Art. 6. Elementi che comprovano l'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo autorizzato, degli allevatori, dei caseifici, degli stagionatori e dei porzionatori, nonche' attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. La stessa materia prima e' accuratamente controllata dall'organismo di controllo autorizzato in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» e' contraddistinto da due marchi da apporsi nella zona di produzione e di stagionatura, al fine di consentire all'organismo di controllo autorizzato di verificare, prima dell'apposizione dei suddetti contrassegni, che il prodotto possieda le caratteristiche organolettiche e qualitative descritte nel presente disciplinare di produzione. I due marchi sono: 1) uno all'origine (Figura 1) che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Parte di provvedimento in formato grafico 2) l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione sul mercato e che consiste in un foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma e la mezza forma con taglio in orizzontale che consente rimanga impresso il marchio all'origine riportante il numero identificativo del caseificio ben visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra meta' il marchio identificativo goffrato, riportato sull'alluminio a garanzia dell'autenticita' e tracciabilita' del prodotto (Figura 2), come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 15 maggio 1975 - Parte Seconda, ed avvolge le frazioni ottenute, fatto salvo quanto previsto per le frazioni preconfezionate nell'art. 4; sul foglio di alluminio goffrato figurano inoltre la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP e la dicitura «piccante» per la forma «piccante», la forma «piccola piccante» e le rispettive mezza forma con taglio in orizzontale e frazioni, da riportare accanto o al di sotto della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima. Parte di provvedimento in formato grafico