvivenza  libera   da   progressione   (Progression-Free
    Survival  -   PFS),   la   sopravvivenza   libera   da   malattia
    (Disease-Free Survival - DFS), la durata della risposta  completa
    o altri  esiti  surrogati  di  cui,  anche  in  base  all'entita'
    dell'effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di  beneficio
    clinico.   Nella    valutazione    dell'adeguatezza    dell'esito
    selezionato, si  terra'  conto  anche  del  relativo  profilo  di
    tossicita'.