(Disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    1.  Ogni  fase   del   processo   produttivo   viene   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo  e
attraverso  l'iscrizione   degli   oliveti,   dei   produttori,   dei
trasformatori, degli intermediari, e dei confezionatori  in  appositi
elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta  di  registri
di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonche'  attraverso
la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo   delle
quantita'   prodotte,   e'   garantita   la   tracciabilita'   e   la
rintracciabilita' del prodotto. 
    2. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei  relativi
elenchi sono assoggettate al controllo da parte  della  struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.