Allegato A Pomodori non pelati interi I pomodori non pelati interi devono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi: a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro; b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere privi di odori e sapori estranei; c) essere privi di larve di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria con un massimo di 3,5 cmq/kg di peso netto, di macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto; d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 55 per cento del peso netto nominale per i contenitori di capacita' superiore a 500 ml e 52 per cento per quelli di capacita' inferiore o uguale a 500 ml; e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65 per cento del peso del prodotto sgocciolato; f) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5; g) il valore di acido lattico non deve essere superiore all'1 per cento del residuo secco al netto del sale aggiunto. I pomodori non pelati interi devono avere un residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4 per cento. Qualora ai pomodori non pelati interi e' aggiunto succo concentrato di pomodoro, o le tipologie di concentrato di pomodoro di cui all'allegato D, il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, non e' inferiore al 6 per cento. Per i pomodori non pelati interi viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nella misura del 50 per cento di campi positivi. Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori non pelati interi sono i seguenti: 1) acqua; 2) succo di pomodoro; 3) succo concentrato di pomodoro; 4) le tipologie di pomodoro concentrato di cui all'allegato D; 5) sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato; 6) spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali; 7) gli additivi autorizzati di cui all'art. 5 del presente decreto. Il quantitativo di sale da tavola addizionato non deve superare il 2 per cento del peso netto; ove si aggiunga cloruro di calcio, il tenore complessivo di ioni calcio non deve superare lo 0,045 per cento. Nel determinare il quantitativo di sale da tavola addizionato, il tenore naturale di cloruri e' considerato pari al 2 per cento del residuo secco.