(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di  coltura  degli  oliveti  devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,  comunque,
atte a conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le  specifiche
caratteristiche. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 
    3. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di olive DOP non puo' superare i Kg
9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti
in coltura promiscua la produzione media  di  olive  per  pianta  non
potra' superare i Kg 50. 
    4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa, attraverso
accurata cernita, non potra' comunque eccedere  di  oltre  il  22%  i
limiti massimi sopra indicati. 
    5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo  compreso
tra l'inizio dell'invaiatura e il 10 dicembre di ogni anno. 
    6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero  a
mano o con mezzi meccanici.