(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                          ATTO D'INDIRIZZO 
 
per la stipula delle  convenzioni  tra  l'INPS  e  le  organizzazioni
sindacali di  categoria  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di
medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti  medico-legali
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia. 
    Il presente atto d'indirizzo indica le modalita' di conclusione e
il contenuto delle convenzioni da stipularsi,  in  forma  di  accordo
collettivo  su  base  nazionale,  tra  l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di  categoria
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   per
disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici  di  medicina  fiscale
per lo svolgimento delle funzioni di accertamento  medico-legale  sui
dipendenti assenti per malattia. 
1. Finalita', termine e procedura per la stipula delle convenzioni 
    L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede  che  la
competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita  all'Inps
a decorrere dal 1° settembre 2017  e,  nei  confronti  del  personale
delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  a  decorrere
dall'anno scolastico 2017/2018. 
    L'intervento legislativo si  pone  l'obiettivo  di  uniformare  e
migliorare  l'efficienza  del  sistema  degli   accertamenti   medico
fiscali, attribuendone la  responsabilita'  esclusiva  all'INPS,  che
gia' cura tale attivita' nel campo del  lavoro  privato.  Rispondendo
alla ratio dell'intervento legislativo, le convenzioni, che  dovranno
essere  stipulate  dall'INPS  con  le  organizzazioni  sindacali   di
categoria dei medici deputati ai  controlli,  dovranno  garantire  la
migliore distribuzione e copertura territoriale  degli  accertamenti,
la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale  dislocazione
dei medici  e  del  contenimento  dei  rimborsi  e  delle  indennita'
chilometriche,   l'equa   assegnazione   degli   incarichi,   nonche'
l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli,  utilizzando
al meglio le risorse a tal fine specificamente  attribuite  ai  sensi
dell'art. 17, comma 5, lettera  b-bis,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera  a),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
    Seguendo tali principi, la convenzione  dovra'  essere  stipulata
entro il 31 agosto 2017, in modo  da  poter  rispettare  le  scadenze
temporali  previste  dalla  normativa  primaria.  In  ogni  caso,  il
presente atto detta altresi' la disciplina transitoria da  applicarsi
agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a  decorrere
dal 1° settembre 2017, in caso  di  mancata  stipula  della  predetta
convenzione. 
    Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che  in  sede
di prima applicazione devono essere  sentite  anche  le  associazioni
comparativamente piu' rappresentative dei medici fiscali. 
2. Contenuto della convenzione 
    La convenzione disciplina il  rapporto  tra  l'INPS  e  i  medici
addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei
lavoratori pubblici e privati assenti per malattia. 
    La convenzione si attiene ai seguenti criteri. 
2.1.  Individuazione  dei  medici  addetti  allo  svolgimento   degli
accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia 
    a) Occorre garantire il prioritario ricorso  ai  medici  iscritti
nelle liste di cui all'art. 4, comma  10-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre  2013,  n.  125,  per  tutte  le  funzioni  di   accertamento
medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti,
ivi  comprese  le  attivita'  ambulatoriali  inerenti  alle  medesime
funzioni. 
    b) Fermo  restando  quanto  previsto  alla  lettera  a),  occorre
prevedere procedure selettive pubbliche  e  trasparenti,  nell'ambito
delle quali, oltre a garantire necessariamente  l'ottimale  copertura
territoriale,  si  potra'  riconoscere  e  valorizzare  con  apposito
punteggio la professionalita' maturata dalle  seguenti  categorie  di
medici: 
      1. Medici iscritti nelle liste dei  medici  di  controllo  INPS
successivamente al 31 dicembre 2007 purche' in servizio alla data del
31 dicembre 2016; 
      2. Medici che svolgono analoga attivita' presso le  AASSLL,  in
regime libero professionale purche' in  servizio  alla  data  del  30
ottobre 2013 e che erano gia' incaricati alla data  del  31  dicembre
2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4,  comma  10-bis  del
decreto-legge n. 101 del 2013  per  i  medici  iscritti  nelle  liste
speciali ad esaurimento costituite dall'INPS; 
      3.  Medici  che  prestano  attualmente  o  che  hanno  prestato
servizio presso l'INPS in qualita' di  medici  convenzionati  esterni
per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non  continuativi  negli
ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione. 
2.2. Disciplina della prestazione lavorativa. 
    In sede di  disciplina  della  prestazione  lavorativa  resa  dai
medici incaricati dei controlli, la convenzione: 
      a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua
il monte ore di impegno settimanale, tra un  minimo  ed  un  massimo,
ricadente nelle fasce di reperibilita' stabilite per  l'effettuazione
di visite mediche di controllo; 
      b)   definisce   la   struttura   del   compenso,    prevedendo
un'indennita'  oraria  base   di   disponibilita'   e   maggiorazioni
proporzionate  al  numero  di  visite  di  controllo  domiciliari   e
ambulatoriali ed  eventualmente  legate  a  specifici  obiettivi  che
dovessero essere individuati in sede di convenzione; 
      c) disciplina le tipologie di incarico; 
      d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di
conferimento degli incarichi e le  modalita'  di  espletamento  degli
stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della  necessita'  di
garantire  la  massima  efficienza  e   la   migliore   copertura   e
distribuzione  territoriale  degli  accertamenti  medico  legali,  il
principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento  dei
costi anche per indennita' o  rimborsi  chilometrici  e  la  migliore
allocazione delle risorse. In ogni caso, gli  incarichi  non  possono
essere  conferiti   successivamente   al   raggiungimento   dell'eta'
pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e,
se gia' in essere, cessano alla medesima data; 
      e) disciplina la rappresentanza,  la  rappresentativita'  e  la
tutela sindacale; 
      f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze
non retribuite; 
      g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilita', anche  in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie; 
      h) disciplina le cause di  sospensione,  cessazione,  revoca  e
decadenza dell'incarico convenzionale; 
      i) disciplina la formazione continua (ECM); 
      j) prevede espressamente che l'attivita' di accertamento medico
legale dei medici convenzionati e' attivita' libero professionale, da
svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4,
comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  nonche'  dai
medici che saranno iscritti nelle liste che si  formeranno  all'esito
delle procedure previste dal numero 2.1,  lettera  b),  del  presente
Atto. Tale attivita' viene svolta per l'intera durata  di  permanenza
degli stessi medici nelle rispettive liste e in  nessun  caso  potra'
configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS. 
    Fermo restando quanto previsto alle lettere c), d),  e),  f),  e'
fatta comunque salva la volonta' delle parti di prevedere il rapporto
convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione  delle
tariffe, a condizione che cio' assicuri il  migliore  utilizzo  delle
risorse finanziarie esclusivamente  destinate  allo  svolgimento  dei
controlli, nonche' la massima  efficienza  e  copertura  territoriale
degli accertamenti medico legali, oltre al contenimento dei costi. In
ogni caso, si dovra' infatti garantire la riduzione dei costi,  anche
per rimborsi o indennita' chilometriche, l'ottimale dislocazione  dei
medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi,  nonche'
l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli. 
3. Durata della convenzione 
    La convenzione ha durata triennale e rimane  comunque  in  vigore
fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un
nuovo atto di indirizzo e fermo restando il  prioritario  ricorso  ai
medici iscritti nelle liste di cui  all'art.  4,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi  dell'art.  55-septies,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
4. Disciplina transitoria 
    In caso di mancata stipula della  convenzione  tra  l'INPS  e  le
Organizzazioni   Sindacali   di   categoria   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale  entro  il  31  agosto  2017,  si
applica, fino alla stipula della convenzione, la  vigente  disciplina
che regola l'attivita' dei medici  di  controllo  INPS,  compresa  la
misura del compenso per le attivita'  svolte  stabilita  dal  decreto
ministeriale dell'8 maggio  2008,  garantendo  la  disponibilita'  ad
effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le  assenze
per malattia nelle fasce orarie stabilite per i  dipendenti  sia  del
comparto pubblico, sia di quello privato.