Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per
l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C.
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno
del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce,
inoltre:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto
di infiammabilita' da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella
categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilita'
inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purche' la prova del grado di
infiammabilita' sia completata da una prova di distillazione
frazionata, nella quale non si dovra' avere, a 150° C, piu' del 2 per
cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per
ricercare il punto di infiammabilita' e per eseguire la distillazione
frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto
del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature,
installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere
carburante liquido di categoria C, di capacita' geometrica non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del
liquido contenuto, il termine e' equivalente a quello di
contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile
gia' utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo
1990;
c) deposito di distribuzione: insieme dei
contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
d) capacita' geometrica di un contenitore-distributore: volume
geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
e) capacita' complessiva dei depositi di distribuzione:
quantita' massima di carburante liquido di categoria C che puo'
essere detenuta in piu' depositi di distribuzione, presenti presso
l'attivita'.
2. Capacita' del contenitore-distributore e del deposito di
distribuzione.
2.1. La capacita' geometrica massima del contenitore-distributore
e' fissata in 9 m³.
2.2. La capacita' complessiva del deposito di distribuzione non
puo' essere superiore a 9 m³. Tale capacita' puo' essere ottenuta
anche con piu' contenitori-distributori la cui di stanza reciproca
deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell'ambito di una attivita' possono essere installati piu'
depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza
interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita'
complessiva non superiore a 45 m³.
3. Accesso all'area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la
possibilita' di avvicinamento ai contenitori-distributori, per
esigenze di soccorso.
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e
componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola
dell'arte, in conformita' alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio puo' essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo
dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione
anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale
non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di
classe A1 di reazione al fuoco, purche' resistenti alle
sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione
al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di
reazione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovra' essere
posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non
inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in
grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e
di idonee caratteristiche meccaniche.
4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se
muniti di:
a) dichiarazione di conformita' CE per i componenti, ai sensi
delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di
tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio
1934;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile,
riportante:
c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore;
c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del
serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell'atto di approvazione.
4.3 I contenitori-distributori devono essere installati
esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui
possono formarsi atmosfere esplosive.
4.4 E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e
comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano
ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti
accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di
contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad
eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui
al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati
al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e
l'esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente
dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio,
dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza
di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o
infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale
tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime
caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve
essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi
box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle
pareti tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di
manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o piu'
aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere
inferiore ad 1/30 di quella in pianta; e' consentita la protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette
antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
aerazione prevista.
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti
distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di
materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10
agosto 2011, n. 151: ..... 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di
trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso
l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito:
..... 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i
seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per
corrente continua: ..... 6 m.
5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno
di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di
locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve
intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso e'
necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1
lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.
5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di
protezione di almeno 3 m.
5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono
essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box
prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono
misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono
essere ridotte fino alla meta' mediante interposizione di elementi di
separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con
le dimensioni di seguito indicate:
a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore piu'
alto maggiorata di 0,5 m;
b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei
contenitori-distributori piu' vicini a seconda dell'orientamento
degli stessi, maggiorata di 0,5 m.
6. Altre misure di sicurezza.
6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da
un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da
materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio.
6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il
divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di
estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di
sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di
comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da
contattare in caso di emergenza, nonche' il recapito telefonico della
ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione
del contenitore-distributore.
6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di
sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai
dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.
7. Impianto elettrico e messa a terra.
7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti,
devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto
previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.
7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di
dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione
elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello
carburante nel serbatoio.
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea
messa a terra.
8. Estintori.
8.1. In prossimita' di ogni contenitore-distributore deve essere
garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita'
estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacita'
complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve
essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con
capacita' estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un
percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al
contenitore-distributore piu' lontano.
9. Norme di esercizio.
9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore
devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere
condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto
indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso
e manutenzione.
9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore
e' predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base
dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed e'
fornito al responsabile dell'attivita'.
9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) Il responsabile dell'attivita' deve:
a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza
delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al
contorno del contenitore-distributore.
b) Il personale addetto al rifornimento deve essere
adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve
essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione
delle emergenze che possono verificarsi.
c) Il personale addetto al riempimento del
deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il
trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente
dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle
operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per
operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente. In particolare,
prima di iniziare le operazioni, deve:
c.1 assicurarsi della quantita' di prodotto che il
deposito-distributore puo' ricevere;
c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra
l'autocisterna ed il punto di riempimento;
d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non
dopo l'arresto del motore del veicolo;
e) E' vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un
raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;
f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno
al contenitore-distributore;
g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica
dell'estremita' superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia
in buono stato;
h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;
i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i
divieti e le misure di esercizio sopra indicate.