(Disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione  compresi  gli  aggettivi:  fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino. 
    2.  E'  vietato  l'uso  di   menzioni   geografiche   aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano  riferimento  a
comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di  produzione
di cui all'art. 3. 
    3. Facendo riferimento art. 4 reg. del. UE n.  665  del  2014  e'
consentito l'utilizzo del termine «prodotto di montagna» in etichetta
nei territori che ne hanno i requisiti. 
    4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed  il  riferimento
al confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'associazione  di
aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di  produzione  e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 
    5. Il nome della  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino
Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta. 
    6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio  extra  vergine  di
oliva «Aprutino Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo possono
essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente. 
    7. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.