(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    E'  necessario  monitorare  ogni  fase  del  processo  produttivo
documentando  per  ognuna,  gli  input  e  gli   output.   Attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo, degli allevatori, dei caseificatori, degli stagionatori  e
dei confezionatori nonche' attraverso  la  denuncia  tempestiva  alla
struttura di controllo dei quantitativi  prodotti,  e'  garantita  la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi,  sono  assoggettate  al  controllo  da
parte della struttura  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.