(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           AVVISO PUBBLICO 
           Invito a presentare proposte - Annualita' 2016 
 
Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualita'
2016. Avviso pubblico a presentare proposte. 
Art. 1 - Finalita' ed obiettivi. 
    La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e
delle piante» del Programma di sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020
(PSRN) e' finalizzata a fornire sostegno  alle  imprese  del  settore
della  produzione  primaria,  allo  scopo  di  incentivare  una  piu'
efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le  disposizioni
dell'art. 37 del  regolamento  UE  1305/2013.  Detta  sottomisura  e'
cofinanziata con risorse  dell'Unione  Europea  attraverso  il  Fondo
europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  con  risorse
nazionali attraverso il Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997. 
    La sottomisura persegue  l'obiettivo  di  ampliare  e  migliorare
l'offerta di strumenti  assicurativi  e  incrementare  il  numero  di
imprese  agricole  che  fanno  ricorso  agli  stessi.   Inoltre,   la
sottomisura si prefigge  l'obiettivo  di  ridurre  il  divario  nella
diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del
paese e tra alcuni settori. 
    Nelle  more  della  decisione  di  approvazione  da  parte  della
Commissione europea della versione del PSRN  notificata  in  data  13
luglio  2017,  il  presente   avviso,   a   completamento   dell'iter
procedurale avviato con l'Avviso pubblico n. 24810  del  24  novembre
2015 e successive modificazioni e integrazioni,  reca  una  serie  di
disposizioni per l'individuazione dei  beneficiari  delle  operazioni
cofinanziate  nonche'  per  la  concessione  ed  erogazione   di   un
contributo pubblico,  sotto  forma  di  sovvenzione,  finalizzato  al
rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli  imprenditori  agricoli
per il pagamento dei premi relativi a polizze  di  assicurazione  del
raccolto e delle piante,  stipulate  per  l'annata  agraria  2016,  a
fronte del rischio di perdite economiche dovute  a  eventi  climatici
avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie  e  infestazioni
parassitarie. 
    Le risorse  del  Programma  intervengono  anche  per  le  polizze
agevolate relative all'assicurazione del raccolto  dell'uva  da  vino
che non hanno trovato copertura nell'ambito del  plafond  finanziario
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualita' 2016. 
    L'entita' delle risorse attribuite al presente avviso e' definita
in ragione  della  ripartizione  annuale  delle  risorse  finanziarie
indicate nel PSRN per le misure  di  gestione  del  rischio,  di  cui
all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del
rischio di perdite economiche  causate  da  avversita'  atmosferiche,
fitopatie e da infestazioni parassitarie. 
Art. 2 - Definizioni e disposizioni specifiche. 
    Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni: 
      «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  lettera  a)
del regolamento 1307/2013,  per  agricoltore  s'intende  una  persona
fisica o giuridica o un  gruppo  di  persone  fisiche  o  giuridiche,
indipendentemente dalla personalita' giuridica di  detto  gruppo  dei
suoi membri; 
      «Agricoltore attivo»: ai fini  delle  misure  di  gestione  del
rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi  dell'art.  9  del
regolamento  (UE)  n.  1307/2013  nonche'  ai   sensi   del   decreto
ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale  26  febbraio
2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015; 
      «Avversita' atmosferica»: un  evento  atmosferico,  come  gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale; 
      «Calamita' naturale»: un evento naturale,  di  tipo  biotico  o
abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore
agricolo; 
      «Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  (PAAN)»:   strumento
attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04,  che  stabilisce
l'entita' del contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  tenendo
conto   delle    disponibilita'    di    bilancio,    dell'importanza
socio-economica  delle  produzioni  e  del   numero   di   potenziali
assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per  il
calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi  distinti  per
tipologia  di  polizza  assicurativa;  area  territoriale;  calamita'
naturali  ed  altri  eventi  eccezionali,  avversita'   atmosferiche;
garanzia;  tipo   di   coltura,   impianti   produttivi,   produzioni
zootecniche,  strutture.  Nel  Piano  assicurativo   possono   essere
disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze  per
le diverse produzioni e aree  e  qualsiasi  altro  elemento  ritenuto
necessario per garantire un  impiego  efficace  ed  efficiente  delle
risorse pubbliche; 
      «Sistema informativo integrato "Sistema gestione  del  rischio"
(SGR)» istituito ai sensi del Capo  III  del  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  12  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2015  e  successive
modificazioni e integrazioni, nel contesto  del  Sistema  informativo
agricolo  nazionale  (SIAN),  che   garantisce   l'armonizzazione   e
l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura,  nell'ottica
di    garantire    una    sana    gestione    finanziaria    evitando
sovra-compensazioni; 
      «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento  univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,
sulla base delle scelte assicurative  che  l'agricoltore  esegue.  Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015
n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016,
n. 7629; 
      «Manifestazione di interesse»: documento presentato,  ai  sensi
dell'Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e  dei  decreti  8
marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629, per l'accesso ai benefici
della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e
delle piante», di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n.  1305/2013,
prevista nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale; 
      «Domanda di sostegno»: domanda di  partecipazione  al  presente
avviso pubblico presentata da un richiedente  che  perfeziona  l'iter
avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse; 
      «Data  di  presentazione  domanda   di   sostegno»:   data   di
presentazione  all'OP  AGEA  attestata  dalla  data  di  trasmissione
telematica della domanda stessa  tramite  portale  SIAN  e  riportata
nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; 
      «Domanda di pagamento»: domanda che  un  beneficiario  presenta
all'Organismo pagatore  per  ottenere  il  pagamento  del  contributo
pubblico; 
      «Operazione»:  azione  relativa  alla  sottoscrizione  di   una
polizza/certificato  di  polizza  di  assicurazione   agevolata   del
raccolto e delle piante, basata sul piano  assicurativo  individuale,
selezionata dall'Autorita' di gestione  del  programma  nazionale  di
sviluppo rurale 2014-2020, che contribuisce al  raggiungimento  degli
obiettivi della sottomisura 17.1; 
      «Durata dell'operazione»: periodo di tempo che  intercorre  fra
la  sottoscrizione  di  una   polizza/certificato   di   polizza   di
assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine
copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il  prodotto
non e' piu' in campo; 
      «Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale  e'
scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere  dal
fatto  che  i  relativi  pagamenti   siano   stati   effettuati   dal
beneficiario; 
      «Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per
la quale il  relativo  premio  e'  stato  pagato  alla  Compagnia  di
assicurazione ed  il  contributo  pubblico  corrispondente  e'  stato
corrisposto al beneficiario; 
      «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la  propria
anagrafica sul portale Agea; 
      «Codice OTP»:  Codice  che  consente  la  sottoscrizione  della
domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  sms
sul cellulare del medesimo utente. 
Art. 3 - Soggetti ammissibili. 
    Sono ammissibili esclusivamente gli  agricoltori  che  soddisfano
quanto previsto dal successivo art. 4. 
Art. 4 - Criteri di ammissibilita' soggettivi. 
    Ai fini dell'ammissibilita', ai  sensi  del  presente  avviso,  i
richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti  requisiti  soggettivi
di ammissibilita': 
    a) essere imprenditori  agricoli  ai  sensi  dell'art.  2135  del
codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
    b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento
(UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto  ministeriale  18  novembre
2014, del  decreto  ministeriale  26  febbraio  2015  e  del  decreto
ministeriale del 20 marzo 2015; 
    c) essere titolari di «Fascicolo Aziendale» ai sensi del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il
piano di coltivazione che va mantenuto costantemente  aggiornato  nel
corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per  ottenere
il prodotto oggetto dell'assicurazione nonche' i relativi  titoli  di
conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si
richiede il contributo. 
    I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita'  devono  essere
posseduti, pena l'inammissibilita'  della  domanda  di  sostegno,  al
momento della presentazione della  Manifestazione  di  interesse,  ai
sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del  24  novembre  2015,  n.
24810, e mantenuti  nel  corso  dell'intera  durata  dell'operazione,
salvo quanto previsto dal successivo art. 16. 
Art. 5 - Condizioni di ammissibilita' delle operazioni. 
    Le operazioni oggetto di sostegno per  la  campagna  assicurativa
2016,  sono  esclusivamente  quelle  relative  alla  stipula  di  una
polizza/certificato  di  polizza  di  assicurazione   agevolata   del
raccolto e delle piante basata sul PAI. 
    La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative   agevolate   e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i  consorzi
di  difesa,  nonche'  le  cooperative  agricole  e   loro   consorzi,
riconosciuti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modificazioni  e  integrazioni.  Le  polizze  assicurative
collettive  sono  contratte  con  le  Compagnie  di  assicurazione  e
sottoscritte per conto  degli  agricoltori  che  vi  aderiscono.  Gli
imprenditori agricoli associati a tali organismi,  per  aderire  alla
polizza collettiva  possono  sottoscrivere  uno  o  piu'  certificati
assicurativi a copertura  dei  rischi  sulle  proprie  produzioni,  e
devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 
    I  richiedenti  presentano  domanda  di  sostegno  e  domanda  di
pagamento rispettivamente  per  la  concessione  e  l'erogazione  del
contributo pubblico che  sara'  liquidato  direttamente  agli  stessi
dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno
devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi art. 6 e 7. 
Art. 6 - Criteri di ammissibilita' delle operazioni. 
    Sono ammissibili ai fini del presente avviso, ai sensi  dell'art.
65.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le  operazioni
non  pienamente  realizzate  alla   data   di   presentazione   della
Manifestazione di interesse. 
    Il contratto assicurativo/certificato  di  polizza  deve  trovare
corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del
SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono  essere
riportati i seguenti dati: 
    intestazione della compagnia; 
    codice identificativo della compagnia/agenzia/intermediario; 
    intestazione dell'assicurato; 
    cuaa; 
    campagna assicurativa di riferimento; 
    tipologia di polizza; 
    numero della polizza o del certificato; 
    prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; 
    varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; 
    superficie assicurata; 
    avversita' assicurate; 
    fitopatie assicurate; 
    infestazioni parassitarie assicurate; 
    valore assicurato; 
    quantita' assicurata; 
    tariffa applicata; 
    importo del premio; 
    soglia di danno e/o la franchigia; 
    data di entrata in copertura; 
      data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso
di assenza del dato nel certificato di polizza si  fa  riferimento  a
quanto riportato nella convenzione stipulata tra il  Consorzio  e  la
Compagnia di Assicurazione); 
      nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a  polizza
collettiva). 
    La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare  o
all'intero  ciclo  produttivo  di  ogni  singola  coltura,  che  puo'
concludersi anche nell'anno solare successivo  a  quello  di  stipula
della polizza o  del  certificato  di  polizza  in  caso  di  polizze
collettive. 
    Nel contratto  assicurativo,  inoltre,  la  localizzazione  delle
colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici
presenti nel fascicolo aziendale. 
    La  polizza,  o  il  certificato  di  polizza  per   le   polizze
collettive, non deve comportare obblighi  ne'  indicazioni  circa  il
tipo o la quantita' della produzione futura. 
    La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di
polizze collettive, deve essere stata effettuata  entro  le  scadenze
per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque,
successivamente al 1° novembre 2015 e non oltre il 14 novembre 2016. 
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni. 
    Le polizze assicurative agevolate devono  coprire  esclusivamente
rischi classificati come avversita'  atmosferiche  assimilabili  alle
calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
    Le polizze assicurative agevolate non  possono  garantire  rischi
inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo
l'insorgenza dei rischi o dopo che questi  siano  cessati.  I  rischi
sottoscritti  devono  essere  comunque  compatibili  con   il   ciclo
colturale della specie assicurata. 
    In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente  i  rischi
elencati nell'allegato M17.1-1 al presente avviso. 
    Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una  pluralita'
di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al
presente avviso. 
    Per ogni Piano assicurativo  individuale  non  e'  consentita  la
stipula di piu' polizze ovvero di  piu'  certificati  di  adesione  a
polizze collettive. 
    Per ogni polizza o certificato di adesione a  polizze  collettive
e' ammesso l'abbinamento ad un solo Piano assicurativo individuale. 
6.2 Produzioni assicurabili. 
    Le  produzioni  e  le  tipologie  colturali   assicurabili   sono
ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente avviso. 
6.3 Soglia e rimborso del danno. 
    Sono ammissibili  esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  il
risarcimento in caso di perdite superiori  al  30%  della  produzione
media  annua  dell'agricoltore,  calcolata  conformemente  a   quanto
definito al successivo art. 7. 
    Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze  che  prevedono  il
rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi  di  un'avversita'
atmosferica assimilabile alle calamita' naturali  o  fitopatia  o  di
un'infestazione  parassitaria,  che  siano  formalmente  riconosciuti
dalle autorita' nazionali. Nel caso di  avversita'  atmosferiche,  il
predetto  riconoscimento  si  considera  emesso  quando   il   perito
incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla
coltura, verificati i dati meteo nonche'  l'esistenza  del  nesso  di
causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti  limitrofi,
accerta che il danno abbia superato il  30%  della  produzione  media
annua dell'agricoltore. 
    Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso  dei  danni
non compensi piu' del costo  totale  di  sostituzione  delle  perdite
causate dai sinistri assicurati. 
Art. 7 - Impegni e altri obblighi. 
    Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo  per  la  polizza
agevolata deve prevedere l'obbligo  per  l'imprenditore  agricolo  di
assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata  coltura
in fase  produttiva,  in  un  determinato  territorio  comunale  dove
l'azienda  ha  condotto  superfici  agricole  nel  corso  dell'annata
agraria 2016. 
    Per ciascun prodotto, inoltre, le quantita'  assicurabili  devono
essere realmente  ottenibili  dagli  appezzamenti  assicurati,  fermo
restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantita'
assicurabile non potra' superare la produzione media annua  calcolata
sulla base della produzione ottenuta negli ultimi  tre  anni,  ovvero
negli ultimi cinque anni escludendo l'anno  con  la  produzione  piu'
alta e quello con la produzione piu' bassa. 
    La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo  della
resa massima assicurabile, e' determinata sulla base  delle  seguenti
fonti: amministrative, dichiarative o attraverso  benchmark  di  resa
cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del  29  maggio
2015 recante la procedura di  calcolo  delle  rese  delle  produzioni
vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota  dell'Autorita'
di gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17  settembre  2015,  di
chiarimento in materia di  correttive  delle  rese  delle  produzioni
vegetali nonche' dal Decreto n. 3824 dell'11 febbraio  2016  relativo
all'aggiornamento della metodologia rese  benchmark  per  le  colture
vegetali esclusa l'uva da vino ed altre disposizioni  in  materia  di
attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili
- anno 2016. I benchmark di resa per comune/prodotto,  approvati  con
decreto ministeriale, prot. n. 4068 del 15 febbraio 2016 e successive
modificazioni e integrazioni sono consultabili sul sito internet  del
Mipaaf. 
    Il prezzo  unitario  assicurato  di  ciascun  prodotto  non  puo'
superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole,
riportato  nei  decreti  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali del 2 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, del  7
marzo 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 86 del 13 aprile 2016, dell'11  maggio  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  141  del  18
giugno 2016, del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  n.  155  del  5  luglio  2016,  e  del  13
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, di individuazione, tra  l'altro,
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili  per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno 2016. 
    In caso di polizza  collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso  il  Consorzio
di  appartenenza,  la  documentazione   attestante   la   stipula   e
sottoscrizione del certificato  della  polizza  medesima  nonche'  il
pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo
di propria pertinenza, che potra'  essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'Organismo pagatore. 
    Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si   impegna   a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla
Compagnia di assicurazione, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'Organismo pagatore. 
Art. 8 - Dichiarazioni. 
    I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la
sottoscrizione della domanda di  sostegno  assumono,  quali  proprie,
tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate: 
    di soddisfare  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  Programma  di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dal  presente  avviso  pubblico
con particolare, ma non esclusivo, riferimento: 
    ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4); 
    ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art. 6); 
    agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7); 
    che  per  la  realizzazione  dell'operazione  non   ha   ottenuto
contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o
da altri fondi SIE o nazionali; 
    che non sussistono nei confronti  propri  cause  di  divieto,  di
decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1,  lettere  da
a) a g), commi da  2  a  7  e  all'art.  76,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 
    di non essere sottoposto a pene detentive e/o  misure  accessorie
interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire  fatta
salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni e norme,  unionali  e
nazionali,  che  disciplinano  la   corresponsione   del   contributo
richiesto con la domanda di sostegno e che  disciplinano  il  Settore
dell'assicurazione agricola agevolata; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.  5
del decreto  ministeriale  28336/2015  «Piano  assicurativo  agricolo
nazionale 2016»  in  materia  di  determinazione  della  spesa  premi
ammissibile a  contributo  in  base  all'applicazione  dei  parametri
contributivi  per  ogni  combinazione  comune/prodotto/tipologia   di
polizza  relativamente  alle  colture  2016  di  cui  al  decreto  n.
23546/2016 per l'uva da vino e  all'emanando  decreto  per  le  altre
produzioni vegetali. 
      di essere pienamente a conoscenza del contenuto  del  Programma
di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, del  contenuto  del  presente
avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con  la
domanda; 
      di essere a  conoscenza,  in  particolare,  delle  disposizioni
previste dall'art. 17 del presente bando  in  materia  di  riduzioni,
esclusioni e sanzioni; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33
del decreto  legislativo  228/2001  in  materia  di  sospensione  dei
procedimenti di erogazione in caso di  notizie  circostanziate  circa
indebite percezioni di erogazioni; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla  legge
n. 898/86 e  successive  modifiche  e  integrazioni  riguardanti  tra
l'altro  sanzioni  amministrative  e  penali  in  materia  di   aiuti
comunitari nel settore agricolo; 
      di disporre e poter esibire se richiesto in sede  di  controllo
idonea documentazione comprovante: 
    a)  le  produzioni  annuali  dichiarate  nel  Piano  assicurativo
individuale; 
    b) le polizze/certificati sottoscritti in originale; 
    c) in caso di polizza individuale: la  documentazione  attestante
il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione. 
    d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il
pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza  al
consorzio di difesa. 
    di conservare tutta la documentazione citata al precedente  punto
per i cinque anni successivi alla data di  pagamento  del  contributo
pubblico; 
      di essere a conoscenza che i  propri  dati  personali  potranno
essere comunicati,  per  lo  svolgimento  delle  rispettive  funzioni
istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali  e
regionali  nonche'  pubblicati  in  ottemperanza  agli  obblighi   di
trasparenza stabiliti dalla vigente normativa; 
      di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso,
in ogni  momento  e  senza  restrizioni,  agli  appezzamenti  e  agli
impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di
ispezione previste, nonche' a tutta la  documentazione  che  riterra'
necessaria ai  fini  dell'istruttoria  e  dei  controlli  a  pena  di
esclusione/revoca del sostegno richiesto; 
      che la documentazione relativa  ad  acquisizioni,  cessioni  ed
affitti  di  superfici  e'  regolarmente  registrata  e   l'autorita'
competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni  per
le attivita' di ispezione previste; 
    di esonerare l'Amministrazione nazionale  e/o  eventuali  Enti  o
soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del
contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi
titolo; 
      di essere consapevole che l'Organismo Pagatore  competente,  in
ottemperanza  alla  normativa  unionale  e  nazionale   in   materia,
effettuera'  i  controlli  e  determinera'  l'importo   della   spesa
ammissibile e del contributo concedibile; 
      di essere a conoscenza  che  ogni  comunicazione  in  merito  a
quanto previsto dal presente avviso sara' effettuata  tramite  la pec
indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet  del  Mipaaf  e  sul
sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con  modalita'  che  sara'
opportunamente pubblicizzata; 
      di essere consapevole che, per la domanda di sostegno  ritenuta
ammissibile, il pagamento  avverra'  solo  dopo  presentazione  della
domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli; 
      a riprodurre o integrare  la  domanda  di  sostegno  nonche'  a
fornire  ogni  altra  eventuale  documentazione  necessaria,  secondo
quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale  concernente  il
sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma
di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; 
      a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni  necessarie
al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative  al
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020. 
Art. 9 - Spese ammissibili. 
    Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento
dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a  fronte  del
rischio  di  perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da
avversita' atmosferiche,  fitopatie,  infestazioni  parassitarie.  La
data di quietanza del premio alla  Compagnia  di  assicurazione  deve
essere successiva, ai sensi dell'art. 60.2 del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione   di
interesse. In caso di sottoscrizione di polizze  collettive  l'intero
ammontare del supporto  pubblico  non  deve  essere  in  nessun  modo
destinato a coprire costi di gestione o  altri  costi  connessi  alle
operazioni dell'organo collettivo. 
    Nel caso in cui  il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  n.
50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto  legislativo
n. 56/2017. 
Art. 10 - Attivita' propedeutiche alla presentazione della Domanda di
  sostegno. 
    Al  fine  della  presentazione  della  Domanda  di  Sostegno   e'
necessario che il richiedente abbia: 
      presentato Manifestazione di interesse nei  tempi  e  nei  modi
previsti dall'Avviso pubblico n. 24810 del 24  novembre  2015  e  dei
decreti 8 marzo 2016 n. 1018 e 31 marzo 2016 n. 7629; 
      costituito o aggiornato il proprio  Fascicolo  aziendale  e  il
Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con
particolare riferimento all'inserimento di  una  pec  dell'azienda  o
altra pec ad essa riferibile (art. 14 comma 2 a ai sensi del  decreto
ministeriale  n.  162  del  12  gennaio  2015),   alle   informazioni
costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 decreto ministeriale  n.
162 del  12  gennaio  2015)  e  alla  verifica  della  validita'  del
documento di identita'; 
      presentato il Piano assicurativo individuale PAI relativo  alla
campagna 2016, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  circolare
emanata da Agea Coordinamento prot. n.  ACIU.2015.305  del  2  luglio
2015 e successive modificazioni e  integrazioni  e  dalle  Istruzioni
operative OP AGEA n. 8 del 18 marzo 2016, qualora rilasciato in  data
successiva  rispetto  alla  presentazione  della  Manifestazione   di
interesse; 
      provveduto all'informatizzazione della polizza, o  in  caso  di
polizze collettive alla verifica dell'avvenuta  informatizzazione  da
parte dell'Organismo collettivo cui aderisce,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 11. 
Art. 11 - Presentazione della Domanda di sostegno. 
    L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della  ricezione  delle
domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico. 
    La  domanda  di  sostegno,  compilata  conformemente  al  modello
definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato M17.1-4, puo' essere presentata esclusivamente  tramite
i servizi telematici messi a  disposizione  dal  suddetto  Organismo,
secondo una delle seguenti modalita': 
    a. direttamente sul sito www.agea.gov.it,  sottoscrivendo  l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per
le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul
portale AGEA (utenti qualificati); 
    b. in modalita' assistita sul Portale  SIAN  www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA; 
    Per il punto b, oltre alla modalita'  standard  di  presentazione
dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul
modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria
anagrafica sul sito  AGEA  www.agea.gov.it  in  qualita'  di  «utente
qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con
firma elettronica, mediante codice OTP. 
    Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che  l'utente
sia registrato  nel  sistema  degli  utenti  qualificati  e  che  sia
abilitato  all'utilizzo  della  firma  elettronica.  Nel   caso   non
rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato  ad  aggiornare  le
informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un
SMS sul cellulare dell'utente;  il  codice  restera'  valido  per  un
intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per
convalidare il rilascio della domanda. 
    Le domande di sostegno possono essere presentate entro 180 giorni
a partire dalla data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Laddove  tali  termini
cadano in un giorno non lavorativo, la  scadenza  e'  posticipata  al
primo giorno lavorativo successivo. 
    La domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti: 
    1) il Piano assicurativo individuale (PAI); 
    2) la Manifestazione di interesse, ove  non  ricompresa  nel  PAI
salvo quanto previsto al successivo art. 16, par. 3; 
    3) la polizza o, nel caso di polizze collettive,  il  certificato
di polizza; 
    4) copia del documento di identita' in corso di validita'. 
    Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al
momento della presentazione della domanda. 
    In merito al punto 3), si precisa che  le  informazioni  relative
alle polizze stipulate, anche nel caso di  polizze  collettive,  sono
acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo,
pertanto, prima della presentazione della domanda  di  sostegno,  nel
caso di polizze  individuali  il  richiedente  deve  recarsi  al  CAA
presentando  la  polizza  stipulata   ovvero   deve   utilizzare   le
funzionalita' on-line  predisposte  da  AGEA;  nel  caso  di  polizze
collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo
collettivo cui aderisce abbia provveduto  ad  informatizzare  i  dati
relativi  al  proprio  certificato.  Il  termine   ultimo   di   tale
procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato  entro  90
giorni dalla pubblicazione del presente bando. 
    In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare
l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le  finalita'
di cui all'art. 19 del presente avviso. 
    La sottoscrizione della  domanda  comporta  l'accettazione  degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno. 
    Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la  presentazione
delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA. 
Art. 12 - Termini per la sottoscrizione delle polizze  o  certificati
  di polizza per le polizze collettive. 
    Ai fini dell'ammissibilita' a contributo ai  sensi  del  presente
avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per
le polizze collettive  devono  essere  stati  sottoscritti  entro  le
seguenti date, definite dal  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale
(PAAN 2016) approvato  con  decreto  ministeriale  n.  28336  del  23
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 50  del  1°  marzo  2016  e  successive  modificazioni  e
integrazioni: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 15 luglio
2016; 
    b) per le colture permanenti, entro il 15 luglio 2016; 
    c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 15 luglio 2016; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate, entro il 15 luglio 2016; 
    e1) per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2016; 
    e2) per le  colture  a  ciclo  autunno  invernale,  entro  il  14
novembre 2016. 
    L'allegato M17.1-5 riporta la tabella  di  corrispondenza  tra  i
cicli colturali di cui ai punti precedenti e  le  colture  ammesse  a
sostegno elencate all'allegato M17.1-3. 
Art. 13 - Istruttoria delle domande di sostegno. 
    Conformemente a quanto indicato dal regolamento (UE) n. 809/2014,
con particolare riferimento all'art. 48, tutte le domande di sostegno
presentate  sono  sottoposte  a  controlli  amministrativi   atti   a
verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del
contributo.  Tali  controlli  coprono  tutti  gli  elementi  che   e'
possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.
In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: 
      a) alla ricevibilita' delle domande. 
    La  verifica  di  ricevibilita'  della   domande   comprende   la
completezza formale e documentale della stessa e include il  rispetto
dei termini temporali di presentazione della domanda di cui  all'art.
11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non
ricevibilita' della domanda di sostegno; 
      b) al possesso dei requisiti di ammissibilita'  sia  soggettivi
che oggettivi, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente  avviso,
nonche' alla verifica del rispetto degli altri  obblighi  applicabili
stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. 
    In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica  amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'.
Il  mancato   soddisfacimento   dei   suddetti   requisiti   comporta
l'inammissibilita' a contributo della domanda di sostegno; 
      c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. 
    La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al  minor  valore
risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal
certificato di  polizza  e  la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri  contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo
nazionale 2016 di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  28336  del  23
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 50 del 1° marzo 2016. 
    I  criteri  di  calcolo  per  la  determinazione  dei   parametri
contributivi sono stati approvati con il citato decreto  ministeriale
n. 28336 del 23 dicembre 2015, con decreto dell'Autorita' di gestione
n. 23546 del 4 ottobre 2016, (Approvazione  procedura  di  calcolo  e
determinazione dei parametri contributivi uva da  vino  2016)  e  con
decreto dell'Autorita' di  gestione  n.  13554  dell'11  maggio  2017
(Approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della
spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali,  esclusa  uva  da
vino, e zootecniche 2016); sulla base delle disposizioni contenute in
quest'ultimo  provvedimento,  non  appena  terminata   la   fase   di
informatizzazione delle polizze assicurative per i prodotti  vegetali
diversi   dall'uva   da   vino,   si   procedera'   al   calcolo   ed
all'approvazione dei  relativi  parametri  contributivi.  I  suddetti
parametri contributivi  costituiscono  la  base  informativa  per  la
verifica della ragionevolezza dei costi  dichiarati  dai  beneficiari
nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'art.  48,  paragrafo  2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 809/2014. 
    Nell'ambito   dei   controlli   istruttori   propedeutici    alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche
di congruenza fra i dati della Polizza/Certificato e i dati del  PAI,
effettuando in caso di difformita' la rideterminazione: 
      delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI; 
      dei  prezzi   entro   i   massimali   definiti   nei   seguenti
provvedimenti: 
        1)  decreto  ministeriale  n.  25745  del  2  dicembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  19
del 25  gennaio  2016,  recante  individuazione  dei  prezzi  unitari
massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle  colture
da  seme  a   ciclo   autunno   primaverile,   applicabili   per   la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016; 
        2) decreto ministeriale n. 5844 del 7 marzo 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  86  del  13
aprile 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi  delle
produzioni  agricole,  delle  strutture  aziendali,  dei   costi   di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2016; 
        3)  decreto  ministeriale  n.  10891  dell'11  maggio   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141
del 18  giugno  2016,  recante  individuazione  di  ulteriori  prezzi
unitari  massimi  delle  produzioni  agricole  applicabili   per   la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016; 
        4)  decreto  ministeriale  n.  13336  del  1°  giugno   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  155
del 5 luglio 2016, recante correzione del  codice  area  riferito  al
prezzo unitario massimo delle produzioni agricole applicabile per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016; 
        5) decreto ministeriale  n.  22157  del  13  settembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  243
del 17 ottobre 2016, di integrazione decreti 7 marzo 2016 e 11 maggio
2016: individuazione dei  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni
agricole, delle strutture aziendali, dei costi di  smaltimento  delle
carcasse  animali  applicabili  per  la  determinazione  dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2016 - determinazione prezzo  uva  da  vino
comune Regione Marche e  individuazione  unita'  di  misura  prodotto
carciofo; 
      delle  superfici  nel  rispetto  del   valore   del   fascicolo
aziendale. 
    La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono
registrati in lista apposita di controllo (check list).  I  controlli
sono effettuati dall'Organismo  pagatore  AGEA.  Ai  richiedenti  che
hanno presentato domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al
successivo art. 19, le modalita' per visualizzare,  in  ambito  SIAN,
l'esito dell'istruttoria. In caso di esito positivo della istruttoria
la comunicazione avverra' esclusivamente  mediante  pubblicazione  su
sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN. 
    In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale
della domanda o  in  caso  di  riduzione  proporzionale  dell'importo
richiesto (riproporzionamento sulla base  della  rideterminazione  di
quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge
n. 241/1990 e successive modifiche  il  richiedente  puo'  presentare
istanza  di  riesame  secondo  le  modalita'  indicate  al  paragrafo
successivo. 
    In caso di mancato recapito della comunicazione  via  pec,  sara'
pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale  SIAN  l'elenco
delle domande interessate, con indicazione delle modalita'  operative
per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame. 
    Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione  della  comunicazione
via pec delle modalita' per visualizzare le  risultanze  istruttorie,
ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Mipaaf e sul sito di
Agea dell'elenco delle domande interessate dal mancato  recapito,  il
richiedente  puo'  manifestare  interesse  a  presentare  istanza  di
riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i  servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nel precedente art. 11. 
    Se  il  richiedente  non  si   avvale   di   tale   possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di
ricorso previste dalla vigente normativa. 
    Se il richiedente ha manifestato interesse a  presentare  istanza
di riesame, lo stesso ricevera' via pec le istruzioni  operative  per
procedere alla predetta presentazione. 
    Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la  presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
    Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di  riesame,
AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita'  per
visualizzare, in ambito SIAN,  l'esito  dell'istruttoria  che  assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo. 
    Gli esiti istruttori dei controlli  svolti,  compresi  gli  esiti
derivanti dalle attivita' di  riesame,  sono  comunicati  formalmente
all'Autorita' di gestione  del  PSRN  (AdG)  dall'Organismo  pagatore
AGEA. L'AdG con proprio  atto  provvede  ad  approvare  l'elenco  dei
beneficiari e delle domande  di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,
comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo  e  del
contributo concesso. L'atto di approvazione e'  pubblicato  sul  sito
internet del Mipaaf e reso disponibile in ambito SIAN. 
Art. 14 - Presentazione delle domande di pagamento. 
    In seguito al provvedimento di concessione emesso  dall'Autorita'
di gestione e  successivamente  al  pagamento  della  polizza  o  del
certificato  di  polizza  nel  caso   di   polizze   collettive,   il
beneficiario,  al  fine  di  ottenere  il  pagamento  del  contributo
pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 30  giugno  2018,
apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti
dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale  domanda
e' presentata  esclusivamente  tramite  i  servizi  di  presentazione
telematica messi a  disposizione  dall'OP  AGEA,  secondo  una  delle
seguenti modalita': 
    a. direttamente sul sito www.agea.gov.it,  sottoscrivendo  l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per
le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul
portale AGEA (utenti qualificati); 
    b. in modalita' assistita sul Portale  SIAN  www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA; 
    Per il punto b, oltre alla modalita'  standard  di  presentazione
dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul
modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria
anagrafica sul sito  AGEA  www.agea.gov.it  in  qualita'  di  «utente
qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con
firma elettronica, mediante codice OTP. 
    La domanda di pagamento, e' compilata  conformemente  al  modello
definito dall'Organismo Pagatore AGEA  ed  alla  stessa  deve  essere
allegato quanto segue: 
      la documentazione attestante la spesa sostenuta  opportunamente
quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento  del  premio
deve essere comprovato  dal  beneficiario  che  allega  la  quietanza
rilasciata  dalla  compagnia  assicuratrice.  In  caso   di   polizze
collettive il pagamento e'  dimostrato  dalla  quietanza  del  premio
complessivo  riferita  alla  polizza-convenzione   rilasciata   dalla
compagnia di assicurazione all'Organismo  collettivo,  unitamente  ad
una distinta con l'importo suddiviso per  i  singoli  certificati  di
polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare  la
domanda di pagamento prima che l'Organismo  di  difesa  cui  aderisce
abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata  e  la
documentazione  attestante  la  tracciabilita'  dei  pagamenti   alle
compagnie assicurative di cui al punto successivo.  A  tal  fine,  il
richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad  informatizzare  i  dati  relativi  alla
quietanza del premio complessivo riferito  alla  polizza  convenzione
rilasciata dalla compagnia di assicurazione.  Il  termine  ultimo  di
tale procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato entro
90 giorni dalla pubblicazione del presente bando; 
      la documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti
alle compagnie assicurative, come di seguito  indicato  per  ciascuna
modalita' di pagamento ammessa: 
      bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve  essere  prodotta  la
ricevuta del  bonifico  eseguito,  la  Riba  o  altra  documentazione
equiparabile,  con  riferimento  a   ciascun   documento   di   spesa
rendicontato.  Tale  documentazione,  rilasciata   dall'istituto   di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di  spesa.  Nel
caso in cui il bonifico  sia  disposto  tramite  «home  banking»,  il
beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   produrre   la   stampa
dell'operazione dalla quale  risulti  la  data  ed  il  numero  della
transazione eseguita; 
      assegno:  tale  modalita'  puo'   essere   accettata,   purche'
l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile»  e  il
beneficiario produca l'estratto  conto  rilasciato  dall'istituto  di
credito di appoggio  riferito  all'assegno  con  il  quale  e'  stato
effettuato il pagamento; 
      carta di credito e/o  bancomat:  tale  modalita',  puo'  essere
accettata,  purche'  il   beneficiario   produca   l'estratto   conto
rilasciato   dall'istituto   di   credito   di   appoggio    riferito
all'operazione con il quale e' stato  effettuato  il  pagamento.  Non
sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate; 
      bollettino postale effettuato tramite conto  corrente  postale:
tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in  originale.
La causale  deve  contenere  il  riferimento  al  numero  di  polizza
agevolata o al numero  di  certificato  di  polizza  per  le  polizze
collettive; 
    vaglia postale: tale forma di pagamento  puo'  essere  ammessa  a
condizione che sia effettuata tramite conto corrente  postale  e  sia
documentata  dalla  copia  della  ricevuta  del  vaglia   postale   e
dall'estratto del  conto  corrente  in  originale.  La  causale  deve
contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o  al  numero
di certificato di polizza per le polizze collettive. 
    Il pagamento in contanti non e' consentito. 
    I dati di riferimento dei documenti suddetti  sono  associati  in
forma elettronica al momento della presentazione  della  domanda.  Al
richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di  presentazione
e copia della domanda stessa. 
    Eventuali ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  riguardanti  la
presentazione  delle  domande  di  pagamento  sono  contenute   nelle
disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA. 
Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento. 
    L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata
da AGEA Organismo pagatore e prevede: 
    a) controlli amministrativi; 
    b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; 
    c) controlli ex post, per le domande  selezionate  a  campione  e
solo nel caso di polizze collettive; 
a) controlli amministrativi. 
    Nell'ambito dei controlli amministrativi  vengono  effettuate  le
verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: 
    alla ricevibilita' delle domande  stesse,  inclusa  la  validita'
della certificazione antimafia ove previsto; 
    alla conformita' della polizza/certificato di  polizza  stipulata
con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno; 
    ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; 
    alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri
regimi  nazionali,  unionali  o  regimi  assicurativi   privati   non
agevolati da contributo pubblico. 
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
    I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno
il 5% della spesa che deve  essere  pagata  dall'Organismo  pagatore,
determinata in seguito ai controlli amministrativi delle  domande  di
pagamento,  nell'anno  civile  dall'organismo   pagatore   AGEA.   La
selezione del campione sara' effettuata in  base  ad  un'analisi  dei
rischi inerenti le domande di pagamento ed  in  base  ad  un  fattore
casuale. 
    Attraverso i controlli in loco sara'  verificata  la  conformita'
delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa
applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno.
Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati
dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. 
    I controlli in loco comprendono una visita presso  l'azienda  del
beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
    In caso di esito positivo della istruttoria la  comunicazione  ai
beneficiari avviene esclusivamente  mediante  pubblicazione  su  sito
internet del Mipaaf e mediante portale SIAN. In  caso  di  esito  non
positivo   dell''istruttoria   l'organismo    istruttore    comunica,
conformemente al successivo art. 19, le modalita'  per  visualizzare,
in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 
    Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli  esiti
dell'istruttoria  della  domanda  di  pagamento  (  -  a)   controlli
amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10  giorni
dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art.
13, parag. 1, «Modalita' di presentazione istanza di riesame». 
    Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle
domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il
pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale
e  unionale,  l'Organismo  pagatore  con  proprio  atto  provvede  ad
approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione  ai  singoli
beneficiari tramite posta elettronica  certificata  o  attraverso  il
portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai  titolari
delle  domande  valutate  con  esito  negativo  viene  notificata  la
declaratoria di non ammissibilita' della spesa  secondo  le  medesime
modalita'. 
    Per le domande relative a prodotti vegetali, di cui  all'allegato
1 del PAAN 2016,  per  i  quali  sono  stati  presentati  piu'  piani
assicurativi  individuali,  ai  fini  della  verifica  del   rispetto
dell'obbligo  di  assicurare  l'intera   superficie   in   produzione
investita con  il  medesimo  prodotto  per  territorio  comunale,  si
procede al pagamento solo dopo che sono state presentate ed  istruite
tutte le domande di pagamento relative al medesimo prodotto coltivato
dal beneficiario in un territorio comunale. 
c) Controlli ex post, per le domande selezionate a  campione  e  solo
nel caso di polizze collettive; 
    Il controllo ex post e' finalizzato a  verificare,  nel  caso  di
polizze     collettive,     il     pagamento     da     parte     del
consorziato/beneficiario all'Organismo  collettivo  della  quota  del
premio complessivo di propria  pertinenza.  Tali  controlli  ex  post
coprono, per  ogni  anno  civile,  almeno  l'1%  della  spesa  ancora
subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione  di  cui
all'art. 7, ultimo capoverso, e per  le  quali  e'  stato  pagato  il
contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli  svolti  entro
la fine dell'anno civile in  questione.  La  selezione  del  campione
sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in  base  ad  un
fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15  giorni  lavorativi
dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo  (check  list),
comunica ai beneficiari, a  mezzo  posta  elettronica  certificata  o
attraverso   il   portale   SIAN   con    modalita'    opportunamente
pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post. 
    Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post
viene comunicata l'entita'  del  recupero  finanziario  a  cui  viene
sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni. 
    Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli  esiti
dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli
stessi  secondo  le  modalita'  descritte  nell'art.  13,  parag.  1,
«Modalita' di presentazione istanza di riesame». 
    Eventuali  ulteriori   disposizioni   operative   sono   definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
Art. 16 - Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione  degli  errori
  palesi delle Domande di sostegno e pagamento. 
1. Ritiro delle domande. 
    Ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE 809/2014, le  domande  di
sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte,
in  qualsiasi  momento.  Tale  ritiro  e'  registrato  dall'Organismo
Pagatore AGEA tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.
Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il  beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di  sostegno  o
di pagamento o gli ha comunicato la sua  intenzione  di  svolgere  un
controllo in loco o se da tale controllo emergono  inadempienze,  non
sono autorizzati ritiri. 
    Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
    Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi dell'art. 3 del  regolamento  UE  n.  809/2014,  sono  definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
2. Correzione degli errori palesi. 
    Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 809/2014 (correzioni e
adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di  pagamento
e gli eventuali documenti  giustificativi  forniti  dal  beneficiario
possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento  dopo  essere
stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo
pagatore AGEA sulla base di  una  valutazione  complessiva  del  caso
particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 
    L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
    In caso di  individuazione  e  accettazione  dell'errore  palese,
l'Organismo  pagatore   AGEA   determina   la   ricevibilita'   della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda  di  sostegno
e/o pagamento. 
    Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le
modifiche possono essere valutate ed eventualmente  autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
    Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4
del regolamento UE n.  809/2014  dell'errore  palese,  sono  definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
3. Cessione di aziende. 
    Ai sensi dell'art.  8  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  per
cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo
analogo  di  transazione   relativa   alle   unita'   di   produzione
considerate». 
    La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
      A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo  la
presentazione della manifestazione  di  interesse.  In  tal  caso  il
sostegno puo' essere concesso ed erogato,  in  relazione  all'azienda
ceduta, al cessionario qualora: 
        a)  il  cessionario   provveda   ad   informare   l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione in domanda di sostegno e a chiedere
la  concessione  del  sostegno  allegando  alla  domanda   oltre   la
documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di
richiesta di subentro alla manifestazione  di  interesse  ed  il  PAI
«volturato».  A  tale  scopo  il  cessionario  deve   preventivamente
aggiornare il fascicolo aziendale; 
        b) il cessionario presenti la domanda di pagamento e tutti  i
documenti giustificativi richiesti dal presente avviso; 
        c)   siano   soddisfatte   tutte   le   condizioni   per   la
concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso; 
        d)  il  cessionario  abbia  volturato  la  contraenza   della
polizza/certificato e, in caso di  pagamento  del  premio  successivo
alla cessione, abbia pagato il premio. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n.  809/2014,
successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della
cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
      i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario; 
      ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del
caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni
effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al
cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme
dell'Unione europea e nazionali; 
      iii. l'azienda ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il
cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del
presente bando,  alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto
riguarda l'anno di domanda in questione. 
      B. Successivamente al termine ultimo di durata  dell'operazione
e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. 
    Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun  aiuto  sara'
dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti: 
      a)  domanda  di  sostegno,  informando  l'autorita'  competente
dell'avvenuta    cessione    successivamente     alla     conclusione
dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; 
      b) domanda di pagamento  e  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente avviso; 
      c)   siano   soddisfatte   tutte   le   condizioni    per    la
concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui
alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente. 
      C. A seguito di successione «mortis causa». 
    Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di
successione   «mortis   causa»,   dopo   la    presentazione    della
manifestazione  di  interesse  ma  prima  della  presentazione  della
domanda di pagamento da parte del de cujus, il sostegno  e'  concesso
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
alla lett. A) punti a), b), c) e, se del caso, d). Se la  successione
avviene dopo la  presentazione  della  domanda  di  sostegno,  quanto
riportato al punto  a)  deve  intendersi  riferito  alla  domanda  di
pagamento. I controlli relativi agli atti  amministrativi  presentati
dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del
de cuius; la verifica dei criteri di  ammissibilita'  soggettivi,  di
cui all'art. 4, lett. a) e b), e' svolta con riferimento al de cujus.
In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare  uno  di  loro
alla presentazione degli atti amministrativi. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed  obblighi  suelencati  di  cui
alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede. 
    Se il de cujus e' deceduto dopo la presentazione della domanda di
pagamento, l'erede provvede alla presentazione di  una  comunicazione
relativa all'avvenuta successione per  attivare  il  pagamento  della
domanda del decujus e percepire il relativo contributo.  In  caso  di
pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla
presentazione degli atti amministrativi. 
    Le modalita' attuative e operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo  Pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. 
    Le modalita' attuative per la gestione  del  fascicolo  aziendale
sono definite da Agea Coordinamento con proprio provvedimento. 
Art. 17 - Riduzioni, esclusioni e sanzioni. 
    Le  modalita'  di  applicazione  delle  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni   imputabili   al   mancato   rispetto   dei   criteri    di
ammissibilita', degli impegni e degli altri  obblighi  a  carico  dei
beneficiari e richiamati nel presente avviso pubblico sono  stabilite
sulla base dei regolamento (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonche' del
decreto ministeriale n. 2490  del  25  gennaio  2017,  relativo  alla
«Disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale». 
    Su tali  basi,  in  conformita'  all'art.  35  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 640/2014 il  sostegno  richiesto  in  domanda  di
pagamento  e'  rifiutato  o  revocato  integralmente  se   non   sono
rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 del presente avviso. 
    Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del medesimo regolamento UE n.
640/2014, il sostegno  richiesto  e'  invece  rifiutato  o  revocato,
integralmente o parzialmente, se non sono rispettati  gli  impegni  o
altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso. Nel decidere il
tasso di rifiuto o revoca del sostegno  a  seguito  dell'inadempienza
agli  impegni  o  altri  obblighi  si  tiene  conto  della  gravita',
dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza. 
    Alle  riduzioni  di  cui  al  capoverso  precedente  puo'  essere
aggiunta una sanzione  amministrativa  per  le  fattispecie  previste
dall'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014. 
    Le modalita' di calcolo delle suddette  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del  presente  avviso,
ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017. 
Art. 18 - Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo. 
    Le  domande  di  aiuto  presentate  nell'ambito   del   Programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno  trovato
copertura   finanziaria   attraverso   tale   strumento,   a    causa
dell'esaurimento  delle  risorse  FEAGA  disponibili,  si   intendono
presentate come domande di sostegno ai  sensi  del  presente  avviso.
Possono presentare domanda  di  sostegno  anche  coloro  che,  avendo
sottoscritto polizze agevolate a copertura  dei  rischi  sull'uva  da
vino previa sottoscrizione della  Manifestazione  di  interesse,  non
hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale
di sostegno del settore vitivinicolo.  Ai  fini  della  ricevibilita'
delle stesse, i richiedenti sono tenuti  ad  apportare  le  eventuali
integrazioni  richieste  dall'Organismo  Pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. Alle  sopracitate  domande  di  sostegno  del  settore
vitivinicolo,  nonche'  alle  relative  domande  di   pagamento,   si
applicano tutte le disposizioni di cui al presente avviso. 
Art.  19  -  Modalita'  di  gestione  della  comunicazione   con   il
  beneficiario. 
    Gli indirizzi dei beneficiari  sono  tratti  da  quanto  indicato
dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a
rivolgersi sono i seguenti: 
      Autorita' di gestione: via XX Settembre, 20  00187  Roma,  tel.
06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it 
        pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 
      Organismo pagatore AGEA: via Palestro, 81 -  00185  Roma,  tel.
06-494991, sito internet: www.agea.gov.it 
        pec: protocollo@pec.agea.gov.it 
    Tutte  le  comunicazioni  tra  i  beneficiari  e   le   autorita'
competenti per la gestione ed il controllo delle domande di  sostegno
e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata. 
    In caso di mancato recapito della comunicazione  via  pec,  sara'
pubblicato sul sito internet del Mipaaf e sul portale  SIAN  l'elenco
delle domande interessate, con indicazione delle modalita'  operative
per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
Art. 20 - Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo. 
    La misura del contributo pubblico e'  pari  al  65%  della  spesa
ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui
all'art. 15 del presente avviso. 
    Il contributo viene  erogato  al  beneficiario  tramite  bonifico
sulle  coordinate  bancarie  indicate  dallo   stesso   all'atto   di
presentazione della domanda di sostegno. 
Art. 21 - Disposizioni finanziarie. 
    Per l'attuazione del presente  avviso  e'  assegnato  un  importo
complessivo di risorse in  termini  di  spesa  pubblica  pari  a  300
milioni di euro, di cui 135 milioni di quota FEASR e 165  milioni  di
quota di cofinanziamento nazionale. 
Art. 22 - Norme di rinvio. 
    Ai sensi e per gli effetti della legge  7  agosto  1990,  n.  241
successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  data  di  avvio  dei
procedimenti, la loro durata ed  i  responsabili  degli  stessi  sono
individuati secondo la  tabella  pubblicata  nel  sito  internet  del
Mipaaf i cui contenuti sono  indicati  all'art.  8,  comma  2,  della
citata legge. 
    Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a
disposizione per la definizione dei procedimenti. 
    Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della  legge  n.
241/1990, per cui dato il numero  elevato  dei  destinatari  non  sia
possibile la comunicazione  personale,  l'Amministrazione  adempie  a
tali  obblighi  provvedendo  a  rendere  noti  gli   elementi   della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella. 
    Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso  e  consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei
confronti dei  beneficiari  che  aderiscono  al  presente  avviso  e'
ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il
provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009. 
    In tutti i casi e' fatto salvo  il  ricorso  giurisdizionale  nei
termini di legge. 
    Per quanto non previsto nel presente avviso  si  fa  rinvio  alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente. 
Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali. 
    I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali». 
    Titolare del  trattamento  e'  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Mipaaf al  trattamento
delle domande di sostegno e  nel  suo  ruolo  di  Organismo  Pagatore
titolare del trattamento delle domande di pagamento. 
    La sede di AGEA e' in via Palestro, 81 00187 Roma. 
    Il  sito  web  istituzionale   dell'Agenzia   e'   il   seguente:
www.agea.gov.it