Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di olive DOP non puo' superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare i Kg 50. 4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa, attraverso accurata cernita, non potra' comunque eccedere di oltre il 22% i limiti massimi sopra indicati. 5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura e il 10 dicembre di ogni anno. 6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.