Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. 2. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 4. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonche' dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve essere superiore a 30°C. 5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.