(Disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1. Le operazioni di estrazione  e  di  confezionamento  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»   devono   essere   effettuate    nell'ambito    dell'area
territoriale delimitata nel precedente art. 3. 
    2. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%. 
    3. Per l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto. 
    4. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la  temperatura
della  pasta  di  gramolazione,  nonche'   dell'acqua   eventualmente
aggiunta, non deve essere superiore a 30°C. 
    5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate  entro
e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.