(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                  Elementi che comprovano l'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita.
In questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,
gestiti dall'organismo di controllo  autorizzato,  degli  allevatori,
dei  caseifici,  degli  stagionatori  e  dei  porzionatori,   nonche'
attraverso la tenuta di registri di  produzione  e  la  denuncia  dei
quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. 
    La   stessa   materia   prima   e'   accuratamente    controllata
dall'organismo  di  controllo  autorizzato  in  tutte  le   fasi   di
produzione. Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte
dell'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. 
    Il  formaggio   che   beneficia   della   DOP   «Gorgonzola»   e'
contraddistinto da due marchi da apporsi nella zona di  produzione  e
di stagionatura, al fine di  consentire  all'organismo  di  controllo
autorizzato  di  verificare,  prima  dell'apposizione  dei   suddetti
contrassegni,   che   il   prodotto   possieda   le   caratteristiche
organolettiche e qualitative descritte nel presente  disciplinare  di
produzione. 
    I due marchi sono: 
      1) uno all'origine (Figura 1) che viene apposto su entrambe  le
facce piane contenente il numero di identificazione  del  caseificio,
ottenuto  mediante  l'applicazione  delle  matrici  distribuite   dal
Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2) l'altro  al  momento  in  cui  il  prodotto  ha  raggiunto  le
caratteristiche per l'immissione sul mercato e  che  consiste  in  un
foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma e  la  mezza  forma
con taglio in orizzontale che consente rimanga  impresso  il  marchio
all'origine riportante il numero identificativo  del  caseificio  ben
visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra meta'  il  marchio
identificativo  goffrato,   riportato   sull'alluminio   a   garanzia
dell'autenticita' e tracciabilita' del prodotto (Figura 2),  come  da
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127  del
15 maggio 1975 - Parte Seconda,  ed  avvolge  le  frazioni  ottenute,
fatto salvo quanto previsto per le frazioni preconfezionate nell'art.
4; sul foglio di alluminio goffrato figurano inoltre la denominazione
di origine protetta «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione
della DOP e la dicitura «piccante» per la forma «piccante», la  forma
«piccola  piccante»  e  le  rispettive  mezza  forma  con  taglio  in
orizzontale e frazioni, da riportare accanto  o  al  di  sotto  della
denominazione di origine protetta «Gorgonzola», utilizzando caratteri
grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico