(Disciplinare-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine protetta  «Aprutino  Pescarese»  deve
essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole  o
congiuntamente,  negli  oliveti  in  misura  non  inferiore  all'80%:
Dritta, Leccino e Toccolana. 
    Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli
oliveti nella misura massima del 20%.