Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.